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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14437/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ricostruzione eseguiti nel 1981 su un edificio sito in Forni Avoltri, nel corso dei quali non sarebbe stato realizzato il giunto sismico imposto dalla normativa applicabile. La proprietaria dell’immobile adiacente ha agito nel 2016 lamentando lesioni al proprio edificio, che assumeva causate dalla mancata separazione antisismica tra i due fabbricati, e deducendo anche l’invasione di una porzione della propria proprietà. In primo grado le domande sono state rigettate ed è stata accolta la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione controversa. In appello, invece, la Corte territoriale ha disposto nuova consulenza tecnica e ha condannato i proprietari convenuti a installare il giunto, a eliminare le lesioni e a risarcire il danno. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e discussi, contestando la valutazione delle consulenze tecniche e il nesso causale tra danni e assenza del giunto; 2) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che l’azione fosse stata proposta solo ex art. 2043 c.c. e che la Corte d’appello avrebbe male applicato la responsabilità da cose in custodia; 3) violazione della normativa antisismica regionale e ministeriale, assumendo erroneamente esclusa la continuità strutturale; 4) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., lamentando l’affermazione secondo cui, per le domande di manleva, sarebbe stato necessario un autonomo gravame incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima parte del primo motivo perché sostanzialmente rivolta a una nuova valutazione dei fatti, estranea al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha invece riconosciuto l’evoluzione dell’orientamento sulla motivazione da rendere quando il giudice di merito scelga tra più consulenze tecniche d’ufficio, ma ha escluso il vizio perché la Corte d’appello non si era limitata a un’adesione acritica alla seconda consulenza, avendone autonomamente argomentato le ragioni. Il secondo motivo è stato dichiarato privo di interesse ed eccentrico, poiché la decisione impugnata non ha fondato la responsabilità sull’art. 2051 c.c., ma sulla ricostruzione del fatto svolta dalla consulenza tecnica di appello nell’alveo dell’azione originariamente proposta. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato e illogico, perché la sentenza di merito aveva escluso la continuità strutturale proprio per affermare la necessità del giunto antisismico, senza violare la normativa richiamata. Il quarto motivo è stato giudicato privo di base giuridica, in quanto confondeva la posizione dei ricorrenti con quella di terzi chiamati e non coglieva la ratio dell’inammissibilità della mera riproposizione della domanda di manleva senza appello incidentale autonomo e senza specifica critica alla decisione di primo grado. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti, in solido, le spese in favore di ciascun controricorrente e disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, incluse le censure meramente fattuali contro la consulenza tecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è inammissibile o infondato quando la censura, pur formalmente qualificata come violazione di norma, in realtà mira a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità extracontrattuale evocata in primo grado è rimasta il parametro originario della domanda; la Corte d’appello ha deciso sulla base della ricostruzione causale del danno, senza introdurre una diversa qualificazione decisoria centrata sull’articolo 2051 c.c.

  • art. 2051 c.c.

    La sua evocazione nel ricorso è stata ritenuta eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che non ha fondato la condanna su tale norma.

  • art. 2 L.R. 16 gennaio 1978 n. 1

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimità dell’assetto strutturale; la Corte lo considera non violato, poiché la decisione di merito ha escluso la continuità strutturale e ha quindi affermato la necessità del giunto.

  • d.m. 3 marzo 1975

    Richiamato dai ricorrenti in materia di costruzioni antisismiche; la Corte esclude la violazione perché la norma è stata applicata in coerenza con l’accertata assenza di continuità strutturale.

  • artt. 343 e 346 c.p.c.

    La mera riproposizione in appello di una domanda già disattesa in primo grado non basta quando occorre un gravame incidentale autonomo e specifiche critiche alla motivazione; la censura dei ricorrenti è stata giudicata incoerente e priva di base giuridica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012

    Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione del merito, né di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sulle risultanze tecniche o sulle osservazioni di parte.
  • Quando in appello siano state svolte più consulenze tecniche d’ufficio con esiti difformi, il giudice che aderisca alla seconda consulenza deve spiegare le ragioni della scelta; la motivazione è sufficiente se non si risolve in adesione acritica e affronta le contestazioni rilevanti.
  • La censura per violazione di legge è infondata se la norma invocata è richiamata solo per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, senza un reale errore nell’applicazione della regola giuridica.
  • La riproposizione in appello di una domanda già disattesa non equivale automaticamente a impugnazione efficace: ove la decisione di primo grado abbia respinto la domanda con specifica motivazione, è necessario un gravame incidentale autonomo e critico quando si intenda rimettere in discussione quel capo.
  • In tema di responsabilità per danni da lesioni a fabbricati adiacenti, l’accertamento della causa delle lesioni e della necessità del giunto antisismico è essenzialmente fattuale e, se adeguatamente motivato sulla base della consulenza tecnica, è difficilmente aggredibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PAProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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