Sentenza n. 1878/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione cron. n. 1228/2016 del Tribunale di Siracusa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Siracusa, II Sezione civile - esecuzioni mobiliari, il 21 marzo 2016. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, rappresentando che le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo. L’accordo aveva tuttavia comportato la rinuncia agli interessi, sicché il credito non risultava integralmente soddisfatto.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l’accordo transattivo non aveva soddisfatto integralmente il credito azionato in ottemperanza, essendo stati rinunciati gli interessi. Ha però rilevato che, fino al momento della decisione, il ricorrente dispone dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Considerata la dichiarazione resa dai ricorrenti, il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per giusti motivi, in ragione della dichiarazione della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Rileva ai fini della possibilità per la parte di rinunciare all’azione o dichiarare la perdita dell’interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata; non ricorre quando un accordo transattivo lascia ancora insoddisfatta una parte del credito, anche se la parte residua riguarda gli interessi.
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione.
- La dichiarazione sopravvenuta di perdita dell’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
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