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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9792/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) violazione degli obblighi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., deducendo che la Corte di appello, pur riqualificando i fatti nel reato di cui all'art. 640-ter c.p., non ha motivato la mancata valutazione della remissione della querela (condizione di procedibilità) eccepita in appello; si rileva che la remissione era stata acquisita al verbale dell'udienza di primo grado; (2) omissione di motivazione circa il rigetto delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte non si è espressa malgrado il motivo di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ricostruiti i fatti, ha accertato che la persona offesa aveva rimesso la querela il 9/01/2020 e che la Corte d'appello aveva poi riqualificato il fatto nel reato procedibile a querela (art. 640-ter). Pur non risultando una espressa accettazione o ricusa da parte dell'imputato, la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'omessa comparizione del querelato, posto in grado di conoscere la remissione (anche tramite difensore), integra la mancanza di ricusa idonea a impedire l'effetto estintivo della remissione ex art. 155 c.p. In forza di ciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali (non risultando accordi contrari ex art. 340, comma 4, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen. e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamate per spiegare che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza presenza delle parti per mancata richiesta di discussione orale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro di censura per carenza e contraddittorietà della motivazione dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato alle discussioni sulla motivazione della sentenza di merito (richiamato in rapporto al motivo di cassazione).

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie in cui la Corte d'appello ha riqualificato i fatti: reato procedibile a querela di parte; la sua applicazione rende rilevante l'eventuale remissione della querela per l'estinzione del reato.

  • art. 155, comma primo, cod. pen.

    Stabilisce che la remissione della querela estingue il reato salvo che il querelato la rifiuti (ricusa); la Corte interpreta che l'assenza del querelato, posto in condizione di conoscere la remissione, equivale a mancanza di ricusa idonea a impedire l'effetto estintivo.

  • Sez. u., n. 27610 del 25/05/2011 (P.G. in proc. Marano)

    L'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato

    Precedente vincolante richiamato per affermare che la mancata comparizione del querelato, se era nelle condizioni di conoscere la remissione (anche tramite difensore), non ostacola l'effetto estintivo della remissione stessa.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali: la condanna alle spese è stata disposta non essendovi accordi contrari.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito riqualifica il fatto in una fattispecie procedibile a querela, deve esaminare ed esprimersi esplicitamente sulla eventuale remissione della querela e sulle sue conseguenze estintive.
  • La remissione della querela estingue il reato salvo che il querelato l'accetti o la ricusi; tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa comparizione del querelato, se era posto in condizione di conoscere la remissione (anche tramite il difensore), integra la mancanza di ricusa e quindi non impedisce l'effetto estintivo ex art. 155 c.p.
  • Il giudice d'appello che riqualifica nel reato procedibile a querela deve decidere anche sulla estinzione del reato se la remissione è documentata negli atti; l'omessa valutazione costituisce omissione motivazionale suscettibile di cassazione.
  • In presenza di omissioni di motivazione rilevanti (es. mancata valutazione della remissione o delle circostanze attenuanti) la Cassazione può annullare senza rinvio quando il difetto sia risolutivo dell'accertamento di estinzione del reato.
  • Prima di concludere per la non estinzione del reato in presenza di remissione, il giudice deve verificare se il querelato abbia espressamente o tacitamente accettato o ricusato la remissione; la semplice assenza del querelato non è automaticamente ostativa se questi era nelle condizioni di conoscere l'atto.

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