Ordinanza n. 2403/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1718/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che esso non consentisse di superare la decisione del giudice di primo grado, avuto riguardo agli effetti dell'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico. La domanda cautelare è stata quindi definitivamente negata nella presente fase. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 1718/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta contro gli effetti di un'interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda gli effetti di un'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico con l'amministrazione. Non sono indicati specifici motivi di censura articolati nell'appello, oltre alla richiesta di riforma della decisione cautelare di primo grado.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la richiesta di riforma dell'ordinanza di primo grado non può essere accolta quando le ragioni dedotte non consentano di superare la valutazione già compiuta dal giudice e risultino prevalenti gli effetti dell'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico.
- La presenza di un'interdittiva antimafia costituisce, nella valutazione cautelare, un elemento idoneo a incidere in modo determinante sul bilanciamento degli interessi relativo alla prosecuzione o alla sospensione degli effetti del rapporto di diritto pubblico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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