Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00522/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (straniero)

La controversia

Un cittadino gambiano aveva ottenuto dal Giudice di pace l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione e accompagnamento alla frontiera emesso a seguito della revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il provvedimento per più ragioni: violazione della disciplina UE sui rimpatri, mancata corretta verifica del pericolo di fuga, difetto di traduzione del decreto nella lingua madre o in una lingua comprensibile, e rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 27 d.lgs. 25/2008 e 13 d.lgs. 286/1998; (2) violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999, sostenendo che l’interessato conoscesse l’italiano o avesse indicato l’inglese come lingua preferita; (3) omessa o apparente motivazione e violazione del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost., lamentando che il giudice di pace avrebbe sostanzialmente copiato parti del ricorso della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un documento non risultante prodotto nel giudizio di merito e comunque non debitamente localizzato, quindi non utilizzabile in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre alcune nuove deduzioni svolte in memoria non potevano integrare i motivi originari. Il primo motivo è stato ritenuto privo di decisività perché rivolto contro una ratio decidendi concorrente, mentre restava intatta l’autonoma ratio della mancata traduzione del provvedimento espulsivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività, poiché non riportava puntualmente le parti asseritamente copiate e, in ogni caso, la motivazione del giudice di pace risultava intelligibile. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; la Corte ha inoltre escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato trattandosi di materia esente e di ricorso proposto da amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi deducibili in cassazione, ma i motivi formulati sono stati reputati inammissibili o non decisivi.

  • art. 372 c.p.c.

    preclude la produzione in cassazione di documenti non prodotti nel giudizio di merito, salvo i casi ammessi dalla norma.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede l’esatta indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato come norma sulla disciplina dell’espulsione amministrativa; la censura della Prefettura non è stata accolta.

  • art. 27 d.lgs. 25/2008

    invocato dalla ricorrente come parametro violato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    richiama l’obbligo di traduzione del provvedimento espulsivo in lingua comprensibile allo straniero.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999

    richiamato in tema di traduzione del provvedimento di espulsione in lingua comprensibile.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati per denunciare la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato in ragione dell’esenzione prevista per legge e della natura del ricorso proposto da amministrazione dello Stato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie ex art. 378 hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre nuove censure o integrare i motivi originari.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 378 c.p.c. per delimitare la funzione delle memorie in cassazione.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 378 c.p.c. per affermare che le memorie non possono ampliare i motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotti per la prima volta documenti non prodotti nei gradi di merito, né può supplirsi alla mancata localizzazione processuale del documento richiamato nel ricorso.
  • Le memorie depositate nel giudizio di legittimità hanno funzione esclusivamente illustrativa o difensiva e non possono integrare, correggere o ampliare i motivi di ricorso con nuove censure o nuovi fatti.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura utilmente tutte le rationes decisive.
  • La doglianza per omessa o apparente motivazione richiede una critica specifica e autosufficiente del contenuto dell’ordinanza impugnata; non è sufficiente un’affermazione generica di “copia e incolla” senza riprodurre puntualmente le parti rilevanti.
  • Il provvedimento di espulsione deve essere tradotto in una lingua comprensibile allo straniero; la traduzione in lingua veicolare è nulla se l’amministrazione non dimostra l’effettiva impossibilità di predisporre una traduzione idonea e il giudice non la ritiene plausibile.
  • La mancata costituzione dell’intimato comporta l’assenza di pronuncia sulle spese, mentre l’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando ricorrono le condizioni di legge, tra cui l’esenzione della materia e il ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.