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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28348/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine su un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza di stranieri in Italia. L'indagato era stato raggiunto da ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. e confermata in sede di riesame dal Tribunale di Messina. Secondo l'accusa, avrebbe organizzato l'ingresso di cittadini tunisini mediante dichiarazioni di disponibilità all'assunzione e di alloggio fittizie predisposte da soggetti compiacenti, per poi impiegarli in attività lavorative in nero e in condizioni di sfruttamento, trattenendo parte della retribuzione e avvalendosi di una rete di contatti per coprire la condotta. Il ricorso deduceva, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e alla configurabilità dei reati, sostenendo che gli elementi raccolti fossero insufficienti o contraddittori: i soggetti individuati sarebbero stati solo tre, tutti regolarmente assunti e legati all'indagato da rapporti di amicizia o parentela; l'indagato non sarebbe titolare di attività di intermediazione; il pagamento di parte della retribuzione al lavoratore non basterebbe a dimostrare sfruttamento in assenza di minacce o pressioni; il dato dell'uscita dall'azienda dopo molte ore non proverebbe lo sfruttamento; inoltre le assunzioni sarebbero state regolari, con nulla osta della Prefettura, e gli eventuali problemi sarebbero stati solo burocratici. In secondo luogo, si contestava la sussistenza e la motivazione delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non avesse indicato elementi specifici per il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio e che tali esigenze potessero essere fronteggiate con misure meno afflittive, anche in ragione della modifica della normativa sui flussi migratori e della distanza geografica dei presunti concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che le censure sulla gravità indiziaria erano in larga parte meramente rivalutative, poiché sollecitavano una diversa lettura del compendio investigativo rispetto a quella compiuta dal Tribunale del riesame. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità in materia cautelare, circoscritto alla verifica della logicità e adeguatezza della motivazione e non alla rilettura dei fatti. Ha quindi ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse esaminato in modo unitario gli elementi investigativi, tra cui intercettazioni, osservazioni, sommarie informazioni, accessi nelle aziende e accertamenti documentali, e avesse fornito una motivazione non illogica né contraddittoria sulla partecipazione dell'indagato a un sistema illecito finalizzato all'ingresso e allo sfruttamento di cittadini stranieri. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha considerato congrua la motivazione del riesame, fondata sulla durata delle condotte, sulla professionalità dell'agire, sul fine di lucro, sul tentativo di orientare le dichiarazioni dei lavoratori e sulla possibilità di reiterazione e inquinamento probatorio. Ha inoltre reputato non decisiva la modifica normativa sui flussi migratori, perché non eliminava il rischio di nuove condotte illecite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 603-bis c.p.

    norma incriminatrice richiamata quale base del contestato sfruttamento di manodopera e intermediazione illecita nel lavoro agricolo

  • art. 12, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    norma richiamata per il favoreggiamento dell'ingresso e/o della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotta come norma sulla violazione di legge denunciabile in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotta come norma sul vizio di motivazione denunciabile in cassazione

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato in relazione ai gravi indizi di colpevolezza presupposto della cautela

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare

  • art. 284 c.p.p.

    richiamato quale disciplina della misura degli arresti domiciliari

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    richiamato per il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo la verifica che la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e conforme ai criteri di legge.
  • Le censure che, pur formalmente dedotte come vizi di motivazione o violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice del riesame sono inammissibilmente rivalutative in cassazione.
  • L'ordinanza cautelare è legittima se il giudice del riesame considera unitariamente gli elementi investigativi disponibili e spiega in modo non contraddittorio perché essi integrino una qualificata probabilità di colpevolezza.
  • In sede di legittimità, la verifica sulle esigenze cautelari è limitata ai vizi logici e giuridici della motivazione, senza possibilità di sostituire una diversa prognosi sulla concretezza, attualità o intensità del pericolo.
  • La durata protratta delle condotte, la professionalità dell'agire, il profitto conseguito e il tentativo di influenzare le dichiarazioni delle persone offese possono legittimare la valutazione di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
  • La sopravvenuta modifica della disciplina amministrativa o settoriale richiamata dalla difesa non esclude, da sola, la persistenza delle esigenze cautelari quando il giudice di merito abbia motivato sulla concreta capacità dell'indagato di reiterare condotte illecite con modalità diverse.

Come è indicizzato

MaterieMisure cautelariImpugnazioniFavoreggiamento immigrazioneCaporalato
RamiProcesso penaleStupefacentiImmigrazioneReati in materia di lavoro
IstitutiOnere della prova

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