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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Ici - Imu - Aliquota agevolata - Requisiti conosciuti dall'Ente - Assenza della dichiarazione prevista nel regolamento comunale - Irrilevanza - Ici - Imu - Aliquote agevolate - Contratti di locazione a canoneconcordato - Presentazione ogni anno di dichiarazione su appositomodello - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva riconosciuto alla contribuente l'aliquota ICI agevolata prevista per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998. Secondo l'Ente, l'omessa presentazione annuale della dichiarazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale costituiva un requisito indispensabile per usufruire dell'agevolazione. La contribuente sosteneva invece che il contratto era stato regolarmente stipulato, registrato e comunicato al Comune e che la reiterazione annuale della dichiarazione costituiva un adempimento meramente formale, relativo a informazioni già acquisibili d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello del Comune, confermando il riconoscimento dell'aliquota agevolata. Ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sulla sola mancata presentazione annuale della dichiarazione, poiché il Comune conosceva già i requisiti sostanziali dell'agevolazione e poteva verificarne d'ufficio la permanenza presso l'Agenzia delle Entrate. L'art. 6 del regolamento comunale è stato disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, perché contrastante con lo Statuto del contribuente e con i principi di collaborazione e buona fede. La contribuente è rimasta tenuta al pagamento delle sole sanzioni, non avendo impugnato tale parte della precedente decisione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 9 dicembre 1998, n. 431

    La legge costituisce il presupposto normativo per il contratto di locazione a canone concordato, in presenza del quale spettava l'aliquota ICI agevolata.

  • Art. 6, comma 4, legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

    Il Comune non può subordinare un'agevolazione alla ripresentazione di informazioni già comunicate e verificabili presso altre amministrazioni pubbliche.

  • Art. 10, legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Impone il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente; tali principi costituiscono riferimenti anche per gli enti locali.

  • Art. 1, commi 1 e 4, legge n. 212/2000

    Le disposizioni dello Statuto del contribuente esprimono principi generali dell'ordinamento tributario ai quali gli enti locali devono adeguare i propri statuti e regolamenti.

  • Art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario può disapplicare, nel caso concreto, un regolamento o un atto generale ritenuto illegittimo e rilevante per la decisione, senza necessità di annullarlo con efficacia generale.

  • Art. 6 del Regolamento comunale ICI del Comune di Pescara

    La previsione che imponeva una dichiarazione annuale sulla permanenza del rapporto locativo è stata ritenuta illegittima nella parte in cui trasformava un adempimento ripetitivo in condizione per il riconoscimento dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente possiede effettivamente i requisiti sostanziali per un'agevolazione tributaria, la mancata ripetizione di una dichiarazione avente contenuto meramente informativo non dovrebbe comportare la perdita del beneficio se le informazioni sono già state comunicate e sono acquisibili d'ufficio.
  • Gli enti locali non possono imporre al contribuente la produzione reiterata di documenti o dati già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche, in contrasto con lo Statuto del contribuente.
  • È importante distinguere tra requisiti sostanziali dell'agevolazione e adempimenti formali: l'omissione di questi ultimi può eventualmente comportare sanzioni, ma non necessariamente la decadenza dal beneficio, salvo che la legge preveda espressamente tale conseguenza.
  • In caso di contrasto tra un regolamento comunale e principi generali dello Statuto del contribuente, il giudice tributario può disapplicare la disposizione regolamentare illegittima nel singolo giudizio.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare l'esistenza e la permanenza dei requisiti sostanziali, comunicando tempestivamente le variazioni rilevanti, come la cessazione o modifica del contratto di locazione.

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