Regolamento (UE) 2020/691
Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/429 dettando regole dettagliate per il riconoscimento di stabilimenti di acquacoltura e di determinati trasportatori di animali acquatici, con attenzione particolare ai profili di biosicurezza e sorveglianza sanitaria. Stabilisce anche contenuti minimi dei registri pubblici e amministrativi, nonché obblighi di conservazione della documentazione differenziati per tipologia di stabilimento e per i trasportatori. Introduce inoltre misure transitorie per il passaggio dal precedente regime della direttiva 2006/88/CE e abroga la decisione 2008/392/CE. L’impianto complessivo è costruito per distinguere tra attività a rischio irrilevante, che possono beneficiare di deroghe, e attività a rischio significativo, per le quali è richiesto il riconoscimento.
Norme integrative su riconoscimento, registri, sorveglianza e conservazione della documentazione per stabilimenti di acquacoltura e trasportatori di animali acquatici.
Ambito di applicazione
Si applica agli stabilimenti di acquacoltura registrati o riconosciuti che detengono animali di acquacoltura, ai gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e ai trasportatori di animali acquatici. Disciplina condizioni, deroghe e obblighi relativi al riconoscimento di specifiche tipologie di stabilimenti ad alto o basso rischio, i contenuti dei registri dell’autorità competente, gli obblighi documentali degli operatori e la sorveglianza basata sui rischi. Si applica negli Stati membri dal 21 aprile 2021 ed è direttamente applicabile; abroga la decisione 2008/392/CE dal medesimo termine.
Riconoscimento, registri e documentazione per l’acquacoltura
Il regolamento delegato (UE) 2020/691 integra il regolamento (UE) 2016/429 con norme dettagliate per gli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. La finalità è rendere operativo il nuovo quadro di sanità animale, distinguendo le attività a rischio irrilevante, per le quali sono previste deroghe dal riconoscimento, da quelle a rischio significativo, per le quali il riconoscimento è obbligatorio e condizionato a requisiti di biosicurezza, sorveglianza e tracciabilità.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si colloca nel sistema della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare nel solco del regolamento (UE) 2016/429, che prevede l’adozione di atti delegati per integrare aspetti non essenziali. Il testo tiene conto dell’abrogazione della direttiva 2006/88/CE dal 21 aprile 2021 e disciplina anche il passaggio dal precedente regime di pubblicità delle informazioni di cui alla decisione 2008/392/CE.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati o riconosciuti che detengono animali di acquacoltura, i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e i trasportatori di animali acquatici. Le regole coprono: riconoscimento, deroghe, sorveglianza basata sui rischi, registri amministrativi, informazione al pubblico, conservazione della documentazione e misure transitorie. L’applicazione decorre dal 21 aprile 2021.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 richiama le definizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e aggiunge concetti operativi essenziali per la qualificazione degli stabilimenti. Tra questi, assumono rilievo il centro di depurazione, il centro di spedizione, la zona di stabulazione, la struttura aperta o chiusa, l’area epidemiologica, il piano di biosicurezza e le misure comuni di biosicurezza nei gruppi di stabilimenti. Sono inoltre definiti il numero unico di registrazione e di riconoscimento, l’isolamento, l’aumento della mortalità e il programma di sorveglianza.
Deroghe dall’obbligo di riconoscimento
L’articolo 3 prevede che alcuni stabilimenti non debbano chiedere il riconoscimento, purché il rischio sia stato valutato come irrilevante dall’autorità competente. Si tratta, in particolare:
- degli stabilimenti in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per il rilascio in natura;
- degli stagni estensivi per consumo umano diretto o rilascio in natura;
- dei centri di depurazione, dei centri di spedizione e delle zone di stabulazione già riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e che ricevono molluschi solo dall’area epidemiologica di ubicazione.
La deroga opera solo se gli animali, salvo i molluschi destinati al consumo umano diretto, non sono trasferiti verso un altro Stato membro e se la valutazione del rischio considera almeno i fattori indicati dal regolamento delegato (UE) 2020/689, con esito di rischio irrilevante.
