Regolamento (UE) 2020/692
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2016/429 fissando il quadro sanitario per l’ammissione nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori. Definisce requisiti generali e requisiti settoriali molto dettagliati per specie e categorie, basati su status sanitario del paese di origine, sorveglianza, vaccinazioni, periodi di permanenza, identificazione, trattamenti e certificazione. Disciplina anche i controlli post-ingresso, il transito e il ritorno nell’Unione di merci respinte da paesi terzi, e abroga una serie di atti precedenti a decorrere dal 21 aprile 2021.
Norme sanitarie UE per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori, incluse deroghe e regole speciali per transito e ritorno di merci UE.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione, ai movimenti successivi e alla manipolazione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e acquatici, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale elencati nelle parti II-V del regolamento, nonché al transito nell’Unione e al ritorno di merci originarie dell’Unione respinte da paesi terzi. Riguarda gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri, i paesi terzi, i territori e, per gli animali acquatici, i compartimenti elencati; disciplina inoltre categorie specifiche come ungulati, pollame, volatili in cattività, api mellifere, bombi, cani, gatti, furetti, materiale germinale, uova da cova, carni fresche, prodotti a base di carne, latte e ovoprodotti. Sono previste esclusioni e regimi speciali per alcune categorie, tra cui animali selvatici acquatici sbarcati da pescherecci per consumo umano diretto, taluni movimenti verso stabilimenti confinati, prodotti destinati ad uso personale e deroghe per piccole partite o casi di trasbordo/ritorno.
Norme per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 completa il regolamento (UE) 2016/429, definendo in modo uniforme le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori. La disciplina è costruita su un approccio basato sul rischio, sulla categorizzazione delle malattie elencate, sullo status sanitario dei territori di origine, sulla tracciabilità degli stabilimenti e su requisiti documentali e di controllo molto dettagliati.
La finalità dichiarata è proteggere lo stato sanitario degli animali detenuti e selvatici dell’Unione e prevenire ricadute economiche e sanitarie, mantenendo al contempo la continuità degli scambi e assicurando una transizione ordinata dal previgente quadro normativo. Il regolamento si coordina strettamente con il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, con il regolamento (UE) 2016/429 e con numerosi atti delegati ed esecutivi adottati in materia di sanità animale.
Ambito di applicazione generale
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento riguarda:
- l’ingresso nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
- i movimenti successivi dal punto di ingresso al luogo di destinazione;
- la manipolazione dopo l’ingresso;
- il transito nell’Unione e il ritorno di talune partite originarie dell’Unione dopo un respingimento da parte di paesi terzi.
L’ambito copre, tra l’altro, ungulati, pollame, volatili in cattività, api mellifere, bombi, cani, gatti, furetti, materiale germinale di varie specie, uova da cova, carni fresche, prodotti a base di carne, latte e derivati, colostro, ovoprodotti, animali acquatici e loro prodotti. Per molte categorie sono previste deroghe specifiche, incluse partite di piccole dimensioni, trasporto marittimo, stabilimenti confinati, usi personali e rientro di merci respinte.
Prescrizioni orizzontali: documenti, controlli e status sanitario
Il nucleo comune del regolamento è contenuto negli articoli 3-10. L’ingresso è consentito solo se la partita proviene da un paese terzo, territorio, zona o compartimento elencati per quella specifica merce ed è accompagnata dal certificato sanitario e, se richiesto, da dichiarazioni o altri documenti.
Sono richieste:
- certificazione da parte dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
- rispetto delle prescrizioni generali e di quelle specifiche per specie/categoria;
- presentazione della partita ai controlli ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625;
- assenza di sintomi di malattia al momento del carico o della raccolta, secondo i casi;
- assenza di restrizioni nazionali per motivi di sanità animale sullo stabilimento di origine;
- sistemi di notifica e comunicazione delle malattie nel paese terzo o territorio;
- documentazione e registri per gli stabilimenti di origine, con conservazione minima di tre anni;
- visite veterinarie regolari proporzionate al rischio.
L’articolo 10 richiede inoltre che l’indennità da malattia del paese, territorio, zona o stabilimento sia dimostrata secondo il regolamento delegato (UE) 2020/689 oppure, per talune malattie non incluse in quel regolamento, secondo programmi di sorveglianza presentati alla Commissione e da essa valutati.
