Cassazione Penale, Sentenza n. 18718/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza del 23/12/2024 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame dell'atto di convalida del sequestro preventivo (6/12/2024). L'unico motivo dedotto è la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. per carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto della ricettazione. Il ricorrente ha censurato la motivazione dei giudici del riesame come congetturale: i giudici avrebbero basato il fumus su circostanze ambigue (suddivisione del denaro in banconote di piccolo taglio, vicinanza all'abitazione del pregiudicato Mattia Perfetto, modesti redditi del Del Vecchio) omettendo di valutare la compatibilità del denaro con i redditi leciti e trascurando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Di Napoli che avrebbe escluso il coinvolgimento di Del Vecchio nelle attività criminali del Perfetto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e apparente perché non ha individuato neppure la tipologia del reato presupposto della ricettazione, requisito minimo per legittimare il sequestro preventivo ex art. 648 cod. pen. La Corte ha considerato gli elementi posti a fondamento del sequestro (importo e taglio delle banconote, rapporti personali, incompatibilità con i redditi) come indizi congetturali e non idonei a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro. Ha inoltre rilevato l'ignoranza delle dichiarazioni del collaboratore Di Napoli e l'assenza di un apparato argomentativo coerente e completo. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, lasciando comunque al giudice del rinvio la libertà di confermare o modificare l'esito decisorio.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie procedurali connesse al provvedimento di sequestro e al riesame; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata soffrisse di carenza motivazionale e violazione dei principi procedurali attinenti alla fondatezza del sequestro.
art. 648 cod. pen.
Interpretato nel senso che, ai fini del sequestro preventivo per il reato di ricettazione, è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto che avrebbe prodotto i beni oggetto di ricettazione; non è sufficiente l'enunciazione astratta del reato o elementi meramente congetturali (taglio delle banconote, rapporti personali, mera incompatibilità reddituale).
artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)
La giurisprudenza richiede che, quando il sequestro preventivo si fonda su reati contro il patrimonio o reati presupposti, il giudice individui almeno la tipologia del reato presupposto e motivi con riferimento alle risultanze processuali che dimostrino la congruenza dell'ipotesi di reato rispetto ai fatti; la mera postulazione della provenienza delittuosa non è sufficiente.
Massime di principio
- Per legittimare un sequestro preventivo fondato sulla ricettazione (art. 648 c.p.) il giudice deve indicare almeno la tipologia del reato presupposto da cui deriverebbe la provenienza illecita dei beni; non è sufficiente costruire il fumus su congetture.
- Elementi quali la suddivisione del denaro in banconote di piccolo taglio, la vicinanza all'abitazione di un pregiudicato o il rapporto di amicizia con quest'ultimo, se non corroborati da ulteriori riscontri, sono indizi deboli e non automaticamente idonei a costituire valida motivazione per il sequestro.
- Il giudice deve valutare e motivare esplicitamente il confronto tra la somma sequestrata e le fonti di reddito lecite dell'indagato; l'affermazione di incompatibilità reddituale richiede argomentazione e dati concreti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia o di altri testimoni rilevanti devono essere considerate e valutate nella motivazione: ignorarle può rendere il provvedimento viziato per carenza di motivazione.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve essere coerente, completa e razionale; assenze logiche o argomentazioni apodittiche possono portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale il giudice di rinvio conserva la piena libertà di rinnovare la valutazione (anche confermando il sequestro) purché si attenga ai criteri di motivazione richiesti dalla giurisprudenza.
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