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Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Annullamento e/o declaratoria di nullità: - della Deliberazione C.C. n. 22 del 01.12.2020, comunicata a mezzo PEC alla Società ricorrente in data 29.01.2021 , con la quale il Comune di Civitella Casanova si determinava nel senso di acquisire a titolo gratuito e iscrivere nel suo patrimonio reti ed impianti di proprietà della medesima ricorrente, quale Concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, in costanza del relativo rapporto concessorio, come da contratto rep. n. 355 del 15.2.1999 e successivi atti aggiuntivi rep. n. 435 del 28.6.2005 e rep. n. 473 del 26.6.2008 – assumendo gli errati presupposti dell'intervenuta scadenza del rapporto concessorio e della devoluzione gratuita già maturata –, nonché adottava ulteriori connesse determinazioni; - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese, occorrendo, la Deliberazione G.C. n. 88 del 29.11.2018 e la nota di Pescara Energia s.p.a. prot. n. 880 in data 31.7.2018 (con i relativi allegati), recante la valutazione delle reti e degli impianti relativi alla concessione di cui sopra; Accertamento: - del diritto della Società ricorrente a proseguire la regolare esecuzione della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Civitella Casanova, come da atti contrattuali sopra indicati, sino alla relativa scadenza legale, da individuarsi nel 28.7.2023 e comunque nell'anno 2023; - del diritto della medesima ricorrente a mantenere nella sua proprietà, sino alla suddetta scadenza legale e, segnatamente, sino alla cessazione effettiva del servizio conseguente alla medesima scadenza, tutti i beni dalla stessa realizzati nel territorio comunale in esecuzione del rapporto concessorio; - dell'insussistenza dell'obbligo della Società ricorrente di corrispondere, a titolo di canone, al Comune di Civitella Casanova somme ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo rep n. 435 del 28.6.2005, sino alla scadenza legale della concessione e, successivamente, sino alla cessazione effettiva del servizio, somme superiori al 10% del ricavo tariffario di località, in caso di applicazione dell'art. 46 bis, comma 4, d.l. n. 159/2007, conv. con l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202100135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare che ha disposto l'acquisizione gratuita e l'iscrizione nel patrimonio comunale delle reti e degli impianti, assumendo la scadenza della concessione al 31 dicembre 2012, e ha richiesto canoni o indennizzi retroattivi; connessi atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario uscente)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria ha impugnato la deliberazione comunale n. 22 del 1° dicembre 2020 e chiesto l'accertamento della prosecuzione della concessione e della propria proprietà sulle reti sino alla scadenza legale, nonché dell'insussistenza di ulteriori obblighi di canone. Ha sostenuto che la scadenza originaria del 2035 non fosse stata sostituita dalla rinegoziazione del 2005 e che la devoluzione gratuita non potesse operare prima della cessazione effettiva del servizio; ha inoltre invocato l'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, deducendo che, essendo intervenuta l'approvazione ministeriale delle risultanze finali dell'intervento finanziato il 29 luglio 2011, la concessione sarebbe stata prorogata sino al 28 luglio 2023. Ha contestato la pretesa di canoni retroattivi dalla data del 31 dicembre 2012 e dedotto la nullità della deliberazione per violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Il Comune ha eccepito tardività e sopravvenuta carenza d'interesse, sostenuto la scadenza al 31 dicembre 2012 e chiesto in via riconvenzionale l'accertamento di tale scadenza, la restituzione di somme introitate dal 1° gennaio 2013 e il pagamento di canoni per la gestione successiva. Ha contestato l'applicabilità della proroga del 2005, anche per la natura negoziale dell'accordo del 2005, la fonte dei finanziamenti e la mancata coincidenza tra gestore ed esecutore dei lavori.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività e di sopravvenuta carenza d'interesse: la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva e la data di scadenza è il nucleo stesso della lite; l'iscrizione patrimoniale degli impianti ha valore meramente dichiarativo. Ha respinto la tesi della concessionaria secondo cui la scadenza originaria del 2035 continuerebbe a impedire la devoluzione gratuita: la rinegoziazione del 2005 e le sopravvenienze normative hanno superato quella scadenza, e non è possibile cumulare i benefici della rinegoziazione, delle successive proroghe e di una devoluzione onerosa fondata sul quadro originario. Ha invece accolto in parte la domanda di accertamento della concessionaria, riconoscendo, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, la proroga della concessione fino al 28 luglio 2023, nonostante l'accordo del 2005 e le obiezioni relative ai finanziamenti e all'esecuzione dei lavori tramite una cooperativa consorziata. La clausola dell'accordo che salvaguardava l'applicazione di eventuali disposizioni successive più favorevoli conferma tale esito. La concessione non è dunque scaduta il 31 dicembre 2012; le reti sono state acquisite gratuitamente alla data di cessazione individuata dal giudice e non spetta un rimborso per la devoluzione. Sono dovuti maggiori canoni per la gestione in prorogatio successiva alla scadenza, sino alla cessazione effettiva del servizio, secondo i criteri indicati in motivazione; il TAR non ha determinato gli importi. La domanda riconvenzionale è stata accolta in parte limitatamente all'acquisizione gratuita e agli incrementi dei canoni per il periodo successivo, mentre è stata respinta quanto alla scadenza del 2012 e alla restituzione delle somme richiesta su tale presupposto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. La motivazione e il dispositivo contengono indicazioni non perfettamente coincidenti sul giorno di scadenza/devoluzione: la proroga è indicata come conclusa il 28 luglio 2023, mentre la parte finale della motivazione menziona anche il 26 e il 27 luglio 2023.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    Le eccezioni in rito sono agevolmente disattese richiamando il contesto di giurisdizione esclusiva (art. 133 comma 1 lett. b e c del CPA) in cui si ascrivono le censure della ricorrente, senza alcun richiamo utile a presunte tardività impugnatorie di atti collegati o presupposti.