Ungulati detenuti: regole di permanenza, identificazione e malattie elencate
Per gli ungulati detenuti gli articoli 11-26 fissano regole molto articolate. In via generale, gli animali devono aver rispettato un periodo minimo di permanenza nel paese di origine, nello stabilimento di origine e senza contatti con animali di stato sanitario inferiore; i termini variano in funzione della specie e della categoria e sono dettagliati nell’allegato III.
L’articolo 13 impone un’ispezione clinica del veterinario ufficiale entro 24 ore dal carico, con margini più ampi per equini registrati e per cani, gatti e furetti. L’articolo 14 vieta il contatto con altri animali e il transito attraverso paesi o zone non elencati; per il trasporto via mare è richiesta una dichiarazione del comandante della nave. Gli articoli 15 e 16 disciplinano deroghe per trasbordi causati da incidenti o problemi tecnici.
Gli articoli 17 e 18 prescrivono caratteristiche dei mezzi e dei contenitori: costruzione idonea, pulizia e disinfezione, asciugatura, contenitori monouso o comunque puliti e disinfettati, contenimento di animali della stessa specie e dello stesso stabilimento. Dopo l’ingresso, l’articolo 19 prevede il trasporto diretto alla destinazione e, per gli animali destinati alla macellazione, la macellazione entro cinque giorni; sono previste deroghe per equini registrati e reingressi dopo esportazione temporanea.
Per gli ungulati, gli articoli 20-26 disciplinano anche raccolta da più stabilimenti, identificazione individuale, origine da paesi indenni da malattie di categoria A, C e da specifiche malattie nominate, non vaccinazione contro determinate malattie, ulteriori garanzie per Stati membri indenni o con programmi di eradicazione, e il mantenimento degli animali nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni. Per gli ungulati destinati a stabilimenti confinati (artt. 27-35) valgono regole speciali di elenco, autorizzazione, quarantena, valutazione del rischio e permanenza fino a sei mesi nello stabilimento di destinazione.
Pollame, volatili in cattività e specificità per Newcastle e influenza aviaria
La disciplina del pollame e dei volatili in cattività è una delle più dettagliate del regolamento. Per il pollame sono richiesti: origine da gruppi/stabilimenti riconosciuti, sorveglianza da almeno sei mesi per influenza aviaria ad alta patogenicità, assenza di focolaio nel raggio di 10 km nei tempi prescritti, regole sulla vaccinazione, obblighi di comunicazione alla Commissione dopo focolai e invio di isolati virali al laboratorio di riferimento UE.
L’infezione da virus della malattia di Newcastle è trattata con particolare rigore:
- per pollame riproduttore, da reddito e per pulcini di un giorno sono previste ulteriori condizioni se il paese è indenne o se la vaccinazione è praticata;
- per Stati membri indenni senza vaccinazione sono richiesti isolamento, esami sierologici o virologici e limiti specifici sulla vaccinazione viva;
- per ratiti, il regolamento disciplina anche i requisiti di sorveglianza e i test post-ingresso.
I contenitori devono riportare indicazioni obbligatorie sull’origine, la specie, il numero di animali, la categoria e la destinazione, e devono essere chiusi per impedire la sostituzione del contenuto. Le uova da cova sono soggette a condizioni autonome di marcatura, disinfezione, assenza di contatto con animali di stato sanitario inferiore e, dopo l’ingresso, a regole di incubazione e isolamento del pollame nato da tali uova.
Per i volatili in cattività è richiesto il riconoscimento dello stabilimento di origine, il controllo veterinario ufficiale, la quarantena in uno stabilimento riconosciuto per almeno 30 giorni e la possibilità di usare volatili sentinella. L’articolo 56 e l’allegato XIX fissano i criteri per il riconoscimento e il mantenimento del riconoscimento degli stabilimenti, mentre l’allegato XX disciplina esami e campionamenti durante la quarantena.
Api mellifere e bombi
Le api mellifere e i bombi sono soggetti a un regime autonomo, basato su un forte approccio preventivo verso Aethina tumida, Tropilaelaps spp. e altre malattie delle api. Sono ammesse solo api mellifere regine e bombi.
