Cassazione Penale, Sentenza n. 49322/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità per peculato per spese contestate successive al 15/11/2007 (escludendo e dichiarando prescritte alcune condotte anteriori), riconoscendo attenuante ex art. 323-bis per talune spese e riducendo la pena. La ricorrente deduceva: (i) vizio nella valutazione della prescrizione e nell'applicazione delle sospensioni dovute all'emergenza Covid; (ii) difetto di motivazione e violazione dell'art. 81 c.p. per mancata specificazione dei singoli episodi e del criterio di continuazione; (iii) errata applicazione dell'art. 314 c.p. e illegittima esclusione di compatibilità delle spese con la legge regionale (L.R. Molise n.20/1991), con inversione dell'onere probatorio; (iv) insussistenza degli elementi del reato rispetto a pagamenti a "Molise Notizie" e ad altre fattispecie; (v) mancata concessione del beneficio della non menzione nonostante pena inferiore a due anni e altre circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, con particolare ragionevolezza sul terzo motivo: il delitto di peculato (art. 314 c.p.) non è stato configurato alla luce della carenza di prova dell'appropriazione e dell'impossibilità di ricavare dall'incompletezza o inadeguatezza dei giustificativi la certezza della destinazione privatistica delle somme. La Corte ha distinto nettamente la responsabilità penale dalla responsabilità contabile, affermando che l'omessa rendicontazione può rilevare in sede erariale ma non vale automaticamente quale prova dell'appropriazione penale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui ha ritenuto configurato il peculato; inoltre la Corte ha rilevato vizî di motivazione sulle questioni di prescrizione e sulla quantificazione della continuazione. Poiché alcuni reati risultavano prescritti, la Corte ha ritenuto inoltre precluso un rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio per quegli aspetti. Esito complessivo: accoglimento del ricorso e rimozione della qualificazione penalistica delle condotte contestate per carenza probatoria; il ricorrente ottiene dunque esito favorevole.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
La Corte ricorda che il peculato richiede la prova dell'appropriazione o dell'uso del denaro per finalità privatistiche: la mera inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi non è sufficiente a provare l'appropriazione.
art. 323-bis cod. pen.
Norma richiamata perché la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante per talune condotte; la Cassazione tiene conto del riconoscimento ma concentra la decisione sull'insufficienza probatoria del peculato.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione: la ricorrente deduceva la mancata concessione immotivata; la Corte esamina il punto evidenziando l'esigenza di motivazione specifica se il beneficio venga negato.
art. 157 e ss. cod. pen. e art. 83 dl 17/03/2020 n. 18
Questioni relative alla sospensione dei termini di prescrizione per Covid: la Cassazione censura calcoli errati della Corte territoriale su periodi di sospensione non applicabili (es. udienze non fissate) e richiama corretto computo delle sospensioni.
art. 81 cod. pen.
Richiesta di chiarimenti sulla motivazione dell'aumento di pena per continuazione: la Corte sottolinea che deve essere chiara la quantificazione e la correlazione tra episodi e aumento, cosa assente nella motivazione impugnata.
art. 159 cod. pen.
Riferita nella discussione sulle sospensioni per rinvii d'udienza; la Cassazione rileva valutazioni errate circa gli effetti di rinvii e celebrazione di udienze sul corso della prescrizione.
Legge regionale Molise n. 20/1991 (art. 1, 3, 4)
La legge indicava genericamente l'assegnazione di mezzi per il "funzionamento del gruppo" e un obbligo di rendicontazione, senza vincoli di destinazione dettagliati: la Corte osserva che il quadro normativo regionale era lacunoso e non chiarisce automaticamente la natura penalmente illecita di spese "ambigue".
Giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione (es. Corte cost. n.187/1990; n.1130/1998; Cass. Sez.6 n.1561/2018, n.11341/2022, n.38245/2019 e n.21166/2019 citate)
Le pronunce vengono richiamate per definire i confini tra spese istituzionali e personali e per ricordare l'orientamento recente della Suprema Corte: se da un lato sono riconosciute fattispecie di peculato per usi chiaramente privatistici dei fondi, dall'altro non si può trasformare automaticamente in reato ogni irregolarità contabile; serve prova dell'appropriazione.
Massime di principio
- La mera incompletezza o inadeguatezza dei giustificativi di spesa può configurare un'irregolarità contabile o erariale, ma non costituisce di per sé prova sufficiente del reato di peculato: l'accusa deve dimostrare l'appropriazione e la destinazione privatistica delle somme.
- Quando la normativa regionale è generica e non impone vincoli di destinazione stringenti, l'utilizzo dei fondi per spese "ambigue" richiede elementi probatori concreti e specifici per far sì che la spesa venga ritenuta estranea alla funzione istituzionale e rilevante penalmente.
- L'onere della prova dell'elemento soggettivo (intendere di appropriarsi della cosa pubblica o di destinarla a fini personali) grava sull'accusa; il giudice non può invertire indebitamente l'onere probatorio imponendo alla difesa di dimostrare la legittimità di ogni singola spesa quando mancano elementi indiziari precisi.
- In casi di molteplici piccole spese rimborsate, per ritenere la continuazione e quantificare l'aumento di pena è necessaria una motivazione chiara che distingua e contabilizzi gli episodi: la genericità determina vizio di motivazione.
- Sull'incidenza delle sospensioni per emergenze (es. Covid) e dei rinvii processuali sul decorso della prescrizione occorre un calcolo puntuale: non si può attribuire sospensioni automatiche per periodi in cui non risultano udienze ovvero rilevare sospensioni per rinvii che non abbiano effetti giuridici previsti.
- La distinzione netta tra responsabilità penale e responsabilità contabile va osservata: la restituzione delle somme o l'esistenza di responsabilità erariali non sostituiscono la necessaria prova penale dell'appropriazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49294/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49297/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49299/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49301/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49302/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49303/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →