Sentenza n. 629/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ordinato l’accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 210 del 23 aprile 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi 2.000 euro, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non aveva fornito prova dell’avvenuto pagamento o accredito. Il ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione coattiva dell’obbligo mediante il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi ineseguiti a carico della pubblica amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 2.000 euro sul portafoglio Carta del docente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, chiamato ad adempiere entro un ulteriore termine di 60 giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi rimasti ineseguiti derivanti anche da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto previsto dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale rimasto ineseguito.
- Costituiscono presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su un titolo giudiziale l’accertamento del passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo stabilito dal giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato ad attivarsi, su istanza della parte, qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
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