    La controversia sulla concessione del servizio e sui connessi profili patrimoniali ricade nella giurisdizione esclusiva; le eccezioni di tardività riferite agli atti collegati o presupposti sono respinte nel caso concreto.

  • art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000

    La ratio del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta) rispondeva alla finalità europea di apertura al mercato mediante una sorta di drastico azzeramento della durata dei rapporti concessori esistenti, azzeramento mitigato solo dal riconoscimento ai gestori di modesti periodi transitori in attesa dell’indizione delle prime gare d’ambito (in pratica mere proroghe tecniche).

    Il regime transitorio originariamente previsto dal decreto mirava a consentire l'avvio delle gare d'ambito e non perpetua la scadenza originaria del rapporto quando successive disposizioni e accordi ne hanno rimodulato la durata.

  • art. 5, comma 14, d.m. 12 novembre 2011, n. 226

    Pertanto il principio secondo cui in caso di cessazione anticipata del servizio non opera la devoluzione gratuita a favore del Comune deve intendersi ora riferito alle nuove scadenze naturali sopravvenute, per casi di risoluzione, recesso anticipato et similia.

    La tutela del valore di rimborso prevista per la cessazione del servizio prima della scadenza naturale va riferita alle scadenze naturali ridefinite dalle sopravvenienze; non consente di invocare la scadenza originaria ormai superata per evitare la devoluzione gratuita.

  • art. 7 d.m. 12 novembre 2011, n. 226

    Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se: a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto; b. o si è nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.

    La proprietà delle porzioni soggette a devoluzione gratuita passa all'ente alla cessazione effettiva dell'affidamento quando è raggiunta la scadenza naturale applicabile; nei casi alternativi indicati dall'art. 5, comma 14, è invece previsto il pagamento del valore di rimborso.

  • art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, conv. in l. 51/2006

    L'art. 23, comma 4, del D.L. n. 273/2005 non inserisce infatti alcuna causa di esclusione per i titoli che abbiano subito modifiche o rinegoziazioni convenzionali successive al 2000, parlando invece genericamente di tutte le concessioni e gli affidamenti basati sulle leggi di finanziamento del Mezzogiorno.

    La proroga legale si applica alle concessioni e agli affidamenti contemplati dalla disposizione anche se successivamente modificati o rinegoziati; nel caso deciso la durata è stata prorogata sino al dodicesimo anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento finanziato, ossia al 28 luglio 2023.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Senza oltre considerare che il Comune argomenta solo a distanza di anni di una scadenza che sarebbe avvenuta a fine 2012 senza aver mai dato nel frattempo segnali concreti alla concessionaria di tale (asserita) avvenuta scadenza, con un portamento piuttosto discutibile sotto il profilo della correttezza e della buona fede (anche quella cd. “amministrativa” ora prevista dall’articolo 1 comma 2 bis legge 241/90).

    L'amministrazione è tenuta a comportarsi secondo correttezza e buona fede anche nei rapporti amministrativi; il giudice ha censurato sul piano della correttezza la tardiva prospettazione della scadenza, pur fondando la decisione sulla diversa disciplina della proroga.

Massime di principio

  • Quando la durata di una concessione di distribuzione del gas è stata rimodulata da successive norme e da una rinegoziazione, il concessionario non può invocare la scadenza originaria ormai superata per sottrarsi alla devoluzione gratuita delle opere prevista alla cessazione del rapporto.
  • La proroga prevista dall'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005 può applicarsi anche a concessioni modificate o rinegoziate dopo il 2000, se ricorrono i presupposti relativi al finanziamento contemplato dalla norma; la disposizione non esclude tali titoli per il solo fatto della rinegoziazione.
  • La devoluzione gratuita delle reti si verifica alla scadenza naturale effettivamente applicabile e alla cessazione dell'affidamento, mentre l'eventuale gestione successiva in prorogatio può comportare canoni maggiorati sino alla cessazione effettiva del servizio.
  • L'iscrizione degli impianti nel patrimonio comunale ha valore dichiarativo e non impedisce l'accertamento giudiziale della data di scadenza della concessione e del regime di proprietà delle reti.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione del gasPatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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