Sentenza del 15/04/2019 n. 846 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di persone - fallimento - estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili - violazioni precedenti dichiarazione di fallimento - notifica - socio fallito - è necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria e tre cartelle di pagamento relative a debiti degli anni 1992-1996. Equitalia contestava, da un lato, la giurisdizione tributaria per eventuali crediti derivanti da violazioni del codice della strada e, dall'altro, sosteneva la regolarità della notifica delle cartelle. Il Collegio ha accertato che le tre cartelle oggetto effettivo del giudizio riguardavano esclusivamente tributi e contributi sanitari e che erano state notificate nel 2000 soltanto al curatore del fallimento della società, non anche al socio accomandatario personalmente fallito nel 1996.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. È stata esclusa la carenza di giurisdizione per le tre cartelle esaminate, poiché aventi natura tributaria, mentre le altre cartelle non facevano parte del giudizio. È stata però confermata l'omessa notifica delle tre cartelle al socio personalmente fallito: la notifica al solo curatore era insufficiente per debiti sorti prima del fallimento. Di conseguenza sono state annullate le tre cartelle e il conseguente preavviso di iscrizione ipotecaria, anche perché quest'ultimo indicava un importo comprensivo di somme derivanti da ruoli non efficacemente notificati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 147 della legge fallimentare
Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili
Quando fallisce una società di persone, il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili. Il socio dichiarato personalmente fallito mantiene una posizione giuridica autonoma rispetto agli atti impositivi che possono produrre effetti nei suoi confronti.
Articolo 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La doglianza relativa alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. è stata ritenuta assorbita, poiché il giudizio di appello è stato ricondotto agli atti effettivamente impugnati in primo grado.
Cassazione civile, sentenza n. 8034/2017
La cartella deve essere notificata non solo al curatore, ma anche al contribuente personalmente fallito
Per crediti i cui presupposti siano anteriori alla dichiarazione di fallimento, la cartella di pagamento deve essere notificata sia al curatore sia al socio illimitatamente responsabile personalmente dichiarato fallito. La notifica al solo curatore non è sufficiente.
Cassazione civile, sentenza n. 5384/2016
Il socio fallito resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, della definitività dell'atto impositivo
Il socio personalmente fallito è eccezionalmente legittimato a impugnare l'atto impositivo, poiché la sua definitività può produrre effetti diretti anche nei suoi confronti.
Massime di principio
- Nel fallimento di una società di persone, la notifica di un atto tributario al solo curatore non è sufficiente quando il debito è sorto prima del fallimento e l'atto può produrre effetti personali, patrimoniali o sanzionatori sul socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito.
- Cartelle, avvisi e altri atti della riscossione devono essere notificati sia al curatore sia al socio personalmente fallito quando quest'ultimo conserva un interesse diretto a contestarne la definitività.
- L'omessa notifica al socio può comportare l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti e impedire che esso costituisca validamente il presupposto per successive misure cautelari o esecutive, come l'iscrizione ipotecaria.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria deve fondarsi su un debito correttamente notificato, esistente e determinato nell'importo; se comprende somme derivanti da cartelle non validamente notificate, può essere annullato.
- Per individuare l'oggetto del giudizio occorre leggere congiuntamente motivazione, dispositivo e atti introduttivi; gli atti non effettivamente impugnati non possono essere esaminati né annullati.
- La giurisdizione deve essere valutata in relazione alla natura dei singoli crediti: i tributi appartengono alla giurisdizione tributaria, mentre eventuali sanzioni amministrative estranee alla materia tributaria possono rientrare nella giurisdizione ordinaria.
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