Cassazione Penale, Sentenza n. 40323/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Didenaro S.r.l. aveva acquistato un immobile all'asta e chiedeva il dissequestro perché il pignoramento immobiliare era stato trascritto anteriormente alla trascrizione del decreto di sequestro preventivo penale (reato tributario). Contestava dunque la prevalenza del sequestro penale sulla procedura esecutiva e proponeva, in via subordinata, questione di costituzionalità dell'art. 55 d.lgs. n. 159/2011 in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente il sequestro penale rispetto all'aspettativa acquisita dall'aggiudicatario prima del decreto di trasferimento, sulla base dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. che rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Antimafia). La Corte ha osservato che l'aggiudicatario, fino al decreto di trasferimento, ha solo un'aspettativa e resta esposto a rischi giuridici; la normativa prevede strumenti di tutela per i terzi di buona fede nell'ambito dell'esecuzione penale (contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, artt. 52 e 55 d.lgs. 159/2011). Per questi motivi la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 104-bis disposizioni attuative cod. proc. pen. (comma 1-bis)
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.
La Corte ha applicato questo comma per affermare che ai sequestri penali si applica il modello del Testo Unico Antimafia (in particolare art. 55), con la conseguenza che dopo il sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e il sequestro penale prevale rispetto all'aspettativa dell'aggiudicatario.
art. 55 d.lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Antimafia)
Interpretato come norma che impedisce l'avvio o la prosecuzione di esecuzioni sui beni sottoposti a sequestro penale, determinando la prevalenza degli interessi pubblici connessi al sequestro rispetto alle aspettative acquisitive civili anteriori al decreto di trasferimento.
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato come il riferimento normativo che legittima il sequestro preventivo penale per finalità tutelari e che, ove applicato, attiva la disciplina speciale richiamata dall'art. 104-bis.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
In tema di confisca (reati tributari), la Corte ha precisato che la tutela dei terzi di buona fede non passa attraverso l'inopponibilità del provvedimento ablativo, ma mediante la possibilità per i terzi di far valere i propri diritti nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale nell'ambito dell'esecuzione penale (ricorso ai meccanismi previsti dal Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159/2011).
artt. 52 e 55 d.lgs. n. 159/2011
Indicate come le norme del Testo Unico Antimafia che disciplinano la tutela dei terzi e l'esecuzione dei sequestri/confische, fornendo strumenti difensivi ai terzi di buona fede nell'ambito della procedura penale.
art. 373 d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza)
Citato quale elemento dell'evoluzione normativa che, a partire dal 15 luglio 2022, prevede la prevalenza della misura cautelare penale anche sui beni già appresi nella procedura concorsuale, coerente con la tesi della prevalenza del sequestro penale.
art. 586 cod. proc. civ.
Richiamato per sottolineare che la normativa civile stessa contempla ipotesi in cui, fino al decreto di trasferimento, l'aggiudicatario non acquisisce la piena proprietà del bene, potendo il giudice sospendere la vendita; quindi fino al decreto di trasferimento l'aggiudicatario ha solo un'aspettativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso cautelare.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al principio per cui, in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque essere disposta una commisurazione equitativa della somma per la Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da impedire la commisurazione equitativa di euro 3.000,00.
Artt. 3, 25, 27, 41, 42 Cost.
Articoli costituzionali richiamati dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.lgs. n. 159/2011; la Corte ha ritenuto che la scelta normativa di preferenza del sequestro penale sia giustificata da interessi pubblicistici prevalenti e quindi la questione non merita accoglimento.
Massime di principio
- La trascrizione del sequestro preventivo penale, se disciplinata dalla normativa che rinvia al Testo Unico Antimafia (art. 104-bis disp. att. c.p.p. e art. 55 d.lgs. 159/2011), può prevalere sulla trascrizione di atti esecutivi civili: il sequestro penale blocca l'inizio o la prosecuzione delle esecuzioni sui beni interessati.
- L'aggiudicatario di un bene all'asta non acquista la piena proprietà fino al decreto di trasferimento; fino ad allora ha solo un'aspettativa che può essere compromessa da misure cautelari penali sopravvenute.
- La legittimità della prevalenza del sequestro penale è giustificata dalla tutela di interessi pubblici (es. finalità preventive/antimafia/tributarie); le istanze del terzo di buona fede sono riallocate nell'ambito della procedura penale (contraddittorio con l'Agenzia nazionale) e non tramite automatica opponibilità civile del provvedimento.
- Prima di acquistare beni all'asta è essenziale effettuare visure e controlli di trascrizione/gravami e verificare l'eventuale esistenza di sequestri penali o trascrizioni successive che possano incidere sull'effettiva acquisizione del bene.
- In caso di conflitto tra trascrizioni, non basti solo la data della trascrizione del pignoramento: occorre valutare la disciplina di rango speciale che possa attribuire priorità al sequestro penale; pertanto è utile coinvolgere un legale esperto in diritto penale/procedura esecutiva per valutare rimedi tempestivi (es. istanza di revoca/segnalazione al giudice penale, intervento nel contraddittorio con l'Agenzia).
- La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale contro norme che privilegiano interessi pubblici richiederà dimostrare una lesione di princìpi costituzionali non bilanciata da ragioni di necessità pubblica; nella prassi giudiziaria tale argomento risulta difficile da accogliere.
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