Regolamento (UE) 2020/132
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una misura di emergenza nel settore vitivinicolo a seguito dei dazi statunitensi che hanno colpito le esportazioni di vini dell'Unione e alterato le condizioni di mercato. Per rafforzare la capacità promozionale degli operatori, alza temporaneamente dal 50% al 60% il contributo massimo dell'Unione alle azioni di promozione del vino nei paesi terzi. La misura è circoscritta nel tempo, si applica per 12 mesi dalla data di entrata in vigore ed è destinata a tutti i beneficiari selezionati, senza distinzione di origine o tipologia di vino.
Misura di emergenza per aumentare temporaneamente il contributo dell'Unione alle azioni di promozione del vino nei paesi terzi, in deroga al limite ordinario del 50%.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di promozione del vino di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle categorie di prodotti del vino elencate nell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), dello stesso regolamento. La deroga opera per tutti i beneficiari selezionati dagli Stati membri nell'ambito della misura di promozione, indipendentemente dalla categoria o dall'origine del vino e dal mercato di destinazione dell'operazione, in risposta alle difficoltà create dai dazi imposti dagli USA. Si applica in tutti gli Stati membri ed è valida solo per le candidature selezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e per 12 mesi da tale data.
Misura di emergenza per la promozione del vino
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione introduce una misura emergenziale nel settore vitivinicolo per far fronte agli effetti dei dazi imposti dagli Stati Uniti sulle esportazioni di vini dell'Unione. Il provvedimento si fonda sull'articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e interviene sul meccanismo di promozione dei vini nei paesi terzi, ritenuto dalla Commissione lo strumento più adatto a sostenere la competitività e la reputazione dei vini dell'Unione in una fase di forte incertezza di mercato.
Contesto economico e ragioni dell'intervento
Secondo i considerando, la decisione arbitrale OMC del 2 ottobre 2019 nel caso Airbus ha consentito agli USA di adottare contromisure commerciali; in tale contesto, dal 18 ottobre 2019 gli Stati Uniti hanno applicato un dazio ad valorem del 25% su importazioni, tra l'altro, di vini fermi provenienti da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. La Commissione rileva che l'effetto negativo non si limita ai vini dei soli Stati membri colpiti, ma incide su tutti i vini dell'Unione, perché il mercato statunitense è il principale mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, e le ripercussioni sulla percezione dei prezzi e sulla concorrenza si estendono a livello globale.
Il regolamento evidenzia inoltre che il mercato unionale del vino era già sotto pressione nel 2019, con scorte elevate e consumi in calo, e che la tempistica dei dazi USA, coincidente con la vendemmia e il periodo natalizio, ha aggravato la necessità di un intervento rapido. La Commissione conclude che si tratta di un problema specifico, non affrontabile adeguatamente con le misure di cui agli articoli 219 o 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito della deroga e misura finanziaria
La disposizione centrale è la deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013: per le azioni di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), il contributo dell'Unione può arrivare fino al 60% della spesa ammissibile, mentre il regime ordinario prevede il 50%. La riduzione del cofinanziamento a carico dei beneficiari è giustificata dalla necessità di sostenere campagne promozionali più incisive e di compensare i costi aggiuntivi derivanti dal rapido riorientamento verso nuovi mercati o dalla necessità di intensificare le attività di promozione già avviate.
La Commissione sottolinea che la misura non richiede finanziamenti supplementari dell'Unione, poiché resta entro i limiti di bilancio dei programmi nazionali di sostegno di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene altresì indicato che la flessibilità concessa non dovrebbe comprimere altre misure di sostegno, anche in considerazione della sottoutilizzazione storica di parte dei bilanci nazionali disponibili.
Beneficiari e operatività concreta
Il contributo aumentato è accessibile solo alle operazioni selezionate dagli Stati membri nell'ambito della misura di promozione dopo l'entrata in vigore del regolamento. La misura è concepita in modo ampio: si applica a tutti i beneficiari, indipendentemente dalla categoria di vino o dal mercato interessato, perché la Commissione ritiene impraticabile e poco efficiente distinguere, nelle campagne di promozione, tra vini fermi e altre tipologie di vino o tra azioni destinate agli USA e quelle rivolte ad altri paesi terzi.
L'obiettivo pratico è consentire agli operatori di trovare sbocchi alternativi per i vini che non possono più essere assorbiti dal mercato statunitense, preservando al contempo la reputazione complessiva dei vini dell'Unione e contrastando la pressione al ribasso sui prezzi nei mercati internazionali.
Durata, entrata in vigore ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La deroga ha durata strettamente limitata: si applica per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore. La Commissione motiva tale limite con i tempi necessari per la gestione amministrativa delle campagne di promozione, che includono la modifica dei programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte, la selezione delle candidature e la conclusione dei contratti.
Ne consegue che solo le candidature selezionate entro il periodo di applicazione possono beneficiare del contributo maggiorato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto e finalità della misura
La Commissione adotta una deroga eccezionale per reagire agli effetti dei dazi ad valorem del 25% imposti dagli USA dal 18 ottobre 2019 su talune importazioni di vini dell'Unione. Il regolamento mira a contenere l'impatto negativo sul mercato del vino, sulla reputazione dei prodotti e sulla capacità degli operatori di trovare sbocchi alternativi nei paesi terzi, evitando un deterioramento più ampio delle esportazioni di vini dell'Unione.
Ambito oggettivo: categorie di vino interessate
La misura riguarda la promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione chiarisce che la deroga è pensata per tutte le categorie di vino interessate dal meccanismo di promozione e non soltanto per i vini fermi provenienti dagli Stati membri direttamente colpiti dai dazi USA.
Deroga al limite ordinario del contributo UE
In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione alle misure di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), non può superare il 60% della spesa ammissibile. Il limite ordinario del 50% è quindi innalzato di 10 punti percentuali per il periodo di applicazione della misura.
Beneficiari e applicazione pratica
Il contributo maggiorato è accessibile agli operatori selezionati dagli Stati membri nell'ambito della misura di promozione a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento. La misura è disponibile per tutti i beneficiari, a prescindere dal mercato di destinazione dell'azione promozionale, e può finanziare sia iniziative rivolte agli Stati Uniti sia operazioni indirizzate ad altri paesi terzi.
Durata limitata della misura
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per 12 mesi a decorrere da tale data. Le candidature selezionate dopo la scadenza del periodo di 12 mesi non beneficiano del contributo dell'Unione maggiorato.
Base giuridica e natura del provvedimento
La misura è adottata sulla base dell'articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente interventi per far fronte a problemi specifici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non comporta, secondo la Commissione, la necessità di risorse aggiuntive dell'Unione, restando nei limiti di bilancio dei programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo.
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