Cassazione Penale, Ordinanza n. 06446/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, dopo avere dichiarato non doversi procedere per alcuni capi di furto per mancanza di querela e avere rideterminato la pena, ha confermato nel resto la condanna di primo grado per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, resistenza a pubblico ufficiale e molteplici episodi di furto. Con il primo motivo ha censurato l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 c.p. relative a un capo di imputazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo ha contestato l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la valutazione di merito sarebbe stata errata e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già respinte in appello, oltre che generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha reputato manifestamente infondati e comunque non specifici i motivi relativi a recidiva, attenuanti generiche e pena, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato in concreto, secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., gravità dei fatti, arco temporale delle condotte, rapporto con i precedenti e capacità criminogena desumibile dalla reiterazione, e che la motivazione sulla recidiva e sulla misura della pena era adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 nn. 5 e 7 c.p.
richiamato come base delle circostanze aggravanti contestate e oggetto del primo motivo di ricorso, ritenuto generico e non scrutinabile nel merito in cassazione
art. 133 c.p.
utilizzato quale parametro per la valutazione concreta della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e della rilevanza dei precedenti ai fini di recidiva, attenuanti generiche e quantificazione della pena
art. 132 c.p.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio di esercizio della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
art. 63, comma 4, c.p.
indicato come paradigma entro cui ricondurre l'aumento di pena per la recidiva anche quando l'aggravante sia obbligatoria
art. 61 c.p.
richiamato indirettamente attraverso i numeri 5 e 7 per le aggravanti contestate
art. 616 c.p.p.
non citato espressamente nel testo riportato, ma la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, specie quando il motivo non si confronta puntualmente con la motivazione impugnata.
- Le doglianze su aggravanti, recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare gli elementi decisivi trascurati o erroneamente valutati, non essendo sufficiente una critica assertiva o generica.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi solo sull'esistenza di precedenti penali, ma richiede un apprezzamento in concreto della gravità dei fatti, del loro collocarsi nel tempo e del rapporto tra i nuovi reati e i precedenti, per verificare se i precedenti manifestino una perdurante inclinazione al delitto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni ostative, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla parte.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per aggravanti e recidiva e le diminuzioni per attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale specifica.
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