Cassazione Penale, Sentenza n. 51175/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva respinto l'istanza di declaratoria di non esecutività (art. 670 c.p.p.) della sentenza del 18/11/2019. Il ricorso articolava due motivi: (i) vizio di procedimento per omessa fissazione di udienza camerale e quindi violazione del contraddittorio; (ii) erronea applicazione di legge e contestazioni sul merito della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per nullità assoluta dovuta alla violazione del contraddittorio e del diritto alla assistenza difensiva, rilevando che l'omessa udienza camerale non era ammissibile poiché il rigetto era motivato con valutazioni di merito e riferimento agli atti del giudizio di cognizione. Ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento dell'istanza di declaratoria di non esecutività; utilizzata quale titolo dell'impugnazione proposta dal ricorrente.
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
Interpretato nel senso che la decisione de plano senza udienza camerale è ammessa solo nei casi di inammissibilità manifestamente previsti dal comma 2 (es. difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione) e non nei casi di rigetto che comportano valutazioni di merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 24630/2015)
Richiamata per sostenere che l'omessa instaurazione del procedimento camerale, quando necessaria, determina nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio e del diritto all'assistenza difensiva.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo ex art. 666 c.p.p. il giudice può decidere senza udienza camerale solo se l'istanza è manifestamente inammissibile ai sensi del comma 2; in tutti gli altri casi è obbligatoria l'udienza camerale.
- Se il rigetto dell'istanza si basa su valutazioni di merito o sull'esame degli atti del giudizio di cognizione, l'omessa fissazione dell'udienza comporta nullità assoluta per violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa.
- La Cassazione è incline ad annullare le ordinanze viziati per omessa instaurazione del procedimento camerale e a rimandare gli atti al giudice dell'esecuzione per nuovo esame.
- In situazioni simili il difensore deve sollecitare/esigere la fissazione dell'udienza camerale quando vi sia anche un minimo di valutazione di merito; se il giudice decide de plano, occorre verificare che ricorrano le condizioni tassative dell'art. 666, comma 2.
- Se la domanda è chiaramente inammissibile (es. mera riproposizione), il giudice può decidere senza udienza; in caso di dubbio interpretativo il principio del contraddittorio impone l'udienza.
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