Sentenza n. 1149/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. 44714 del 22.07.2021 emanato dal Comune di Martina Franca - Settore IV (SUE – SUAP – Attività Produttive – Ambiente) con il quale è stata rigettata la richiesta di rimborso presentata dalla Sig.ra Isabella Fumarola con riferimento alle somme da quest'ultima corrisposte in favore dell'Ente Locale per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria richiesti dal predetto Settore con nota del 01.07.2020; - ove occorra, della nota del Comune di Martina Franca del 01.07.2020 con la quale è stata richiesta alla Sig.ra Isabella Fumarola “l'attestazione del versamento per contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria pari ad € 8.810,98 […]; attestazione del versamento per contributo afferente gli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad € 6.312,60”; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale; - nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte al Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rimborso degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria richiesti e versati per il ripristino della destinazione d’uso rurale di un complesso immobiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito di un progetto di turismo rurale, il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare da rurale a struttura ricettiva. Successivamente presentava SCIA per il ripristino della destinazione d’uso rurale dei diversi corpi di fabbrica. Il Comune richiedeva il pagamento di euro 8.810,98 per oneri di urbanizzazione primaria e di euro 6.312,60 per oneri di urbanizzazione secondaria, per complessivi euro 15.123,58. La ricorrente effettuava il pagamento con riserva e chiedeva poi la restituzione delle somme, sostenendo che il ripristino della destinazione originaria non comportasse una nuova trasformazione urbanistica né un maggiore carico urbanistico. Il Comune respingeva la richiesta di rimborso. Con il ricorso venivano dedotti eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 32 l.r. Puglia n. 6/1979, nonché sproporzione e irragionevolezza. La ricorrente contestava inoltre che il Comune non avesse considerato la SCIA già presentata per il ripristino della destinazione rurale dei corpi B e C.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha preliminarmente affermato che le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione del contributo di costruzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito, non sono soggette alle regole proprie delle azioni di annullamento né ai termini ordinari di decadenza. Nel merito, il contributo di costruzione è dovuto quando l’intervento determina una trasformazione urbanistica o edilizia e, quanto agli oneri di urbanizzazione, un nuovo o maggiore carico urbanistico. Il mero ripristino della destinazione rurale originaria non aveva introdotto una nuova destinazione produttiva di maggiore carico urbanistico, non aveva inciso negativamente sugli standard urbanistici e non aveva comportato ulteriori opere o costi collettivi di urbanizzazione. La relazione tecnica depositata dalla ricorrente confermava che il complesso era già dotato delle infrastrutture necessarie e che non erano stati realizzati ulteriori interventi. Il Comune, inoltre, non aveva adeguatamente considerato la SCIA precedentemente presentata per i corpi B e C, rimasta incontestata. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il contributo di costruzione comprende gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione e trova giustificazione nella trasformazione edilizia o urbanistica e nell’incremento del carico urbanistico.
art. 19 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla debenza degli oneri di urbanizzazione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 32 l.r. Puglia n. 6/1979
La debenza del contributo di costruzione è collegata alla nuova destinazione d’uso che comporti un diverso e più intenso carico urbanistico.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione.
Massime di principio
- Il contributo di costruzione, e in particolare la componente relativa agli oneri di urbanizzazione, è dovuto quando l’intervento edilizio determina una trasformazione urbanistica o edilizia effettiva e un nuovo o maggiore carico urbanistico; non è sufficiente il solo rilascio o la presentazione di un titolo edilizio.
- Il ripristino della destinazione d’uso originaria di un immobile non determina, di per sé, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione quando non comporta una nuova trasformazione edilizia o urbanistica, un maggiore carico urbanistico, l’incidenza sugli standard urbanistici o ulteriori costi collettivi di urbanizzazione.
- La controversia sulla spettanza o sulla liquidazione del contributo di costruzione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, quando riguarda l’accertamento del rapporto di credito, non è soggetta ai termini ordinari di decadenza propri dell’azione di annullamento.
- Nel valutare la debenza degli oneri di urbanizzazione, l’amministrazione deve considerare gli interventi e i titoli edilizi già presentati o formati per il ripristino della destinazione d’uso, nonché verificare concretamente l’esistenza di opere infrastrutturali ulteriori e di un effettivo surplus del carico urbanistico.
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