Sentenza n. 1287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00073/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 73/2024 e, in primo grado, intimazione di pagamento relativa a una cartella per prelievo supplementare sulle consegne di latte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento relativa a una cartella notificata il 27 agosto 2018, concernente il prelievo supplementare sulle consegne di latte per la campagna lattiera 2014, pari a euro 70.930,25. Deduceva, anzitutto, la violazione di legge per avere il TAR ritenuto non censurabili nell’impugnazione dell’intimazione i vizi riferibili alla cartella presupposta, sostenendo l’insufficienza delle indicazioni contenute nell’atto successivo. Deduceva poi la prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell’art. 2948 c.c. Infine lamentava la violazione del diritto dell’Unione europea, sostenendo che i prelievi fossero stati conteggiati in contrasto con i regolamenti europei e chiedendo di qualificare come nulla la cartella per mancata disapplicazione della normativa interna.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ribadito che, una volta divenuto definitivo l’atto presupposto costituente il titolo della pretesa, l’atto successivo di natura meramente esecutiva è impugnabile soltanto per vizi propri. L’intimazione conteneva indicazioni sufficienti sul credito, poiché riportava il numero e la data di notifica della cartella, l’ente impositore, la descrizione del debito, l’annata lattiera, gli importi per capitale, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica. Quanto agli interessi, il Collegio ha riconosciuto in astratto la prescrizione quinquennale, ma ha escluso che il termine fosse decorso: la cartella era stata notificata il 27 agosto 2018 e l’intimazione il 29 maggio 2023. Inoltre, le questioni relative alla prescrizione maturata prima dell’emissione della cartella avrebbero dovuto essere dedotte impugnando tempestivamente la cartella stessa. Quanto alla violazione del diritto europeo, il Collegio ha ritenuto inammissibili le censure rivolte alla cartella ormai consolidata e non proponibili contro l’atto successivo, salvo vizi propri. Ha inoltre ribadito che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità dell’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative. La nullità può configurarsi soltanto quando l’atto nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile; tale situazione non ricorreva nel caso concreto, riguardando il contrasto dedotto i criteri di esercizio del potere in materia di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e rimborso delle eccedenze. L’appellante è stato condannato al pagamento di euro 4.000,00 per le spese del grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo
Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea comporta normalmente annullabilità per violazione di legge e non nullità; la nullità ricorre soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla disposizione, tra cui può rientrare l’adozione dell’atto sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo.
art. 2948 c.c.
il termine della prescrizione degli interessi sia quinquennale
Gli interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale; nel caso concreto il termine non risultava superato tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione.
art. 21-octies l. 241/1990
Massime di principio
- Una volta divenuto definitivo l’atto presupposto che costituisce il titolo della pretesa, l’atto successivo di natura meramente esecutiva è impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione le contestazioni riferibili all’atto presupposto.
- Un’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando consente di individuare il credito mediante il richiamo alla cartella presupposta, alla sua data di notifica, all’ente impositore, alla causale del debito e alla distinta indicazione delle somme dovute per capitale, interessi e oneri accessori.
- La prescrizione quinquennale degli interessi non è maturata quando tra la notifica della cartella e la successiva intimazione di pagamento decorre un periodo inferiore a cinque anni; le questioni relative alla prescrizione maturata prima della cartella devono essere dedotte mediante tempestiva impugnazione della cartella stessa.
- La violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un atto amministrativo comporta, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative.
- La nullità può derivare dal contrasto con il diritto dell’Unione europea quando l’atto amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile; non ricorre invece tale nullità quando il contrasto riguarda soltanto i criteri di esercizio del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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