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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/178

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 della Commissione del 31 gennaio 2020 relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R0178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come devono essere rese disponibili, al pubblico interessato, le informazioni sui divieti e sulle principali prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Impone l’esposizione di manifesti nei punti di ingresso e sui mezzi di trasporto, e la messa a disposizione online o comunque ai clienti da parte di operatori postali e venditori a distanza. L’obiettivo è garantire che passeggeri e clienti siano informati in modo semplice e immediatamente comprensibile sulle regole fitosanitarie applicabili.

Presentazione di informazioni obbligatorie sui divieti di introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti di servizi postali e vendite a distanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, quanto agli obblighi di esposizione o messa a disposizione delle informazioni, ai porti marittimi, agli aeroporti e agli operatori di trasporto internazionale, nonché agli operatori di servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza. Riguarda le informazioni destinate ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti di tali servizi, con riferimento ai punti di entrata nell’Unione, ai mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione e, facoltativamente, ai punti di partenza dall’Unione. È adottato in attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 e si applica in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 della Commissione attua il regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, con specifico riguardo alla comunicazione al pubblico dei divieti e delle prescrizioni relativi all’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. La finalità, evidenziata nei considerando, è garantire che le informazioni siano rese disponibili in modo semplice, immediatamente comprensibile e con sufficiente visibilità, così da favorire la conformità alle regole fitosanitarie già al momento dell’ingresso nell’Unione o dell’acquisto a distanza.

Ambito soggettivo e funzionale

L’atto riguarda, da un lato, gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale, che devono esporre i manifesti informativi; dall’altro, gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza, che devono mettere le informazioni a disposizione dei clienti almeno via Internet. I destinatari dell’informazione sono i passeggeri provenienti da paesi terzi e i clienti di tali servizi. Le informazioni devono essere accessibili presso tutti i punti di entrata nell’Unione o sui mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione; gli Stati membri possono estendere l’affissione anche ai punti di partenza dall’Unione, per informare in anticipo i viaggiatori che rientreranno successivamente.

Contenuto delle informazioni da esporre

Il regolamento richiede l’utilizzo di un manifesto conforme all’allegato, concepito per essere immediatamente comprensibile. Il contenuto deve rappresentare visivamente i principali articoli vietati per i passeggeri: piante da impianto, fiori recisi, frutti e ortaggi. Il messaggio deve inoltre richiamare le regole essenziali sull’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione, includendo in particolare:

  • i frutti esonerati dall’obbligo del certificato fitosanitario ai sensi dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031;
  • i paesi terzi dai quali non è richiesto il certificato fitosanitario;
  • i territori dell’Unione dai quali, invece, tale certificato è richiesto.

Modalità di messa a disposizione

Le informazioni devono essere collocate in punti ben visibili, sia in spazi fisici sia online. Per i canali digitali, è richiesto almeno un accesso tramite Internet per gli operatori postali e per gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza. Per i canali di trasporto e di frontiera, l’obbligo si concretizza nell’esposizione di manifesti nei luoghi indicati dal regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Obbligo di informazione ai passeggeri

Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale devono esporre i manifesti contenenti le informazioni dell’allegato presso tutti i punti di entrata nell’Unione o su tutti i mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione, a beneficio dei passeggeri provenienti da paesi terzi. È inoltre consentito esporre i medesimi manifesti anche presso i punti di partenza dall’Unione.

Obbligo di informazione per servizi postali e vendite a distanza

Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza devono mettere a disposizione dei loro clienti, almeno tramite Internet, le informazioni indicate nell’allegato.

Modalità di presentazione delle informazioni

Le informazioni devono essere collocate in punti ben visibili, sia in luoghi fisici sia su Internet, e presentate in modo semplice e immediatamente comprensibile. Il contenuto grafico deve rappresentare visivamente i principali articoli vietati trasportati dai passeggeri: piante da impianto, fiori recisi, frutti e ortaggi.

Contenuto informativo minimo del manifesto

Il messaggio informativo deve includere, per chiarezza, anche le norme e le prescrizioni più importanti sull’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione. Deve inoltre contenere informazioni sui frutti esonerati dall’obbligo del certificato fitosanitario ai sensi dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, sui paesi terzi dai quali non è richiesto il certificato fitosanitario e sui territori dell’Unione di provenienza per i quali tale certificato è richiesto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità e fitosanitàagricolturamercato internotrasporti

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