Cassazione Civile, Ordinanza n. 00522/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (straniero)
La controversia
Un cittadino gambiano aveva ottenuto dal Giudice di pace l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione e accompagnamento alla frontiera emesso a seguito della revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il provvedimento per più ragioni: violazione della disciplina UE sui rimpatri, mancata corretta verifica del pericolo di fuga, difetto di traduzione del decreto nella lingua madre o in una lingua comprensibile, e rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 27 d.lgs. 25/2008 e 13 d.lgs. 286/1998; (2) violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999, sostenendo che l’interessato conoscesse l’italiano o avesse indicato l’inglese come lingua preferita; (3) omessa o apparente motivazione e violazione del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost., lamentando che il giudice di pace avrebbe sostanzialmente copiato parti del ricorso della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un documento non risultante prodotto nel giudizio di merito e comunque non debitamente localizzato, quindi non utilizzabile in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre alcune nuove deduzioni svolte in memoria non potevano integrare i motivi originari. Il primo motivo è stato ritenuto privo di decisività perché rivolto contro una ratio decidendi concorrente, mentre restava intatta l’autonoma ratio della mancata traduzione del provvedimento espulsivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività, poiché non riportava puntualmente le parti asseritamente copiate e, in ogni caso, la motivazione del giudice di pace risultava intelligibile. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; la Corte ha inoltre escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato trattandosi di materia esente e di ricorso proposto da amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi deducibili in cassazione, ma i motivi formulati sono stati reputati inammissibili o non decisivi.
art. 372 c.p.c.
preclude la produzione in cassazione di documenti non prodotti nel giudizio di merito, salvo i casi ammessi dalla norma.
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiede l’esatta indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso, pena l’inammissibilità della censura.
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato come norma sulla disciplina dell’espulsione amministrativa; la censura della Prefettura non è stata accolta.
art. 27 d.lgs. 25/2008
invocato dalla ricorrente come parametro violato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
richiama l’obbligo di traduzione del provvedimento espulsivo in lingua comprensibile allo straniero.
art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999
richiamato in tema di traduzione del provvedimento di espulsione in lingua comprensibile.
artt. 24 e 111 Cost.
invocati per denunciare la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato in ragione dell’esenzione prevista per legge e della natura del ricorso proposto da amministrazione dello Stato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 378 c.p.c.
le memorie ex art. 378 hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre nuove censure o integrare i motivi originari.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato insieme all’art. 378 c.p.c. per delimitare la funzione delle memorie in cassazione.
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 378 c.p.c. per affermare che le memorie non possono ampliare i motivi di ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotti per la prima volta documenti non prodotti nei gradi di merito, né può supplirsi alla mancata localizzazione processuale del documento richiamato nel ricorso.
- Le memorie depositate nel giudizio di legittimità hanno funzione esclusivamente illustrativa o difensiva e non possono integrare, correggere o ampliare i motivi di ricorso con nuove censure o nuovi fatti.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura utilmente tutte le rationes decisive.
- La doglianza per omessa o apparente motivazione richiede una critica specifica e autosufficiente del contenuto dell’ordinanza impugnata; non è sufficiente un’affermazione generica di “copia e incolla” senza riprodurre puntualmente le parti rilevanti.
- Il provvedimento di espulsione deve essere tradotto in una lingua comprensibile allo straniero; la traduzione in lingua veicolare è nulla se l’amministrazione non dimostra l’effettiva impossibilità di predisporre una traduzione idonea e il giudice non la ritiene plausibile.
- La mancata costituzione dell’intimato comporta l’assenza di pronuncia sulle spese, mentre l’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando ricorrono le condizioni di legge, tra cui l’esenzione della materia e il ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato.
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