Per le api regine:
- l’apiario di origine deve essere situato in un’area sufficientemente ampia indenne da Aethina tumida e Tropilaelaps spp.;
- devono essere rispettate ulteriori condizioni contro la peste americana e, se richiesto, contro la varroasi;
- le regine devono viaggiare in gabbiette chiuse con una sola regina e al massimo 20 operaie accompagnatrici;
- dopo l’ingresso, le regine non possono essere introdotte in colonie locali, salvo trasferimento in nuove gabbiette sotto autorizzazione/supervisione dell’autorità competente, e i materiali di accompagnamento devono essere inviati a un laboratorio ufficiale.
Per i bombi:
- devono provenire da stabilimenti di produzione ambientalmente isolati, con unità epidemiologiche separate e contenitori chiusi;
- il polline deve essere gestito in strutture isolate;
- i contenitori e gli imballaggi devono poi essere distrutti dall’operatore, mentre gli animali possono restare nel contenitore fino a fine ciclo di vita della colonia.
Materiale germinale: regole comuni e regole per specie
La parte III copre sperma, ovociti ed embrioni di ungulati, nonché materiale germinale di altri animali e materiale destinato a stabilimenti confinati. Sono richiesti origine da donatori in possesso di determinate garanzie sanitarie, identificazione degli animali donatori, provenienza da stabilimenti riconosciuti, marcatura del materiale, contenitori sigillati e trasporto con agenti criogeni non riutilizzati.
Per i bovini, suini, ovini, caprini ed equini, le condizioni specifiche per i donatori richiamano lo stato sanitario dello stabilimento, l’assenza di malattie come tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica, rinotracheite bovina, malattia di Aujeszky e sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini. L’articolato rinvia in larga misura al regolamento delegato (UE) 2020/686 per i dettagli operativi e per le procedure di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale.
Per il materiale germinale destinato a stabilimenti confinati nell’Unione, il regolamento prevede un doppio livello di verifica: origine da stabilimenti confinati elencati e riconosciuti, e valutazione del rischio da parte dello Stato membro di destinazione.
Prodotti di origine animale: carni fresche, carni trasformate, latte, colostro, ovoprodotti e prodotti composti
La parte IV è dedicata ai prodotti di origine animale. L’articolo 120 vieta l’ingresso se i prodotti sono stati ottenuti in periodi in cui erano in vigore restrizioni UE o sospensioni dell’autorizzazione per il paese di origine. L’articolo 121 prescrive che i prodotti diversi da freschi o crudi siano stati sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi previsti negli allegati tecnici e applicati nel paese/territorio elencato di origine.
Per le carni fresche, il regolamento distingue tra:
- animali detenuti e selvatici;
- ungulati, pollame, selvaggina da penna;
- carni fresche, prodotti a base di carne e sangue fresco, per cui il sangue fresco di ungulati destinato al consumo umano è vietato.
Le regole per gli ungulati richiedono: permanenza prima della macellazione, assenza di contatto con animali di stato sanitario inferiore, origine da stabilimenti indenni nelle aree previste, assenza di vaccinazioni non consentite e, per talune specie o malattie, test specifici o deroghe puntuali. L’articolo 132 introduce una deroga limitata per bovini, ovini e caprini passati attraverso un unico centro di raccolta prima del macello.
Per il pollame e la selvaggina da penna, le carni fresche devono provenire da paesi che attuano programmi di sorveglianza per influenza aviaria ad alta patogenicità e che sono considerati indenni secondo l’articolo 38, nonché da stabilimenti senza focolai nei raggi e nei periodi prescritti. Per gli Stati membri indenni da Newcastle senza vaccinazione si applicano ulteriori limiti sulla vaccinazione viva.
I prodotti a base di carne sono soggetti ai trattamenti di riduzione dei rischi dell’allegato XXVI, con differenziazioni fra trattamento B, C, D, D1, E e F. Sono previste regole speciali per prodotti ottenuti da più specie, per prodotti di pollame in caso di focolaio di influenza aviaria o Newcastle nel paese di origine e per i budelli, con trattamenti specifici “Budelli 1-5”.
