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Ordinanza

Ordinanza n. 2403/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1718/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202604287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che esso non consentisse di superare la decisione del giudice di primo grado, avuto riguardo agli effetti dell'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico. La domanda cautelare è stata quindi definitivamente negata nella presente fase. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 1718/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta contro gli effetti di un'interdittiva antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda gli effetti di un'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico con l'amministrazione. Non sono indicati specifici motivi di censura articolati nell'appello, oltre alla richiesta di riforma della decisione cautelare di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la richiesta di riforma dell'ordinanza di primo grado non può essere accolta quando le ragioni dedotte non consentano di superare la valutazione già compiuta dal giudice e risultino prevalenti gli effetti dell'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico.
  • La presenza di un'interdittiva antimafia costituisce, nella valutazione cautelare, un elemento idoneo a incidere in modo determinante sul bilanciamento degli interessi relativo alla prosecuzione o alla sospensione degli effetti del rapporto di diritto pubblico.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelare

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