Cassazione Penale, Ordinanza n. 25671/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate avevano proposto ricorsi distinti ma di identico contenuto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per avere reso dichiarazioni non veritiere nella domanda finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, con conseguente indebita duplicazione del beneficio: secondo la Corte di merito le false indicazioni sulla composizione del nucleo familiare avevano consentito l'erogazione del sussidio a entrambe anziché a una sola, o comunque in misura non spettante. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale; il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, oltre che generico e fattuale, osservando che la valutazione della Corte territoriale sulla falsità delle indicazioni rese e sulla indebita duplicazione del beneficio era non manifestamente illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva escluso in modo non illogico la particolare tenuità del fatto considerando gli ingenti importi indebitamente percepiti, senza che la difesa avesse indicato elementi contrari. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26
Le false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza integrano il reato quando siano funzionali a conseguire un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è esclusa quando l'offesa non può qualificarsi di particolare tenuità, valorizzando anche l'entità degli importi indebitamente ottenuti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. richiede l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01
Le false indicazioni contenute nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza rilevano quando siano strumentali a ottenere un beneficio non spettante o superiore al dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che riproduca censure già dedotte in appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se le doglianze sono generiche e di mero fatto.
- La valutazione del giudice di merito sulla falsità delle dichiarazioni rese ai fini dell'accesso o dell'ottenimento di un beneficio pubblico non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Le false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano il reato quando siano funzionali a conseguire un vantaggio non dovuto o maggiore di quello spettante, anche mediante indebita duplicazione del beneficio.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione dell'entità economica del profitto indebitamente conseguito, senza che sia sufficiente una censura meramente assertiva priva di elementi specifici contrari.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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