Per latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, il paese di origine deve essere indenne da afta epizootica e peste bovina per almeno 12 mesi, senza vaccinazione in tale periodo. I prodotti lattiero-caseari possono essere ammessi senza trattamento aggiuntivo solo se derivano da latte che soddisfa tali condizioni e proviene da specie espressamente indicate; altrimenti si applicano trattamenti di riduzione dei rischi dell’allegato XXVII.
Gli ovoprodotti devono provenire da paesi con sorveglianza per influenza aviaria ad alta patogenicità e, in caso di focolai vicini, devono essere stati sottoposti ai trattamenti dell’allegato XXVIII. Le uova, infine, sono disciplinate dagli articoli 158-163, con requisiti di sorveglianza, stabilimento di origine e, per taluni prodotti composti o a lunga conservazione, dichiarazioni dell’operatore e trattamenti equivalenti ai processi UE.
Prodotti composti e uso personale
Per i prodotti composti, l’articolo 162 richiede che gli ingredienti di origine animale provengano da paesi/territori/zoni elencati per il prodotto specifico e soddisfino le regole generali e specifiche del prodotto contenuto. L’articolo 163 disciplina i prodotti composti a lunga conservazione contenenti esclusivamente latticini o ovoprodotti, imponendo trattamenti equivalenti a quelli previsti per i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti e una dichiarazione dell’operatore del paese terzo o territorio di origine.
Gli articoli 164 e 165 prevedono deroghe per uso personale: in particolare latte in polvere per lattanti, preparazioni per bambini e alimenti speciali per motivi medici contenenti prodotti di origine animale, entro il limite di 2 kg per persona e con confezioni integre; inoltre, per determinati paesi terzi o territori elencati, sono ammesse quantità specifiche di prodotti di origine animale per uso personale entro il massimale previsto nell’elenco.
Animali acquatici e loro prodotti
La parte V impone regole autonome per animali acquatici e relativi prodotti. Gli animali devono essere ispezionati clinicamente nelle 72 ore precedenti il carico, trasportati direttamente dallo stabilimento di origine e senza cambi d’acqua o scarichi in territori non elencati. Sono richieste etichettatura del contenitore o registrazione nel manifesto di carico per le partite trasportate su barca vivaio, e dichiarazione del comandante per le spedizioni navali.
Il paese, territorio, zona o compartimento di origine deve essere indenne dalle malattie di categoria A e B pertinenti e, nei casi previsti, da quelle di categoria C; per alcune specie considerate vettori valgono regole speciali dell’allegato XXX. Gli stabilimenti di acquacoltura devono essere registrati o riconosciuti con requisiti equivalenti a quelli UE.
Sono previste deroghe per animali destinati a stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie, per finalità di ricerca, per quarantena e per taluni molluschi/crostacei idonei al consumo umano o alla trasformazione. Le autorità nazionali possono inoltre applicare misure supplementari contro malattie non elencate ai sensi dell’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
Transito e rientro di merci originarie dell’Unione
La parte VI tratta il transito di merci non originarie dell’Unione ma destinate fuori dall’UE, e il rientro di merci UE respinte in paesi terzi. In linea generale, il transito è consentito solo se la merce soddisfa le prescrizioni per l’ingresso o se sono previste condizioni specifiche nell’elenco dell’Unione. Per il ritorno di merci UE, gli articoli 178-182 richiedono certificati originali o equivalenti elettronici IMSOC, documenti che spiegano il motivo del respingimento e, se necessario, prova dell’integrità del sigillo, oltre all’accettazione del rientro da parte dello Stato membro di origine.
Sono disciplinati separatamente:
- cavalli registrati che rientrano dopo esportazione temporanea per corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri;
- ungulati, pollame e animali acquatici respinti da paesi terzi;
- materiale germinale e prodotti di origine animale imballati o sfusi respinti, purché non abbiano subito manipolazioni incompatibili con il mantenimento dello stato sanitario.
