Cassazione Civile, Ordinanza n. 31414/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su un processo verbale di constatazione che contestava costi ritenuti non di competenza per euro 95.000. La società originaria presentava istanza di adesione e veniva emesso un atto di definizione dell'accertamento parziale con recupero d'imposta e sanzioni. La società chiedeva poi l'annullamento in autotutela sostenendo che l'Ufficio non aveva considerato perdite fiscali pregresse e agevolazioni per redditi derivanti da navi iscritte nel registro internazionale. Dopo il rigetto dell'autotutela, veniva emesso anche un atto di contestazione per omesso versamento della somma dovuta. I giudizi di primo grado furono dichiarati inammissibili; in appello, la CTR accolse il gravame della società nel giudizio relativo all'atto di definizione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su un atto diverso da quello oggetto del giudizio, scambiando l'atto di definizione dell'accertamento con l'atto di irrogazione delle sanzioni, così determinando una radicale omissione di pronuncia; con il secondo denuncia violazione dell'art. 5-bis d.lgs. 218/1997. La società resiste sostenendo che si tratterebbe al più di errore materiale sanabile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Rileva che la sentenza impugnata reca nel frontespizio dati corretti sul giudizio, ma nella motivazione e nel dispositivo si riferisce in realtà a un diverso atto fiscale e a un diverso processo, con conseguente totale divaricazione tra oggetto della controversia e decisione resa. La Corte qualifica il vizio come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e come omissione di pronuncia, non riducibile a mero errore materiale. Ne deriva la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sentenza che decide su oggetto diverso da quello devoluto al giudice è nulla per omissione di pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di violazione dell'art. 5-bis d.lgs. 218/1997, rimasta assorbita.
art. 5-bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la disciplina dell'adesione all'accertamento; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura processuale.
art. 24, comma 2, Cost.
Citato nei precedenti gradi di merito tra le norme invocate dalla contribuente.
art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citato nei precedenti gradi di merito tra le norme invocate dalla contribuente.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Citato nei precedenti gradi di merito tra le norme invocate dalla contribuente.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio con relazione scritta.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando il giudice pronuncia su una controversia diversa da quella effettivamente devoluta, perché manca la decisione sull'oggetto del giudizio ed è violato l'art. 112 c.p.c.
- L'errore materiale è configurabile solo quando vi sia una mera divergenza testuale percepibile ictu oculi tra volontà del giudice ed espressione della sentenza; non ricorre quando vi sia una totale divergenza tra domanda, motivazione e dispositivo.
- Quando un vizio processuale radicale travolge integralmente la decisione impugnata, restano assorbiti i motivi di ricorso che attengono al merito della controversia.
- In sede di cassazione, la verifica della corrispondenza tra intestazione, motivazione e dispositivo consente di accertare se la sentenza abbia realmente deciso il giudizio sottoposto al suo esame o abbia invece deciso un diverso rapporto controverso.
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