Cassazione Penale, Sentenza n. 15202/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della societa Qualikos s.r.l., emesso dal G.I.P. di Firenze per reati connessi allo sfruttamento di manodopera (art. 603-bis, co.1 n.2 c.p. e 110, 22 n.12 d.lgs. 286/1998). La ricorrente ha contestato: 1) l'assunto che la societa e i suoi beni fossero destinati in modo continuativo allo svolgimento dell'attivita di sfruttamento, sostenendo che l'impiego di manodopera irregolare fosse solo occasionale; 2) la insufficiente motivazione circa il rispetto dei principi di proporzionalita, adeguatezza e gradualita nella misura cautelare reale (sequestro), anche se finalizzata alla confisca obbligatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (errata contestazione della ricostruzione fattuale del Tribunale, che si era ancorato a dati numerici e a ripetuti utilizzi di manodopera irregolare) e ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente alla mancata valutazione/mancata motivazione sulla proporzionalita e adeguatezza della misura cautelare reale e ha rinviato al Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, per un nuovo giudizio limitato a tali profili. Il resto del ricorso e stato rigettato.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Norma che disciplina la confisca delle cose servite o destinate alla commissione del reato di sfruttamento del lavoro; la Corte richiede un nesso di strumentalita specifico, non occasionale e non mediato tra bene e condotta criminosa.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro impeditivo; la pronuncia rileva la distinzione tra sequestro impeditivo e possibilita di misure alternative o controllo giudiziario (art.3 legge n.199/2016), ma sottolinea che la necessita di proporzionalita/adeguatezza va valutata comunque nella fase cautelare.
art. 275 cod. proc. pen.
Riferimento ai principi di proporzionalita, adeguatezza e gradualita delle misure cautelari; la Corte afferma che tali principi devono informare anche il sequestro finalizzato alla confisca.
legge 29/10/2016, n.199, art.3
Prevede il controllo giudiziario come misura alternativa al sequestro 'impeditivo'; tuttavia la Corte chiarisce che la possibilita di controllo giudiziario non esclude l'obbligo di valutare la proporzionalita della cautela quando applicabile.
Giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, Corte di Giustizia UE)
il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»
La valutazione della proporzionalita e' richiesta anche per misure che incidono sul diritto di proprieta e sulla liberta economica; la giurisprudenza europea e la Carta dei diritti dell'UE impongono che le limitazioni siano necessarie, adeguate e proporzionate.
Massime di principio
- In sede di cassazione le critiche che attengono alla ricostruzione fattuale (es. che l'utilizzo di manodopera irregolare fosse solo occasionale) sono in massima parte inammissibili salvo dimostrazione di vizio di legge o di motivazione radicalmente carente.
- Anche quando il sequestro e' finalizzato a una confisca 'obbligatoria', il giudice deve motivare specificamente la scelta della misura cautelare reale con riguardo ai principi di proporzionalita, adeguatezza e gradualita: tali principi governano la scelta della cautela e non solo l'eventuale confisca successiva.
- In reati di sfruttamento del lavoro il nesso di strumentalita tra azienda/beni e reato va valutato in termini di specificita, non occasionalita e assenza di mediazioni: l'accertamento richiede elementi fattuali concreti (es. dati sull'organico regolare vs irregolare, modalita ricorrenti di impiego, uso per far fronte a picchi di commesse).
- Per opporre efficacemente il sequestro aziendale conviene produrre documentazione precisa e quantitativa (conteggi di lavoratori regolari/irregolari, periodicita degli impieghi, fatturato collegato all'attivita interessata) e prospettare misure meno invasive compatibili con la tutela degli interessi pubblici e dei terzi.
- Il giudice di merito, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, deve esplicitare nel provvedimento la valutazione del periculum in mora e delle alternative meno gravose, seguendo il 'test' di proporzione (adeguatezza, necessità, proporzionalità).
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