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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27948/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tratto a giudizio davanti alla Corte d'assise di Foggia per l'omicidio di un soggetto commesso l'11 marzo 2022, ha chiesto la ricusazione dell'intero collegio giudicante della Corte d'assise perché quello stesso collegio, nella medesima composizione, aveva già definito un diverso processo a suo carico, concluso con condanna all'ergastolo per il duplice omicidio di altre due persone commesso il 30 luglio 2022. Secondo la difesa, in quel precedente giudizio il collegio aveva già valutato un complesso probatorio comune ai due procedimenti, in particolare la perizia balistica sull'identità dell'arma, le intercettazioni telefoniche e ambientali e altri elementi che, a suo dire, descrivevano un'unica 'firma criminale' o un medesimo contesto criminoso. In ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto: violazione degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. per avere la Corte territoriale ridotto la questione a una semplice connessione probatoria tra fatti diversi; violazione dell'art. 37, lett. b), c.p.p. per avere escluso che il collegio avesse già manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del nuovo processo; manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 111 Cost. e dei principi CEDU sull'imparzialità del giudice. Ha sostenuto che la precedente valutazione avrebbe inciso su un nucleo fattuale-logico identico e che i medesimi giudici non potevano nuovamente giudicarlo con imparzialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in parte non consentite, perché formulate come violazione diretta della Costituzione e della CEDU senza una questione di legittimità costituzionale, e in parte manifestamente infondate. La Corte ha confermato che la ricusazione non può essere estesa oltre i casi tipizzati e che, ai fini dell'incompatibilità del giudice, rileva una precedente valutazione di merito sul medesimo fatto-reato o sulla colpevolezza dello stesso imputato; qui, invece, i due procedimenti riguardavano fatti storici autonomi, distinti nel tempo, nello spazio e quanto alle persone offese. La pregressa decisione sul duplice omicidio del 30 luglio 2022 non conteneva alcuna valutazione, neppure incidentale, sull'omicidio dell'11 marzo 2022. È stata quindi confermata la legittimità del rigetto della ricusazione e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'incompatibilità del giudice, ma la Corte non ne amplia l'ambito oltre i casi tipizzati

  • art. 36 c.p.p.

    norma richiamata insieme all'art. 37 c.p.p. quale base della disciplina della ricusazione e incompatibilità

  • art. 37 c.p.p.

    la ricusazione è eccezionale e non si estende per analogia; l'incompatibilità sussiste solo se il giudice ha già espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto-reato o sulla colpevolezza dello stesso imputato

  • art. 606 c.p.p.

    indicate le lettere b), c) ed e) come parametri di ricorso; la Corte osserva che non è consentito dedurre direttamente la violazione di Costituzione e CEDU nei limiti prospettati

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla difesa, ma la Corte ribadisce che non consente di creare nuove ipotesi di incompatibilità oltre quelle tipizzate

  • art. 117 Cost.

    evocato indirettamente nel ragionamento sulla CEDU come fonte interposta, ma non oggetto di specifica questione di legittimità costituzionale

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le cause di ricusazione e incompatibilità del giudice, in quanto eccezionali rispetto al principio del giudice naturale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
  • Ai fini dell'incompatibilità funzionale rileva solo una precedente valutazione di merito sul medesimo fatto storico-reato o sulla colpevolezza del medesimo imputato; non basta la mera partecipazione del giudice a un diverso processo a carico dello stesso imputato.
  • La comunanza di alcune fonti probatorie tra due procedimenti distinti non determina di per sé incompatibilità del collegio, perché la stessa prova può essere apprezzata diversamente in un nuovo giudizio alla luce del diverso contraddittorio.
  • Per integrare la ricusazione ex art. 37, lett. b), c.p.p. occorre che il giudice abbia già manifestato un convincimento anticipato sul fatto oggetto del nuovo giudizio; non è sufficiente che, in altra sentenza, abbia motivato su elementi tecnici riferiti ad un fatto storico diverso.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito dedurre direttamente la violazione della Costituzione o della CEDU al di fuori dei canali propri della questione di legittimità costituzionale.
  • La nozione di 'stesso fatto' va intesa in senso storico-naturalistico, con riferimento a condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; fatti diversi restano tali anche se presentano profili probatori o criminalistici simili.

Come è indicizzato

MaterieRicusazione
RamiProcesso penale

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