Sentenza del 27/04/2016 n. 8337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il recupero di IRPEG e ILOR non versate in ragione del regime agevolativo previsto per le società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite dagli enti locali. L'agevolazione era stata dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. In Cassazione la contribuente ha contestato, tra l'altro, l'applicabilità della decisione al proprio caso, la violazione dei principi di affidamento e legalità, l'assenza di una concreta verifica dell'incidenza sulla concorrenza e l'omessa pronuncia sulle modalità di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, rilevando che il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea è obbligatorio e non consente al giudice nazionale di effettuare una nuova valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune. L'Amministrazione deve dimostrare che la società rientra tra quelle costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 e che ha effettivamente beneficiato dell'agevolazione; spetta invece alla società provare, se invocata, l'applicabilità della regola de minimis. L'eccezione sugli interessi è stata considerata tardiva e quindi inammissibile. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 70
Prevedeva, insieme ad altre disposizioni, il regime agevolativo fiscale fruito dalla società e successivamente oggetto di recupero.
Decreto-legge n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, convertito dalla legge n. 427 del 1993
Costituiva una delle basi normative del regime fiscale agevolato applicato alle società a prevalente capitale pubblico.
Legge n. 142 del 1990, art. 22
Individuava le società per azioni costituite dagli enti locali alle quali si riferiva il regime agevolativo; l'appartenenza a tale categoria, unita all'effettiva fruizione del beneficio, è stata ritenuta sufficiente per fondare il recupero.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE
"aiuto di Stato incompatibile col mercato comune"
Ha dichiarato incompatibili con il mercato comune le esenzioni fiscali concesse alle società per azioni a prevalente capitale pubblico costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 e ne ha imposto il recupero.
Decreto-legge n. 10 del 2007, art. 1
Ha dato attuazione nell'ordinamento italiano all'obbligo di recupero degli aiuti fiscali dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
Art. 87 del Trattato CE
Disciplina la nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune quando incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri; la valutazione di compatibilità spetta alla Commissione europea.
Art. 249 del Trattato CE
Fondava l'obbligatorietà delle decisioni della Commissione europea nei confronti degli Stati membri.
Regolamento CE n. 794/2004, art. 11, comma 3
Riguarda le modalità di determinazione degli interessi sugli aiuti da recuperare; la relativa contestazione è stata comunque dichiarata tardiva.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 56
Impone la tempestiva riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado; la mancata riproposizione nel termine rende l'eccezione inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, quesiti di diritto specifici e un autonomo momento di sintesi; quesiti generici o meramente teorici determinano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Quando la Commissione europea dichiara un'agevolazione fiscale incompatibile come aiuto di Stato, il recupero da parte dell'amministrazione nazionale è normalmente obbligatorio e il giudice nazionale non può riesaminare autonomamente la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.
- Per contestare efficacemente il recupero, il beneficiario deve dimostrare che la misura non rientra nell'ambito della decisione europea, che non ha effettivamente fruito dell'agevolazione oppure che ricorrono specifiche eccezioni, come la regola de minimis.
- La semplice circostanza che l'impresa operi in un settore locale, in regime di privativa o senza apparenti effetti concorrenziali non è necessariamente sufficiente a escludere il recupero, se tali elementi sono già stati valutati dalla Commissione europea.
- Le eccezioni relative a interessi, modalità di calcolo o altri aspetti dell'atto devono essere riproposte tempestivamente nei termini processuali applicabili; una contestazione formulata soltanto in una memoria successiva può essere dichiarata inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono individuare con precisione la statuizione impugnata, la regola giuridica ritenuta violata e la diversa soluzione richiesta; quesiti generici, teorici o non collegati alla motivazione della sentenza conducono all'inammissibilità.
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