Regolamento (UE) 2020/419
Regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea al regime ordinario dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per reagire agli effetti dei dazi statunitensi sul commercio del vino dell'Unione. La Commissione consente maggiore flessibilità nella misura di promozione, permettendo proroghe oltre il limite ordinario di cinque anni e modifiche del mercato di destinazione delle operazioni già approvate. Il sostegno può continuare ad essere erogato per le azioni individuali effettivamente realizzate, purché regolarmente eseguite e controllate. La misura è limitata nel tempo e non può estendersi oltre il 15 ottobre 2023.
Deroga temporanea alle regole sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per consentire maggiore flessibilità nella misura di promozione dei vini nei paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alla misura di promozione del vino prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle categorie di prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), di tale regolamento. Riguarda i beneficiari di operazioni di promozione già in corso o già selezionate nei programmi nazionali di sostegno, in relazione a un dato paese terzo o mercato di un paese terzo. Le deroghe operano rispetto al regolamento delegato (UE) 2016/1149 e si applicano in tutti gli Stati membri; la disciplina è temporanea e collegata al periodo di programmazione 2019-2023, con termine ultimo al 15 ottobre 2023.
Deroga al regime di promozione del vino nei programmi nazionali di sostegno
Il regolamento delegato (UE) 2020/419 interviene in risposta alla situazione eccezionale creata dai dazi statunitensi sulle importazioni di vini dell'Unione, che secondo i considerando hanno inciso in modo grave e diffuso sul mercato mondiale del vino. La Commissione ritiene necessario garantire una maggiore flessibilità nella misura di promozione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1149.
Contesto e finalità
La motivazione dell'intervento è legata agli effetti dei dazi USA del 25 % su talune importazioni di vino e al rischio di ripercussioni negative su tutti i vini dell'Unione, sia in termini di reputazione sia di pressione sui prezzi. I considerando sottolineano che la misura di promozione è lo strumento più efficace per sostenere la competitività dei vini dell'Unione nei paesi terzi e per assorbire l'impatto della crisi commerciale, in un contesto di mercato già appesantito da scorte elevate e domanda interna in calo.
Ambito di applicazione
La deroga riguarda esclusivamente la misura di promozione del vino prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applica alle categorie di prodotti vitivinicoli indicate nell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), e copre le operazioni svolte nei paesi terzi o nei mercati di paesi terzi. Le misure si applicano agli operatori già presenti su tali mercati e non solo a quelli che vi fanno ingresso per la prima volta.
Proroga della durata del sostegno
L'articolo 2 consente agli Stati membri di prorogare oltre i cinque anni la durata del sostegno concesso a un beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo, purché la proroga sia giustificata in funzione degli effetti dell'operazione. Il limite invalicabile è fissato al 15 ottobre 2023, in coerenza con il periodo di programmazione 2019-2023. La deroga mira a garantire continuità e stabilità alle azioni promozionali già in corso, in particolare per gli operatori colpiti direttamente dai dazi USA.
Modifica del mercato di destinazione
L'articolo 3 introduce una flessibilità ulteriore consentendo ai beneficiari di modificare il mercato di destinazione di un'operazione già approvata mediante semplice notifica all'autorità competente. La modifica può essere ammessa anche se altera l'obiettivo iniziale dell'operazione e non richiede una nuova approvazione preventiva. I termini per la notifica sono fissati dagli Stati membri, che mantengono un margine organizzativo nella gestione delle procedure interne.
Pagamento del sostegno sulle azioni già eseguite
L'articolo 4 stabilisce che, quando il cambiamento del mercato di destinazione è stato notificato correttamente, il sostegno resta dovuto per le azioni individuali già attuate nell'ambito dell'operazione. La condizione è che tali azioni siano state integralmente realizzate e sottoposte ai controlli amministrativi e, se del caso, ai controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. La norma evita che il beneficiario sia penalizzato per non aver completato il progetto originario quando ha legittimamente riorientato l'attività promozionale.
Rapporti con gli altri atti UE
Il regolamento deroga espressamente all'articolo 4, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149. Nei considerando è inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per quanto riguarda i controlli applicabili e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 quale misura di emergenza collegata al contributo dell'Unione alla promozione nel settore vitivinicolo.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito oggettivo della deroga
Il regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La deroga riguarda dunque la misura di promozione del vino nei paesi terzi, nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Proroga della durata del sostegno
In deroga all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la durata del sostegno a favore di un beneficiario in un dato paese terzo o mercato di un paese terzo può essere prorogata oltre il limite ordinario di cinque anni, se giustificato alla luce degli effetti dell'operazione. La proroga non può comunque andare oltre il 15 ottobre 2023.
Modifica del mercato di destinazione delle operazioni
In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di notificare all'autorità competente il cambiamento del mercato di destinazione di un'operazione in corso, anche quando tale cambiamento modifica l'obiettivo iniziale dell'operazione. La modifica non richiede previa approvazione dell'autorità competente e la notifica deve essere presentata nei termini fissati dagli Stati membri.
Pagamento del sostegno per le azioni già attuate
In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se il cambiamento del mercato di destinazione è stato notificato conformemente all'articolo 3, il sostegno è comunque versato per le azioni individuali già attuate nell'ambito dell'operazione, a condizione che siano state integralmente realizzate e sottoposte ai controlli amministrativi e, se del caso, ai controlli in loco previsti dal capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Applicazione temporale ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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