Sentenza n. 1520/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base della nota oggi parimenti gravata dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS-; - della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS-, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali -OMISSIS- presso l’Istituto odierno ricorrente; - della nota dell’USR Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-recante disposizioni operative sul funzionamento scuole paritarie per l’a.s. 2024/2025 e, per quanto occorrer possa, della nota della Direzione Generale prot. n. -OMISSIS-, di contenuto ignoto in quanto non pubblicata, solo in quanto richiamata nella nota di cui sopra, prot. n. -OMISSIS-; - E, ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. -OMISSIS-, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nella nota di cui sopra; del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra; - Nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ISTITUTI -OMISSIS-in persona del legale rapp.te p.t. -OMISSIS- il 13\5\2025: - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS- di conferma del diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità delle classi collaterali attivate; - di ogni altra eventuale nota di conferma del diniego originariamente opposto, ancorchè non conosciuta; - Nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità di classi collaterali, unitamente agli atti ministeriali e amministrativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che vieterebbe la costituzione e l'approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, le note dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ambito Territoriale di Napoli recanti il diniego e le disposizioni operative sul funzionamento delle scuole paritarie per l'anno scolastico 2024/2025, nonché ulteriori atti presupposti, tra cui una circolare ministeriale e un regolamento ministeriale, deducendo l'illegittimità dell'interpretazione amministrativa posta a fondamento del diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità delle classi collaterali. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota ministeriale di conferma del diniego e gli eventuali ulteriori atti confermativi. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che, in applicazione del principio della domanda, il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della discussione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Non sono stati quindi esaminati i vizi dedotti contro il diniego e gli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicabile alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente prima della decisione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può pronunciare nel merito quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione di annullamento.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse produce l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti contro atti confermativi o connessi, quando l'interesse alla decisione sia venuto meno per l'intero giudizio.
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