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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1938

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva l'acido citrico come principio attivo esistente ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 2. L'approvazione è fondata sulla valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e sull'ipotesi che i prodotti contenenti acido citrico rispettino determinate specifiche e condizioni d'uso. Sono fissate una data di approvazione, una scadenza e una condizione di particolare attenzione nella valutazione dei prodotti ai fini dell'autorizzazione.

Approvazione dell'acido citrico come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, con specifiche condizioni e scadenza dell'approvazione.

Ambito di applicazione

Si applica all'acido citrico in quanto principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, ossia disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali. L'approvazione vale negli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile; non riguarda altri tipi di prodotto, né l'uso considerato nella precedente valutazione riferita al tipo di prodotto 1, richiamata solo per chiarire la delimitazione dell'ambito. Le condizioni dell'allegato incidono sulla futura autorizzazione dei biocidi contenenti tale principio attivo.

Approvazione dell'acido citrico come principio attivo per biocidi di tipo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione approva l'acido citrico come principio attivo esistente ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2. L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e tiene conto della valutazione svolta nell'ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti. La Commissione rileva, sulla base del parere dell'ECHA, che i biocidi di tipo 2 contenenti acido citrico possono soddisfare i requisiti normativi, purché siano rispettate specifiche condizioni.

Contesto valutativo e delimitazione dell'approvazione

L'acido citrico figurava nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Il testo precisa che l'acido citrico era già stato oggetto di valutazione anche con riferimento a un impiego in un prodotto di tipo 1, ma che, alla luce del caso concreto esaminato — un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico e commercializzato con claim antivirali — tale prodotto deve essere considerato biocida del tipo 2 ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/1985. Ne deriva che l'approvazione adottata riguarda esclusivamente l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, "disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali".

Base istruttoria e valutazione scientifica

Il Belgio, in qualità di autorità di valutazione competente, ha presentato il 23 agosto 2013 la relazione di valutazione con raccomandazioni. Successivamente, il 16 febbraio 2016, il comitato sui biocidi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha espresso il proprio parere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Sulla base di tale parere, la Commissione ritiene lecito supporre che i biocidi di tipo 2 contenenti acido citrico rispettino l'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni di uso.

Specifiche tecniche e condizioni dell'allegato

L'allegato al regolamento contiene i dati identificativi e tecnici del principio attivo: denominazione comune "acido citrico", denominazione IUPAC "2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid", numeri CE 201-069-1 e CAS 77-92-9, grado minimo di purezza 995 g/kg. È inoltre indicata la data di approvazione del 1° marzo 2018 e la scadenza del 28 febbraio 2028.

Sul piano operativo, l'allegato stabilisce che, nella valutazione delle autorizzazioni dei biocidi, occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. La nota finale chiarisce che il grado di purezza riportato corrisponde a quello minimo valutato ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, ma che il principio attivo nel prodotto commercializzato può essere di purezza diversa se ne sia stata dimostrata l'equivalenza tecnica.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'acido citrico è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, con applicazione subordinata alle specifiche e condizioni indicate nell'allegato.

Delimitazione al tipo di prodotto 2

L'approvazione riguarda solo i biocidi del tipo di prodotto 2, qualificati come disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali. La scelta deriva dal fatto che, nella valutazione, è stato considerato un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico ritenuto biocida di tipo 2.

Specifiche tecniche del principio attivo

L'allegato indica la denominazione IUPAC dell'acido citrico come 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, i numeri identificativi CE 201-069-1 e CAS 77-92-9, e un grado minimo di purezza pari a 995 g/kg. La nota precisa che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se è stata dimostrata l'equivalenza tecnica.

Decorrenza e durata dell'approvazione

La data di approvazione è fissata al 1° marzo 2018 e la scadenza al 28 febbraio 2028 per il tipo di prodotto 2.

Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi

Nel valutare i prodotti contenenti acido citrico deve prestarsi particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicamercato interno

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