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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24558/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Savona che aveva confermato il decreto del GIP del 3 marzo 2022 disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 11.657,00 euro trovati nella sua disponibilità. Le censure: (i) la misura sarebbe illegittima perché fondata su un sequestro probatorio d'urgenza effettuato dalla polizia giudiziaria la cui mancata convalida avrebbe fatto venir meno il vincolo e dunque l'adozione del nuovo vincolo; (ii) mancava un nesso di pertinenzialità tra il denaro e i reati contestati, essendovi solo una relazione occasionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e l'ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria non impedisce l'adozione di un successivo sequestro preventivo, soprattutto se sussiste un concreto pericolo che il vincolo di indisponibilità cessi. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e ha confermato che, quanto all'ablazione 'allargata' ex artt. 240-bis c.p. e 85-bis DPR 309/1990, non è necessario provare la pertinenzialità del bene: è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme il cui valore è sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'interessato e un ragionevole collegamento temporale con i reati (nella specie le somme sono state trovate 8 mesi dopo i delitti). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al tribunale per le misure cautelari; utilizzata come procedimento secondo il quale è stato adito il Tribunale di Savona.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina la confisca 'allargata' nei reati di stupefacenti; applicata per giustificare la confisca delle somme non giustificate rispetto alle capacità reddituali dell'interessato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati; nella pronuncia è stato ritenuto applicabile per l'ablazione della parte della somma non direttamente pertinenziale ai reati.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede il reato di traffico di stupefacenti; è il titolo di reato per cui Morad era sottoposto ad indagine, utile a collegare temporalmente il denaro ai reati contestati.

  • art. 80 lett. g) d.P.R. 309/1990

    Aggravante applicata al capo di imputazione B) secondo il quale è stata contestata un'aggravazione per le circostanze del fatto.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Tutela delle esigenze probatorie e della indisponibilità dei beni; il sequestro preventivo deve proteggere le esigenze indicate da questa norma, evitando che il bene venga sottratto o utilizzato in modo incompatibile con l'azione penale.

  • art. 12-sexies dl n. 306/1992

    Norma richiamata nel ricorso; nel provvedimento è stata considerata tra le norme contestate ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura difensiva relativa alla procedura di sequestro.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella censura riguardo ai presupposti per le misure e le impugnazioni; la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione dedotta.

Massime di principio

  • La mancata convalida di un sequestro probatorio disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria non impedisce l'adozione di un successivo sequestro preventivo: è possibile un rinnovato vincolo reale se sussiste un pericolo concreto che il bene ritorni nella disponibilità di chi potrebbe renderne vani gli effetti.
  • Per l'applicazione della confisca 'allargata' ex artt. 240-bis c.p. e 85-bis DPR 309/1990 non è necessario provare la pertinenzialità del bene rispetto al reato; è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme o utilità il cui valore è sproporzionato rispetto alle capacità reddituali e un ragionevole collegamento temporale con i reati contestati.
  • Il requisito della specificità delle censure in appello/cassazione è stringente: i motivi devono indicare chiaramente quali passaggi decisionali si impugnano e gli elementi di fatto o diritto su cui si fondano, altrimenti sono dichiarati inammissibili o generici.
  • Il sequestro preventivo può essere disposto su cose già sottoposte a sequestro probatorio purché sussista un concreto rischio di perdita dell'indisponibilità; quindi la presenza di un precedente sequestro non esclude automaticamente ulteriori misure cautelari reali.
  • Il collegamento temporale tra acquisizione del bene e periodo di commissione dei reati è spesso decisivo per la valutazione dell'idoneità del patrimonio a essere confiscato; la prossimità temporale aumenta la probabilità di ricollegare le somme ai reati.

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