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Sentenza

Sentenza n. 9431/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 7319/2024, RG n. 5249/2024, del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pubbl. il 21/06/2024 dal Giudice dott. Buonassisi, resa all'esito del giudizio RG n. 5249/2024, notificata, sia ai fini dell'appello in data 21/06/2024 nonché ai fini dell'esecuzione in data 31/01/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad assegnarle una carta per il valore nominale complessivo di euro 1.500,00. Ha dedotto l'omessa esecuzione del titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, allo scopo di imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha fornito alcuna prova o chiarimento circa l'esecuzione del titolo; il TAR ha quindi accertato l'inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a dare esecuzione al titolo entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, imponendo la conformazione al relativo comando giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella pronunciata dal giudice del lavoro.
  • Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e si limita all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza consentire al giudice amministrativo di integrare il contenuto della sentenza o di compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Se il privato allega l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento del comando giudiziale.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri e un termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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