Regolamento (UE) 2020/125
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli indici azionari che si considerano adeguatamente diversificati ai fini dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013. La revisione si basa sui dati più recenti disponibili relativi al 2018 e sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014. L’intervento non modifica la metodologia di valutazione, ma adegua l’elenco degli indici riconosciuti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco degli indici azionari adeguatamente diversificati ai fini dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, limitatamente alla determinazione degli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati ai fini prudenziali dell’articolo 344. Incide sull’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014, sostituendolo integralmente. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento degli indici azionari adeguatamente diversificati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 per aggiornare l’elenco degli indici azionari considerati adeguatamente diversificati ai fini dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è quella di mantenere allineata la lista agli esiti della rivalutazione effettuata sui dati più recenti disponibili, relativi al 2018, così da garantire che gli indici inclusi continuino a soddisfare le condizioni prudenziali richieste.
Base giuridica e contesto
La base giuridica è l’articolo 344, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. I considerando chiariscono che la modifica non introduce una nuova metodologia di valutazione, ma aggiorna l’elenco degli indici alla luce della rivalutazione periodica. Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE).
Contenuto normativo
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014. Il nuovo allegato contiene l’elenco degli indici azionari che soddisfano i requisiti dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprendendo indici riferiti a numerosi mercati o aree geografiche, tra cui Europa, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Cina, Svizzera e altri mercati sviluppati ed emergenti.
Profili procedurali e di adozione
La Commissione precisa che l’ABE non ha effettuato consultazione pubblica né analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata dell’intervento. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Effetti pratici
Per gli operatori vigilati, il regolamento rileva ai fini dell’utilizzo degli indici azionari nel quadro prudenziale disciplinato dal regolamento (UE) n. 575/2013. In concreto, l’aggiornamento dell’allegato incide sul perimetro degli indici riconosciuti come adeguatamente diversificati e quindi sul trattamento prudenziale applicabile rispetto al rischio specifico connesso a tali indici.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sugli indici azionari
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 con l’allegato del nuovo regolamento. Il nuovo allegato elenca gli indici azionari che soddisfano i requisiti dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013, tra cui, a titolo esemplificativo, indici europei, nazionali e globali come DJ Euro STOXX 50, FTSE MIB, S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100 e MSCI World Index.
Base giuridica e finalità prudenziale
Il regolamento si fonda sull’articolo 344, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e serve ad assicurare che gli indici elencati continuino a soddisfare le condizioni per cui non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, ai fini dei requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento.
Motivazione dell’aggiornamento
I considerando precisano che la rivalutazione degli indici elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è stata effettuata alla luce degli ultimi dati disponibili, ossia quelli relativi al 2018. La Commissione rileva che la necessità di modifica non deriva da cambiamenti significativi della metodologia di valutazione.
Ruolo dell’ABE e iter di adozione
Il testo indica che il regolamento si basa su progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall’Autorità bancaria europea (ABE). È inoltre precisato che l’ABE non ha svolto consultazione pubblica né analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata e all’impatto del progetto di norme tecniche in questione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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