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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-264/22

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 21 December 2022. — Lin Suicha v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark MK MARKTOMI MARKTOMI – Earlier EU figurative mark MK MICHAEL KORS – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-264/22

Giurisprudenza europea62022TO0264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE figurativo "MK MARKTOMI MARKTOMI". Ha ritenuto che, per i prodotti delle classi 18 e 25, i segni fossero complessivamente simili e che il pubblico potesse confonderli con il marchio anteriore "MK MICHAEL KORS". La causa è stata decisa con ordinanza ex articolo 126 del regolamento di procedura, perché il motivo dedotto era manifestamente infondato.

Nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio anteriore figurativo contenente il segno "MK" e pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente dichiarato la nullità del marchio UE figurativo contestato, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore figurativo "MK MICHAEL KORS"; in particolare: valutazione degli elementi dominanti e distintivi, somiglianza visiva e fonetica, e valutazione globale del rischio di confusione.

Principio di diritto

Un marchio UE è dichiarato nullo quando, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione; nella valutazione globale rilevano l’impressione d’insieme, gli elementi dominanti e distintivi e l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il segno comune "MK" fosse l’elemento visivamente dominante in entrambi i marchi, che i prodotti fossero identici o simili e che le differenze tra le diciture "MARKTOMI MARKTOMI" e "MICHAEL KORS" non eliminassero la somiglianza visiva e fonetica complessiva; ha quindi confermato l’esistenza di un rischio di confusione e respinto il ricorso come manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio anteriore figurativo

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha deciso con ordinanza la causa T-264/22, proposta da Lin Suicha contro l’EUIPO e con intervento di Michael Kors (Switzerland) International GmbH. Il ricorso riguardava la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio anteriore figurativo contenente il segno "MK".

Fatti e procedimento

La ricorrente aveva depositato il marchio contestato per prodotti delle classi 18 e 25. L’interveniente aveva chiesto la dichiarazione di nullità sulla base del marchio anteriore, registrato per prodotti sostanzialmente sovrapponibili nelle medesime classi. La Divisione di cancellazione aveva accolto la domanda di nullità e la Commissione di ricorso aveva respinto l’appello, ritenendo integrato il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Normativa applicabile

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato;
  • l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul motivo relativo di nullità per rischio di confusione;
  • l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), richiamato nel procedimento amministrativo.

Questione esaminata dal Tribunale

La ricorrente contestava essenzialmente la valutazione della Commissione di ricorso su tre profili:

  • l’individuazione dell’elemento dominante e distintivo dei segni;
  • la somiglianza visiva e fonetica tra i marchi;
  • la valutazione globale del rischio di confusione.

Valutazione degli elementi dominanti e distintivi

Il Tribunale ha confermato che il gruppo di lettere "MK" era l’elemento più visivamente evidente e dominante in entrambi i segni, per dimensione e collocazione centrale nel cerchio figurativo. Le diciture "MICHAEL KORS" e "MARKTOMI MARKTOMI", pur non essendo irrilevanti, occupavano una posizione secondaria e avevano un impatto visivo minore.

Il Tribunale ha inoltre osservato che:

  • nel marchio anteriore, "MK" e "MICHAEL KORS" presentavano distintività media;
  • nel marchio contestato, "MK" e "MARKTOMI MARKTOMI" non evocavano un significato percepibile dal pubblico rilevante;
  • l’argomento secondo cui "MK" sarebbe presente in molti marchi dell’Unione non era idoneo a escluderne il ruolo dominante nel caso concreto.

Somiglianza visiva

Secondo il Tribunale, i due segni condividevano la stessa struttura generale: cerchio figurativo, lettere "MK" in posizione centrale, medesima impostazione grafica e stesso rilievo visivo del componente comune. Le differenze di sfondo e delle diciture inferiori non erano sufficienti a neutralizzare l’impressione d’insieme, anche perché tali elementi erano di dimensioni ridotte e collocati in posizione secondaria.

Il Tribunale ha quindi approvato la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui la somiglianza visiva era di grado medio.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale ha rilevato che il pubblico tende normalmente ad abbreviare i marchi composti da più termini e a privilegiare l’elemento iniziale o più forte del segno. Di conseguenza, le espressioni "MICHAEL KORS" e "MARKTOMI MARKTOMI" potevano essere omesse nella pronuncia, lasciando emergere soprattutto "MK".

Pur essendo diverse le espressioni accessorie, il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero foneticamente simili in misura media.

Somiglianza concettuale

La Commissione di ricorso aveva escluso la somiglianza concettuale, poiché il marchio contestato non aveva un significato complessivo percepibile, mentre il marchio anteriore sarebbe stato inteso come riferimento a una persona, Michael Kors. Il Tribunale ha confermato tale valutazione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenendo conto di:

  • identità o somiglianza dei prodotti delle classi 18 e 25;
  • pubblico di riferimento composto dal pubblico generale e da un pubblico professionale con attenzione media;
  • somiglianza visiva e fonetica media dei segni;
  • distintività media del marchio anteriore;

il Tribunale ha concluso che sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

È stato ribadito il principio di interdipendenza tra i fattori della valutazione globale: una somiglianza non elevata dei prodotti può essere compensata da una forte somiglianza dei segni, e viceversa. Nel caso concreto, le differenze tra le diciture "MARKTOMI MARKTOMI" e "MICHAEL KORS" non erano idonee a escludere il rischio di confusione.

Decisione e spese

Il Tribunale ha qualificato il motivo di ricorso come manifestamente infondato e ha quindi respinto l’azione integralmente, senza esaminare l’eccezione di irricevibilità relativa a una delle domande formulate. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente; l’EUIPO è rimasto tenuto a sopportare le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità del marchiorischio di confusioneproprietà intellettuale

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