Stabilimenti che devono essere riconosciuti
L’articolo 4 individua le categorie per le quali il riconoscimento è obbligatorio:
- stabilimenti di quarantena;
- stabilimenti che detengono specie elencate considerate vettori e le mantengono in isolamento finché non cessano di esserlo;
- strutture chiuse in cui sono detenuti animali ornamentali e che, per le modalità di movimento, presentano rischio significativo;
- strutture aperte con animali ornamentali;
- navi o altre strutture mobili per trattamento o altre procedure connesse all’allevamento.
Piano di biosicurezza e sorveglianza basata sui rischi
Il riconoscimento è subordinato a un piano di biosicurezza scritto e documentato. Il piano deve individuare le possibili vie di ingresso, diffusione e uscita degli agenti patogeni e definire misure di mitigazione proporzionate alle specificità dello stabilimento o del gruppo.
Per alcuni stabilimenti e gruppi è inoltre necessaria la partecipazione a un piano di sorveglianza basata sui rischi istituito dall’autorità competente. La sorveglianza si fonda sulla classificazione del rischio in alto, medio o basso e tiene conto, ove disponibili, della sorveglianza svolta dall’operatore e delle visite veterinarie. Per i gruppi di stabilimenti il regolamento stabilisce criteri specifici per scegliere gli impianti da visitare e per assicurare che il risultato abbia significato epidemiologico.
Requisiti specifici per le diverse categorie di stabilimenti
Gli articoli 7-19 rinviano all’allegato I, che dettaglia le condizioni per il riconoscimento di ciascuna categoria. In sintesi:
- gli stabilimenti ordinari per movimentazione viva o prodotti ottenuti da animali di acquacoltura devono rispettare requisiti di biosicurezza e di strutture/attrezzature;
- i gruppi di stabilimenti seguono un’impostazione analoga, con ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori o l’operatore del gruppo;
- gli stabilimenti confinati richiedono, oltre al piano di biosicurezza, un piano di sorveglianza delle malattie, controlli clinici e di laboratorio, e la disponibilità di un veterinario responsabile;
- gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie devono garantire misure rafforzate, soprattutto su acque reflue e sottoprodotti;
- centri di depurazione, centri di spedizione e zone di stabulazione devono essere strutturati per evitare la diffusione di patogeni e per consentire pulizia, disinfezione e controllo dei predatori;
- gli stabilimenti di quarantena e quelli che ospitano specie vettrici in isolamento devono assicurare isolamento epidemiologico, durata minima di 90 giorni per pesci, molluschi e crostacei delle specie elencate, controlli clinici e laboratorio, nonché trattamento delle acque reflue e gestione dei sottoprodotti;
- gli stabilimenti ornamentali, sia chiusi sia aperti, sono soggetti a requisiti di biosicurezza e, in funzione del rischio, anche a sorveglianza basata sui rischi;
- le navi e le strutture mobili devono assicurare pulizia e disinfezione al termine del trattamento e prima dello spostamento, oltre a un sistema adeguato per i sottoprodotti.
Contenuto dell’allegato I: prescrizioni operative
L’allegato I dettaglia in modo analitico gli elementi che devono comporre i piani di biosicurezza e le dotazioni tecniche. Tra le misure ricorrenti figurano punti di disinfezione, separazione fisica delle unità funzionali, uso esclusivo e disinfezione di indumenti e calzature, divieto o limitazione della condivisione di attrezzature, controllo dei visitatori, rimozione dei morti, pulizia e disinfezione periodiche, trattamento delle acque reflue e controllo dei predatori.
Per gli stabilimenti di quarantena e di isolamento, il testo richiede anche:
- separazione epidemiologica delle unità;
- accesso limitato alle persone autorizzate;
- durata minima di quarantena o isolamento di 90 giorni;
- campionamenti e prove cliniche/laboratoristiche sui soggetti sintomatici o morti;
- criteri specifici per il rilascio degli animali, che devono rispettare la disciplina sui movimenti tra Stati membri.
Registri dell’autorità competente e informazioni pubbliche
Gli articoli 20 e 21 ampliano il contenuto dei registri nazionali. Per gli stabilimenti registrati vanno annotati, oltre ai dati già previsti dal regolamento 2016/429, numero unico, data di registrazione, indirizzo, coordinate, strutture, categorie di animali, capacità massima, stagionalità e cessazione dell’attività.