Allegati tecnici e parametri operativi
Gli allegati contengono la parte più tecnica del regolamento:
- elenco delle malattie da notificare e comunicare nel paese terzo esportatore (allegato I);
- contenuti minimi dei programmi di sorveglianza (allegato II);
- tempi di permanenza minimi per le diverse specie e categorie (allegati III e XXII);
- periodi di indennità da malattia e assenza di vaccinazione per ungulati e prodotti di origine animale (allegati IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XXIV, XXV);
- requisiti particolari per equini, bovini, ovini, caprini e suini, incluse prove diagnostiche e quarantene (allegati X e XI);
- requisiti per stabilimenti confinati e strutture protette da vettori (allegato XII);
- criteri per programmi di vaccinazione contro influenza aviaria ad alta patogenicità e sorveglianza supplementare (allegato XIII);
- criteri per vaccini contro Newcastle e condizioni di ammissione di pollame, uova da cova e carni fresche in paesi che vaccinano (allegato XV);
- informazioni da indicare sui contenitori (allegato XVI);
- prove per piccole partite di pollame e campionamenti post-ingresso (allegati XVII e XVIII);
- prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di volatili in cattività (allegati XIX e XX);
- prova di titolazione antirabbica e trattamento contro Echinococcus multilocularis per cani, gatti e furetti (allegato XXI);
- trattamenti di riduzione dei rischi per carni, budelli, latte e ovoprodotti (allegati XXVI, XXVII e XXVIII);
- specie sensibili a malattie non elencate oggetto di misure nazionali degli Stati membri e specie considerate vettori (allegati XXIX e XXX).
Entrata in vigore e abrogazioni
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ma si applica dal 21 aprile 2021, in parallelo all’applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Da tale data sono abrogati gli atti settoriali preesistenti in materia di importazioni e transito di animali, prodotti animali, pollame, latte, uova, prodotti composti e altri prodotti di origine animale, al fine di unificare il quadro normativo europeo.
Disposizioni principali
Oggetto, struttura e definizioni
L’articolo 1 definisce l’oggetto: prescrizioni integrative di sanità animale per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti/manipolazione successivi di partite da paesi terzi, territori o compartimenti. Le parti II-VI coprono rispettivamente animali terrestri, materiale germinale, prodotti di origine animale, animali acquatici e transito/ritorno; la parte VII contiene le disposizioni finali. L’articolo 2 rinvia alle definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e al regolamento (CE) n. 853/2004, aggiungendo definizioni specifiche per paesi o territori elencati, mezzi di trasporto, specie animali, materiale germinale, prodotti e strutture (stabilimenti riconosciuti, quarantena, centri di raccolta, ecc.).
Regole generali per l’ingresso: responsabilità di autorità e operatori
Gli articoli 3 e 5 stabiliscono che l’autorità competente autorizza l’ingresso solo se la partita proviene da paese/territorio/zona o compartimento elencato, è certificata conforme e accompagnata dai documenti richiesti; gli operatori devono presentare la partita ai controlli ufficiali e garantire rispetto delle prescrizioni anche dopo l’ingresso, fino alla destinazione finale e all’uso consentito. Per animali e uova da cova il certificato sanitario deve essere emesso, di regola, nei 10 giorni precedenti l’arrivo al posto di controllo frontaliero, con proroga per trasporto marittimo. L’articolo 4 vieta l’ingresso se la certificazione è precedente all’inserimento in elenco del paese/territorio/zona o se il paese/territorio cessa di rispettare i requisiti, salvo condizioni specifiche nell’elenco.
Prescrizioni orizzontali sullo stato sanitario, sorveglianza e tracciabilità
Gli articoli 6-10 impongono che nel paese terzo vi siano obblighi di notifica e comunicazione delle malattie elencate, sistemi per individuare malattie emergenti e garanzie contro l’uso di rifiuti alimentari; la partita deve provenire da contesto in cui gli animali/prodotti possono essere immessi legalmente sul mercato. Sono richiesti assenza di sintomi, assenza di restrizioni nazionali, registrazione o riconoscimento dello stabilimento, documentazione triennale, visite veterinarie regolari e, quando richiesto, campionamenti/prove in laboratori ufficiali. L’indennità da malattia del paese o dello stabilimento deve essere dimostrata secondo il regolamento delegato (UE) 2020/689 o secondo le regole specifiche del regolamento, con programmi di sorveglianza valutati dalla Commissione.
