Cassazione Civile, Ordinanza n. 26225/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Una società poi fallita aveva convenuto davanti al Tribunale due società del settore leasing chiedendo dichiararsi la nullità di un contratto di sale and lease back stipulato nel 2005 avente ad oggetto un complesso industriale, assumendo che l’operazione fosse in realtà una vendita in funzione di garanzia e quindi elusiva del divieto di patto commissorio. In conseguenza della domanda di nullità, era stata chiesta anche la declaratoria di proprietà del bene in capo alla società venditrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l’elusione del divieto di patto commissorio perché non risultavano dimostrati gli indici fattuali valorizzati dalla giurisprudenza: preesistente rapporto di credito, situazione di difficoltà economica della venditrice e sproporzione tra valore del bene e corrispettivo. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto decisiva la presenza, nel contratto, di una clausola di tipo marciano, con stima del bene affidata a terzo e obbligo del concedente di restituire l’eccedenza rispetto al proprio credito. Il fallimento ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 1344, 1418 e 2744 c.c. e delle regole sul collegamento negoziale, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare unitariamente varie operazioni collegate (compravendita, leasing, compensazioni, estinzione di debiti ipotecari, cancellazione di ipoteche) da cui emergerebbe l’elusione del divieto; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto inutilizzabili dichiarazioni rese da un soggetto al curatore fallimentare, che la ricorrente assumeva essere state ricevute da pubblico ufficiale e dunque dotate di fede privilegiata; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in relazione alle dichiarazioni suddette e agli elementi della fattispecie commissoria; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e ancora degli artt. 1344, 1418, 2744, 115 e 116 c.p.c., per non aver la Corte valorizzato un estratto della Centrale dei Rischi e il ricorso ad ammortizzatori sociali, che avrebbero dimostrato il grave indebitamento della società alienante; 5) violazione degli artt. 2744 e 1344 c.c. per avere la sentenza ritenuto comunque salvo il contratto in ragione della clausola marciana, che la ricorrente contestava nella sua portata ed efficacia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la nullità del sale and lease back per violazione del divieto di patto commissorio. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché diretti, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la Corte territoriale abbia svolto un accertamento adeguatamente motivato. In particolare, la Corte ha ribadito che lo schema del sale and lease back è astrattamente valido come contratto d’impresa socialmente tipico, ma può diventare illecito e nullo solo se, in concreto, risulti che esso sia utilizzato come finanziamento garantito da una vendita in funzione di garanzia, con intento fraudolento di aggirare l’art. 2744 c.c. L’accertamento degli indici sintomatici di tale patologia è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È stata anche condivisa la rilevanza della clausola marciana come meccanismo idoneo a evitare l’ingiustificato arricchimento del creditore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1344 c.c.
Richiamato come norma sull’illiceità del contratto in frode alla legge: il sale and lease back è nullo solo se, in concreto, sia usato per eludere il divieto di patto commissorio.
art. 1418, comma 2, c.c.
La nullità deriva dalla illiceità della causa quando il negozio sia strutturato in modo da aggirare il divieto di patto commissorio.
art. 2744 c.c.
Costituisce il parametro del divieto di patto commissorio; lo schema del sale and lease back è legittimo salvo che, in concreto, sia utilizzato in funzione di garanzia con effetto commissorio.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’onere della prova della situazione economica e degli indici della fattispecie; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero solo a riesame del merito.
art. 2699 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2700 c.c. per sostenere la piena prova delle dichiarazioni ricevute da pubblico ufficiale.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per attribuire fede privilegiata a dichiarazioni rese al pubblico ufficiale; la Corte non ha accolto la censura.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il motivo si traducesse in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare il convincimento del giudice di merito sulla base delle prove raccolte; censura ritenuta inammissibile o infondata perché diretta al merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le doglianze di violazione di legge; la Corte ha escluso che i motivi integrassero reali violazioni di legge anziché contestazioni di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato in relazione a pretesi errori processuali nella valutazione delle prove, ma senza superare il divieto di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché le doglianze miravano alla diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 111, comma 4, c.p.c.
Richiamato per descrivere la successione a titolo particolare nel diritto controverso a favore della società subentrata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Lo schema del sale and lease back è, in astratto, lecito e socialmente tipico; la sua nullità può essere affermata solo se, alla luce delle circostanze concrete, risulti che sia stato impiegato come finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia per eludere il divieto di patto commissorio.
- L’accertamento della presenza degli indici sintomatici della frode al divieto di patto commissorio (rapporto di credito preesistente o contestuale, difficoltà economica del venditore, sproporzione tra valore del bene e corrispettivo) è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Le censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- La clausola marciana, che preveda stima imparziale del bene e restituzione dell’eventuale eccedenza rispetto al credito del finanziatore, è idonea a escludere la violazione del divieto di patto commissorio, perché impedisce l’ingiustificato arricchimento del creditore.
- La contestazione del giudizio di merito sulla situazione economico-finanziaria della parte venditrice o sulla congruità del prezzo non può essere proposta in cassazione come mera divergenza valutativa delle prove.
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