Per gli stabilimenti o gruppi riconosciuti vanno registrati anche numero unico di riconoscimento, data di rilascio, sospensione o revoca, ubicazione, strutture, categorie e capacità. Inoltre, deve essere resa disponibile al pubblico una pagina internet aggiornata sullo stato sanitario, con indicazione almeno di:
- indennità da malattia di categoria B o C;
- partecipazione a programmi di eradicazione;
- partecipazione a programmi volontari di sorveglianza di categoria C;
- altre informazioni pertinenti su malattie di categoria B, C o D.
Conservazione della documentazione da parte degli operatori
Gli articoli 22-34 stabiliscono obblighi documentali differenziati per ciascuna tipologia di operatore. Il tratto comune è la tracciabilità di movimenti, strutture, biosicurezza e sorveglianza. In molti casi devono essere conservati:
- numero unico di registrazione o riconoscimento;
- dati sui movimenti in entrata e uscita, con identificazione degli stabilimenti di origine e destinazione o degli habitat;
- nome e indirizzo dei trasportatori;
- piano di biosicurezza e prove della sua attuazione;
- risultati di controlli, indagini, prove cliniche, esami di laboratorio ed esami post mortem;
- autodichiarazioni di cui all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429;
- documenti di accompagnamento degli animali acquatici.
Per alcune categorie sono richieste informazioni ulteriori, come la manutenzione e l’efficacia degli impianti di trattamento delle acque reflue, le condizioni di isolamento o quarantena, le istruzioni dell’autorità competente e le prove ambientali relative ai parametri di quarantena.
Obblighi specifici per i trasportatori
L’articolo 35 impone ai trasportatori di animali acquatici di registrare, per ogni mezzo di trasporto, dati identificativi del mezzo, cronologia di carico e scarico, elenco degli stabilimenti visitati, luoghi di raccolta degli animali selvatici, eventuali cambi d’acqua, piano di biosicurezza del mezzo e riferimenti documentali delle partite trasportate. La previsione rafforza la tracciabilità e la verifica delle misure di biosicurezza nella movimentazione.
Misure transitorie, abrogazione ed efficacia temporale
L’articolo 36 abroga la decisione 2008/392/CE dal 21 aprile 2021 e dispone che i rinvii a tale atto si intendano fatti al presente regolamento. L’articolo 37 impone agli Stati membri di integrare nei registri, prima del 21 aprile 2021, i dati relativi agli stabilimenti e operatori esistenti che ricadono nell’ambito delle nuove regole. L’articolo 38 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 aprile 2021, in coerenza con il calendario del regolamento (UE) 2016/429.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 precisa che il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/429 per gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti e per i trasportatori di animali acquatici. L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e introduce nozioni specifiche, tra cui stagno estensivo, centro di depurazione, centro di spedizione, zona di stabulazione, struttura aperta/chiusa, area epidemiologica, piano di biosicurezza, misure comuni di biosicurezza, numeri unici di registrazione e riconoscimento, barriera igienica, unità di produzione, aumento della mortalità e programma di sorveglianza.
Deroghe e casi di riconoscimento obbligatorio
L’articolo 3 esenta dall’obbligo di chiedere il riconoscimento alcuni stabilimenti a rischio irrilevante: stabilimenti in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per il rilascio in natura, stagni estensivi per consumo umano diretto o rilascio in natura, centri di depurazione, centri di spedizione e zone di stabulazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e che ricevono molluschi solo dall’area epidemiologica di ubicazione. La deroga opera solo se gli animali, salvo i molluschi destinati al consumo umano diretto, non sono spostati verso altri Stati membri e se l’autorità competente ha effettuato una valutazione del rischio con esito di rischio irrilevante. L’articolo 4 elenca invece gli stabilimenti che devono essere riconosciuti: quarantena, isolamento di specie vettrici, strutture chiuse ornamentali ad alto rischio, strutture aperte ornamentali e navi o strutture mobili per trattamento o procedure connesse all’allevamento.
Piano di biosicurezza e sorveglianza basata sui rischi
Gli articoli 5 e 6 subordinano il riconoscimento all’esistenza di un piano di biosicurezza documentato e, per determinate categorie, alla partecipazione a un piano di sorveglianza basata sui rischi. Il piano deve individuare le vie di ingresso e diffusione degli agenti patogeni e includere misure di riduzione dei rischi; la sorveglianza si applica secondo la classificazione di rischio alto, medio o basso dell’autorità competente e tiene conto, se del caso, della sorveglianza svolta dall’operatore e delle visite di sanità animale. Per gruppi di stabilimenti, il piano e la sorveglianza sono gestiti a livello di gruppo, con valutazione anche dei risultati delle ispezioni e della documentazione conservata dagli operatori.
