Sentenza n. 6849/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Beirut con prot. n. 2792/2021, notificato in data 26 ottobre 2021, recante rigetto dell’istanza n. 3169, presentata in data 4 ottobre 2021, volta ad ottenere la concessione del visto di ingresso per motivi di studio, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia in Beirut dell’istanza di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Beirut recante il rigetto dell’istanza di concessione del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 10 aprile 2026 con cui è stato comunicato il venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego del visto né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, dopo la proposizione della domanda, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto amministrativo.
- Quando il ricorrente dichiara formalmente il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, il giudice può definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice lo ritenga giustificato dalle circostanze del giudizio.
Come è indicizzato
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