Cassazione Civile, Ordinanza n. 08993/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro un'ingiunzione di pagamento relativa alla TARES per gli anni 2013 e 2014. In fatto, la società deduceva: (1) la mancata notifica dell'avviso di liquidazione presupposto e la nullità della notifica per incertezza sul consegnatario del plico e assenza di prova della corretta ricezione; (2) l'insussistenza del potere della società concessionaria di emettere l'ingiunzione, sostenendo che il potere di accertamento e riscossione da parte del soggetto affidatario sarebbe stato esercitabile solo in presenza di un valido affidamento vigente e che non fosse stata provata la persistenza del contratto/affidamento alla data rilevante; (3) l'illegittimità della pretesa relativa all'aggio, ritenendo che tale onere non potesse gravare sul contribuente in assenza di una specifica base normativa e che la norma richiamata non consentisse un aggravio automatico per il debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, in presenza di una motivazione del giudice di merito ritenuta logicamente coerente. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile o comunque non accoglibile la censura, perché anche essa mirava a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla CTR, la quale aveva affermato che la società resistente era concessionaria del servizio nel periodo d'imposta considerato; tale accertamento è insindacabile in cassazione e rendeva infondata la dedotta violazione di legge. Sul terzo motivo ha respinto la doglianza richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel regime applicabile, l'aggio è dovuto per l'attività di riscossione e deriva dall'inadempimento dell'obbligo di versamento, avendo natura retributiva della riscossione e non configurandosi un indebito arricchimento dell'Erario. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione dedotto non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere prospettata per rimettere in discussione accertamenti di fatto già compiuti dalla CTR
art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147
consente l'affidamento del servizio e dei connessi poteri nei limiti indicati dalla norma e sulla base dell'affidamento vigente al tempo rilevante
art. 52, comma 5, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
non esclude, nel regime applicabile richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, la debenza dell'aggio per l'attività di riscossione
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
nel regime previgente alla novella del 2021 l'aggio è dovuto e ha natura retributiva per l'attività di riscossione
art. 29 d.l. n. 78 del 2010
richiamato come base dell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio, da cui origina l'aggio
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma collegata all'obbligo di versamento e alla maturazione dell'aggio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 1, comma 15, L. n. 234 del 2021
richiamata come novella successiva che ha modificato il regime dell'aggio, ma non applicabile al caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti già compiuto dal giudice di merito.
- L'accertamento del giudice di merito sulla qualità di concessionario/affidatario del servizio in un determinato periodo, se sorretto da motivazione logicamente coerente, non può essere sovvertito in sede di legittimità mediante la sola deduzione di una diversa lettura degli atti.
- Nel regime previgente alla riforma del 2021, l'aggio per l'attività di riscossione è dovuto dal debitore inadempiente e ha natura retributiva, sicché non può essere escluso invocando un preteso indebito arricchimento dell'Erario.
- Quando la pretesa di aggio deriva dal mancato pagamento tempestivo del tributo, la sua debenza è collegata all'inadempimento dell'obbligo tributario e non richiede una ulteriore base causale diversa da quella prevista dalla disciplina della riscossione.
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