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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12985/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa ferroviaria)

La controversia

Una proprietaria di un edificio sito in prossimità di una linea ferrata agiva per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva causati al fabbricato dal continuo transito dei convogli ferroviari, con produzione di vibrazioni e sollecitazioni lesive della staticità dell’immobile. La convenuta, costituitasi, proponeva anche domanda riconvenzionale per ottenere la riduzione della porzione di manufatto costruita a distanza illegale dalla ferrovia. Il tribunale riconosceva parzialmente entrambe le domande: condannava la società ferroviaria al risarcimento di una somma per i danni già prodotti e futuri e condannava la proprietaria alla rimozione della parte del fabbricato realizzata illegittimamente. In appello, il risarcimento veniva ridotto e l’appello incidentale respinto; successivamente veniva dichiarata inammissibile un’istanza di correzione dell’errore materiale con cui si chiedeva di anticipare la decorrenza degli interessi. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) omesso esame e violazioni processuali per la mancata considerazione della relazione del primo CTU nominato in appello, depositata dopo la sua revoca; 2) nullità della consulenza tecnica per mancato invio della bozza alle parti e per acquisizione di documenti senza autorizzazione; 3) vizi motivazionali e violazione dell’art. 2051 c.c. per l’attendibilità della terza CTU e per la riduzione del danno; 4) erronea declaratoria di tardività dell’eccezione di prescrizione del diritto alla demolizione della porzione abusiva, sostenendosi che il subentro della società ferroviaria mutasse il regime processuale; 5) illegittimità dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di anticipazione degli interessi, sia per un preteso vizio processuale nella gestione dell’udienza, sia perché la richiesta sarebbe stata sostanzialmente fondata nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la revoca del primo consulente tecnico comporta la cessazione immediata del suo incarico e rende irrilevante l’elaborato non ancora definitivamente depositato; perché la proroga del termine assegnato al CTU escludeva la nullità per mancato invio della bozza e il consulente poteva acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio; e perché le valutazioni tecniche e causali operate dalla corte di merito, fondate su motivazione non illogica, non erano sindacabili in cassazione. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che una preclusione processuale già maturata non può essere elisa dalla successione di una parte ad un’altra nel processo, a prescindere dalla natura pubblica o privata del successore. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che l’istanza mirava in realtà a una modifica sostanziale della decisione sugli accessori, non emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale, riservato ai soli errori materiali e non a errori di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    il procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere usato per ottenere una modifica sostanziale della decisione o per sindacare errori di diritto contenuti nella sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    usato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo per dedotte violazioni processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo per dedotte violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo per dedotte violazioni nella valutazione delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi a motivazione della sentenza e nullità

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma sulla nullità della sentenza

  • art. 154 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica e sui termini processuali

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla dedotta nullità e relativa sanatoria

  • art. 195, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la disciplina della CTU e del contraddittorio sulle operazioni peritali

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato per la sostituzione/revoca del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato per la consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 2051 c.c.

    richiamato nel motivo sulla responsabilità per danni da cose in custodia e sul nesso causale con le vibrazioni

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione

  • art. 180 c.p.c. (testo previgente alla L. n. 80 del 2005)

    richiamato per la preclusione alla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio nel termine assegnato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in combinazione con l'art. 13 per il contributo unificato

Massime di principio

  • La revoca del consulente tecnico d'ufficio determina la cessazione immediata del suo incarico; da quel momento il consulente non è più legittimato a compiere ulteriori operazioni o a completare l'elaborato, anche se manca solo il deposito della relazione finale.
  • La valutazione del giudice di merito sulla sostituzione o revoca del CTU è insindacabile in cassazione, salvo vizi propri della decisione nei limiti del controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare doglianze sulla consulenza tecnica in una richiesta di nuova valutazione del merito delle risultanze peritali, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico, anche al di fuori delle allegazioni delle parti e senza essere soggetto alle preclusioni istruttorie proprie delle parti, purché i documenti siano funzionali ai quesiti e non diretti a provare fatti principali gravanti sulle parti, salvo quelli rilevabili d'ufficio.
  • La proroga del termine assegnato al consulente per il deposito della bozza o per il completamento delle operazioni esclude che quel termine conservi vincolatività nella misura originaria.
  • Una preclusione processuale già maturata non viene meno per il solo fatto della successione di una parte nel processo, a prescindere dalla natura pubblica o privata del successore.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per ottenere una modifica sostanziale della pronuncia o per rimettere in discussione questioni di diritto già decise; il rimedio è limitato alla sola emenda di errori materiali o di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpinguazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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