Sentenza n. 3067/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5399 emessa in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 5958/2023, notificata dapprima in data 26/05/2023, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 11/07/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per sei annualità scolastiche, ed era stata ordinata al Ministero l'attivazione della carta. Il ricorso di ottemperanza è stato limitato all'attivazione della carta, escludendo le spese del giudizio ordinario, il cui pagamento poteva essere richiesto dal difensore antistatario. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero in data 11 luglio 2024. Il TAR ha verificato la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni processuali per agire: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni. Nel merito, poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante, per l'importo riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di eseguire il giudicato nei successivi 60 giorni mediante il compimento di tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione in base alla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 414 c.p.c.
Individua il procedimento nel cui ambito il giudice ordinario del lavoro aveva pronunciato la sentenza costituente il titolo oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, quando abbia a oggetto una sentenza del giudice ordinario, se il titolo è stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sono decorsi almeno 120 giorni da tale notificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando sia pacifica la mancata esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari a conformarsi alla statuizione, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell'organo dirigenziale competente e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
- L'attività del commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente incaricato.
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