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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27313/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Vicenza aveva condannato l'imputato, previa applicazione della continuazione, alla sola pena dell'ammenda per plurime violazioni della normativa sulla tutela della fauna selvatica: al capo a) per aver abbattuto e detenuto avifauna protetta e particolarmente protetta; al capo b) per aver abbattuto e detenuto avifauna morta protetta e particolarmente protetta o comunque priva di legittimazione; al capo c) per aver abbattuto e detenuto esemplari impagliati di fauna stanziale alpina non cacciabile. Il Tribunale aveva invece assolto per un segmento del capo b) e per il capo d) relativo al possesso di munizioni, ritenendo il fatto non sussistente. L'impugnazione, originariamente proposta come appello e poi riqualificata in ricorso per cassazione, deduceva: assenza di prova dell'abbattimento e della detenzione degli animali; insussistenza del reato per la sola detenzione di aviofauna morta, richiamando la giurisprudenza che tutela la fauna selvatica in quanto vivente; mancanza di prova della provenienza italiana e dell'autore materiale dell'abbattimento; travisamento di testimonianze; erronea identificazione delle specie; insussistenza della condotta tipica in relazione agli esemplari imbalsamati e mancata prova di attività di tassidermia/imballsazione riconducibile all'imputato; insussistenza dell'elemento soggettivo; omissione di pronuncia sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi ai capi a) e b) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la responsabilità sulla sola base della detenzione di esemplari morti, senza motivare sull'abbattimento, e ha invece dichiarato inammissibili i motivi relativi al capo c), confermando l'illiceità della detenzione di esemplari imbalsamati di specie protette in assenza di documentazione autorizzativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b), con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa persona fisica per nuovo giudizio, imponendo al giudice di rinvio di accertare anche indiziariamente l'eventuale abbattimento degli esemplari contestati e, se del caso, di rideterminare la pena e valutare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso quanto al reato di cui al capo c), dichiarando irrevocabile la relativa affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 30, lett. b), l. 11 febbraio 1992, n. 157

    la detenzione di fauna protetta o particolarmente protetta, come pure l'abbattimento, integrano reato solo se riferiti a esemplari vivi o, quanto alla detenzione, se si prova che gli animali morti siano stati previamente abbattuti o catturati dall'agente

  • artt. 18 e 30, lett. h), l. n. 157 del 1992

    la fattispecie punisce l'abbattimento, la cattura o la detenzione di specie non cacciabili o di fringillidi oltre la soglia consentita; anche qui la detenzione assume rilievo penale in quanto riferita a fauna viva, salvo prova del previo abbattimento o cattura

  • artt. 81, comma 2, cod. pen. e 30, lett. g), l. n. 157 del 1992

    in materia di tassidermia e imbalsamazione si applicano le sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento, con rilevanza per la detenzione illecita di spoglie imbalsamate

  • art. 697 cod. pen.

    capo d) assolto in primo grado perché il fatto non sussiste; tale statuizione non è stata devoluta utilmente in cassazione

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per sostenere che l'assoluzione sul capo d) avrebbe dovuto essere pronunciata per insussistenza del fatto e non per insufficienza/prova non raggiunta

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    la Corte rileva che i motivi relativi al capo d), coerentemente con l'originaria impugnazione, esulavano dai casi tassativi di ricorso per cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    limita i casi di ricorso per cassazione; la Corte dichiara inammissibili i motivi che ne esulano

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    la prova dell'abbattimento, in assenza di flagranza, può essere raggiunta anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 131-bis cod. pen.

    la Corte dispone che il giudice di rinvio verifichi, se del caso, la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

  • art. 633, comma 2, cod. proc. pen.

    consente di dichiarare irrevocabile la sentenza nella parte non investita utilmente dal ricorso

  • art. 6, comma 3, l. n. 157 del 1992

    per i tassidermisti permane l'obbligo di segnalare le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette, a pena di revoca dell'autorizzazione; norma richiamata a conferma dell'illiceità della detenzione di spoglie imbalsamate di specie protette

Massime di principio

  • Ai fini della legge sulla caccia, la tutela penale riguarda anzitutto la fauna selvatica vivente: la mera detenzione di esemplari morti non integra di per sé i reati di abbattimento, cattura o detenzione, salvo che sia provato che quegli esemplari siano stati previamente abbattuti o catturati dall'agente.
  • Nei reati di caccia previsti dall'art. 30 l. n. 157 del 1992, la condotta di detenzione rileva come fattispecie autonoma, ma va letta in coerenza con l'oggetto di tutela, che è la fauna vivente; pertanto l'accusa deve provare il collegamento dell'esemplare morto all'azione dell'imputato.
  • L'abbattimento di fauna protetta può essere provato anche in via indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., quando manchi la flagranza, ma il giudice deve motivare specificamente su tale profilo e non può fondare la responsabilità sulla sola detenzione di spoglie.
  • La detenzione di esemplari imbalsamati o impagliati di specie protette è penalmente rilevante quando manca la documentazione autorizzativa prevista per la tassidermia; la disciplina regolamentare locale non può escludere o limitare il precetto penale statale.
  • Quando il giudice omette di valutare una richiesta di particolare tenuità del fatto o di rideterminazione della pena, il giudice di rinvio deve riesaminare anche questi profili, se la rescissione riguarda la responsabilità per i reati presupposto e il trattamento sanzionatorio ne risulti inciso.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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