Cassazione Penale, Sentenza n. 6583/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca di un impianto di prodotti petroliferi disposto ex art. 44 d.lgs. 26/10/1995 n. 504 con decreto di archiviazione emesso per prescrizione del reato nei confronti del fratello Giuseppe. Sosteneva di essere comproprietario del fondo su cui l'impianto era stato realizzato (opera del padre nel 1970) e che, pertanto, l'impianto sarebbe dovuto rientrare nella sua disponibilità secondo l'art. 934 c.c.; denunciava inoltre violazione del diritto di difesa e del principio di presunzione di innocenza per mancanza di un accertamento di merito compiuto in contraddittorio e per il rigetto delle richieste istruttorie (art. 666 c.p.p.), chiedendo anche di sollevare questioni di legittimità costituzionale e, in subordine, di rimandare la questione alle Sezioni Unite circa la possibilità di disporre la confisca contestualmente al decreto di archiviazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che nei precedenti provvedimenti (anche in altra pronuncia della stessa Sezione) fosse pacifico che l'impianto fosse nell'ambito patrimoniale e nella disponibilità della società Fratelli Boccuto S.r.l. e che il ricorrente non avesse contestato adeguatamente tale riconducibilità. La mera comproprietà del fondo non prova la proprietà o la titolarità dell'impianto e non sostituisce la necessità di atti che regolino la messa a disposizione (contratti, atti scritti). Il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la buona fede del ricorrente, ravvisando un coinvolgimento nella vicenda e condotte colpose già emerse nella fase istruttoria. Per tali ragioni la carenza di legittimazione ha reso inammissibile il ricorso e ha reso non rilevante la questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)
art. 40, comma 1, lett. c) e art. 44
La confisca prevista dall'art. 44 può essere disposta anche in esito a decreto di archiviazione per prescrizione, ma la legittimità dell'ablazione e l'eventuale applicazione richiedono il corretto accertamento della riconducibilità del bene al patrimonio dell'indagato/soggetto responsabile; la norma è stata applicata ritenendo che l'impianto fosse nella disponibilità della società cui si riferivano i provvedimenti cautelari ed esecutivi
codice civile
art. 934 c.c.; art. 952 c.c.
L'art. 934 (accessione) è evocato dal ricorrente per sostenere che l'impianto, realizzato sul suo fondo, sarebbe confluito nella proprietà del terreno; la Corte osserva però che la mera proprietà del suolo non prova la titolarità dell'impianto rispetto alla società e che, in mancanza di atti che regolino la messa a disposizione, non si può desumere automaticamente la proprietà dell'impianto dal possesso del fondo. L'art. 952 è citato dalla giurisprudenza come riferimento alla possibile separazione di beni (cedibilità degli edifici), ma la decisione richiede prove contrattuali
codice di procedura penale
artt. 666, 667, 616, 129, 191, 192
L'art. 666 c.p.p. regola richieste istruttorie in sede di esecuzione; la Corte ha ritenuto che il rigetto di tali richieste e la mancata produzione di prove da parte del ricorrente incidano sulla valutazione della legittimazione e della buona fede. L'art. 616 c.p.p. è richiamato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria. L'art. 129 c.p.p. è evocato nella giurisprudenza citata circa il divieto di proseguire il processo dopo estinzione del reato unicamente per accertamento di responsabilità
d.P.R. 30 gennaio 1973, n. 43
Norma richiamata nelle questioni relative alla confisca obbligatoria e alla normativa tributaria/accise; utilizzata nel quadro delle norme che disciplinano le conseguenze patrimoniali del reato tributario/accise
codice penale
art. 240, comma 2, nn. 2 e 4
Richiamato nel contesto di argomentazioni relative agli illeciti collegati alla materia delle accise; citato nel ricorso ma la decisione si concentra principalmente sul profilo della legittimazione e della disponibilità patrimoniale
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere la restituzione di beni confiscati richiede di provare in modo specifico il titolo di proprietà o altro diritto reale sull'oggetto confiscato; la mera proprietà del fondo sul quale sorge un manufatto non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità dell'impianto se esistono elementi che collegano l'impianto al patrimonio di una società
- In procedimenti di confisca disposti dopo un decreto di archiviazione per prescrizione, l'assenza di un accertamento di merito compiuto con pieno contraddittorio può essere censurata, ma l'eccezione non è efficace se il terzo non ha adeguatamente esercitato i mezzi istruttori disponibili nelle fasi precedenti
- Per sostenere la buona fede di un terzo rispetto a beni confiscati occorre fornire prove concrete e tempestive (atti scritti che regolino la messa a disposizione, contratti, documentazione amministrativa); la valutazione della buona fede può essere esclusa anche per comportamenti colposi emersi in atti precedenti
- Le pronunce e i provvedimenti cautelari e decisionali già emessi nel medesimo procedimento o in precedenti gradi hanno un forte peso nella valutazione successiva: non contestare puntualmente le ragioni decisorie pregresse indebolisce il ricorso
- Questioni di legittimità costituzionale o di massima giurisprudenziale possono risultare irrilevanti se il ricorso è inammissibile per motivi processuali (es. carenza di legittimazione)
- È essenziale proporre tempestivamente e con precisione le istanze istruttorie e produrre documentazione scritta che regoli i rapporti tra proprietario del suolo e soggetto che esercita l'attività sul suolo (comodato, locazione, atto di cessione, ecc.), se si vuole contestare la riconducibilità patrimoniale di un bene aziendale
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