Sentenza n. 890/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva fatto regolare ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato in seguito a un nulla osta richiesto per l’attività presso un determinato datore di lavoro. Dopo l’ingresso non era stato possibile stipulare il contratto di soggiorno con tale datore per circostanze non imputabili alla lavoratrice, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela e di procedimento penale. La ricorrente aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la non imputabilità dell’omessa stipula, la nuova attività lavorativa e la possibilità di regolarizzazione, anche mediante il rilascio di un titolo per attesa occupazione. Il ricorso è stato proposto per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Il provvedimento impugnato aveva applicato in modo automatico e meramente formale la disciplina sull’immigrazione, considerando la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta come circostanza di per sé ostativa al rilascio del titolo, senza esaminare la situazione concreta. Il giudice ha ritenuto rilevanti il regolare ingresso della ricorrente, la non imputabilità della mancata stipula del rapporto originario, la denuncia presentata nei confronti del datore di lavoro e l’instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della condotta complessiva dello straniero e delle circostanze maturate durante il soggiorno, verificando la proporzionalità del diniego. L’omessa considerazione di tali elementi ha integrato violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il giudice non ha disposto direttamente il rilascio del permesso, ma ha imposto il riesame della posizione secondo i principi indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa del nulla osta al lavoro stagionale in forza del quale la ricorrente aveva fatto ingresso regolare in Italia.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze sopravvenute e i principi di ragionevolezza e proporzionalità; non consente automatismi fondati sulla sola mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi effettuata dalla Questura; la sentenza non attribuisce a tale adempimento efficacia sanante rispetto ai vizi sostanziali del diniego.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno quando il lavoratore straniero sia entrato regolarmente in Italia e dimostri che l’omessa stipula non è a lui imputabile.
- Nell’esaminare una domanda di permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve procedere a una valutazione concreta e individualizzata ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, considerando la condotta complessiva dello straniero e le circostanze maturate durante il soggiorno.
- Quando il rapporto lavorativo originario non si perfeziona per cause estranee alla sfera di controllo del lavoratore e quest’ultimo documenta l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’Amministrazione deve valutare tale percorso lavorativo alternativo ai fini della regolarizzazione, senza arrestarsi alla mera assenza del datore originario.
- Il diniego del permesso di soggiorno fondato esclusivamente sulla mancata stipula del contratto di soggiorno originario è illegittimo per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che per difetto di istruttoria e motivazione, se non considera la non imputabilità dell’evento e la successiva attività lavorativa dello straniero.
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