Prescrizioni specifiche per il riconoscimento delle diverse tipologie di stabilimenti
Gli articoli 7-19 disciplinano le condizioni di riconoscimento per ciascuna categoria: stabilimenti ordinari destinati a movimenti vivi o prodotti, gruppi di stabilimenti, stabilimenti confinati, stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie, centri di depurazione, centri di spedizione, zone di stabulazione, stabilimenti di quarantena, stabilimenti per specie vettrici in isolamento, strutture chiuse ornamentali ad alto rischio, strutture aperte ornamentali e navi/strutture mobili. Per alcuni casi sono richiesti, oltre al piano di biosicurezza, ulteriori requisiti su sorveglianza, controllo, strutture e attrezzature; per gli stabilimenti confinati è richiesto anche un veterinario dello stabilimento con supervisione e riesame annuale del piano di sorveglianza. Gli stabilimenti di quarantena devono rispettare un periodo minimo di quarantena di 90 giorni per pesci, molluschi e crostacei delle specie elencate e campionamenti entro 15 giorni dalla scadenza del periodo con standard di confidenza del 95 % e prevalenza attesa del 2 %.
Registri dell’autorità competente e informazione al pubblico
Gli articoli 20 e 21 ampliano le informazioni da inserire nei registri nazionali degli stabilimenti registrati e riconosciuti. Per gli stabilimenti registrati vanno indicati, tra l’altro, numero unico, data di registrazione, indirizzo e coordinate geografiche, descrizione di strutture e attrezzature, categorie di animali, capacità massima, stagionalità e data di cessazione dell’attività. Per gli stabilimenti o gruppi riconosciuti si aggiungono numero unico, data di riconoscimento, eventuale sospensione o revoca, caratteristiche strutturali e categorie/capacità di detenzione. È inoltre prevista una pagina internet pubblica con informazioni aggiornate sullo stato sanitario rispetto alle malattie di categoria B, C e D, includendo l’eventuale indennità, la partecipazione a programmi di eradicazione o sorveglianza e altre informazioni pertinenti.
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori
Gli articoli 22-34 definiscono obblighi documentali differenziati per ciascun tipo di operatore: registrati, riconosciuti, gruppi riconosciuti, stabilimenti confinati, stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie, centri di depurazione, centri di spedizione, zone di stabulazione, quarantena, stabilimenti per specie vettrici in isolamento, strutture chiuse e aperte ornamentali, navi o strutture mobili. In generale devono essere conservati il numero unico di registrazione o riconoscimento, dati sui movimenti in entrata e in uscita, identità dei trasportatori, piano di biosicurezza e prova della sua attuazione, documentazione sulle misure di sorveglianza e sui risultati clinici e di laboratorio, autodichiarazioni di cui all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 e ogni altro documento di accompagnamento. Per alcuni stabilimenti sono richieste ulteriori prove sulla manutenzione e sull’efficacia dei sistemi di trattamento delle acque reflue e sulle condizioni ambientali di quarantena o isolamento.
Obblighi dei trasportatori di animali acquatici
L’articolo 35 impone ai trasportatori di tenere, per ciascun mezzo di trasporto, dati identificativi del mezzo, date e orari di carico e scarico, elenco degli stabilimenti visitati, ubicazione degli habitat di raccolta degli animali selvatici, date, orari e luoghi di eventuale ricambio dell’acqua, piano di biosicurezza del mezzo e relativi documenti di supporto. Ciò rafforza la tracciabilità e la prova dell’adozione di misure di biosicurezza nel trasporto di animali acquatici.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in applicazione
L’articolo 36 abroga la decisione 2008/392/CE con effetto dal 21 aprile 2021. L’articolo 37 prevede che, per gli stabilimenti e gli operatori esistenti rientranti nell’articolo 279, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, le informazioni richieste dagli articoli 20 e 21 siano inserite nei registri prima del 21 aprile 2021. L’articolo 38 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 aprile 2021.
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