Norme per animali terrestri detenuti: periodo di permanenza, trasporto e destinazione
Per ungulati, pollame, volatili in cattività, api, bombi, cani, gatti e furetti sono previsti periodi minimi di permanenza nel paese di origine, nello stabilimento e senza contatto con animali di stato sanitario inferiore (articoli 11 e allegato III). Le ispezioni cliniche prima della spedizione devono avvenire entro 24 ore per gli animali terrestri, con deroghe a 48 ore per equini registrati e per cani/gatti/furetti. Sono imposti divieti di contatto durante il trasporto, requisiti su mezzi e contenitori puliti/disinfettati e, in caso di trasbordo in paesi non elencati, condizioni rigorose e dichiarazioni del veterinario ufficiale o del comandante della nave. Dopo l’ingresso, gli animali devono andare direttamente al luogo di destinazione e rispettare periodi di permanenza: 5 giorni al macello per animali destinati alla macellazione, 30 giorni per molti ungulati, 6 settimane per pollame riproduttore/da reddito e 60 giorni per cani, gatti e furetti destinati a stabilimenti confinati.
Ungulati: requisiti sanitari generali e specifici
Per gli ungulati sono previsti requisiti stringenti su origine da paesi indenni da malattie di categoria A, B e C, assenza di vaccinazioni vietate, stato sanitario dello stabilimento, identificazione individuale e condizioni speciali per malattie come afta epizootica, brucellosi, tubercolosi, febbre catarrale degli ovini, leucosi bovina enzootica, peste equina, morva, durina, surra, rabbia e carbonchio ematico. Sono disciplinati anche i movimenti verso Stati membri con status di indenne o programmi di eradicazione per talune malattie di categoria C. Per bovini, ovini, caprini e suini esistono deroghe limitate per animali destinati alla macellazione. Un capo autonomo disciplina gli ungulati destinati a stabilimenti confinati, con elenchi di stabilimenti confinati nei paesi terzi, valutazione del rischio, quarantena, controlli, condizioni di riconoscimento e periodi di osservazione fino a sei mesi nello stabilimento di destinazione.
Pollame, volatili in cattività e piccole partite
Il regolamento distingue fra pollame riproduttore, da reddito, destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, ratiti, volatili in cattività e partite di meno di 20 capi. Per il pollame sono richiesti status sanitario del paese di origine, sorveglianza per influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle, eventuale disciplina sulla vaccinazione, riconoscimento degli stabilimenti, trasporto in contenitori sigillati e controlli post-ingresso. Sono previste regole specifiche per Stati membri indenni da Newcastle senza vaccinazione, inclusi isolamento, test sierologici o virologici e ulteriori garanzie. Le partite piccole godono di deroghe, ma restano soggette a condizioni minime di sorveglianza e test; i volatili in cattività devono essere inviati in quarantena riconosciuta e sottoposti a controlli e prove durante e dopo la quarantena.
Api mellifere e bombi
Sono ammesse solo api mellifere regine e bombi. Le partite devono essere spedite in materiali nuovi e privi di contatto con api o favi, con alimenti privi di patogeni e contenitori esenti da Aethina tumida e, per le api, da acaro Tropilaelaps. Per le api regine sono richiesti apiari e alveari di origine situati in aree indenni e con controlli contro peste americana e varroasi; le regine viaggiano in gabbiette chiuse con una sola regina e al massimo 20 operaie. I bombi devono provenire da stabilimenti di produzione ambientalmente isolati, con unità epidemiologiche separate e contenitori chiusi, e dopo l’ingresso il materiale d’imballaggio va distrutto.
Materiale germinale di ungulati, pollame, volatili e altri animali
La parte III disciplina sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché di pollame, volatili in cattività e altri animali, con regole su origine, periodo di permanenza dei donatori, identificazione, stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, marcatura, contenitori sigillati, e trasporto criogenico. Per bovini, suini, ovini, caprini ed equini sono previste specifiche condizioni sanitarie per i donatori e deroghe limitate per alcune malattie; per materiale germinale destinato a stabilimenti confinati vi sono regole speciali di rischio, origine da stabilimenti confinati elencati e trasporto diretto. Il regolamento rinvia in larga parte al regolamento delegato (UE) 2020/686 per i requisiti tecnici degli stabilimenti di materiale germinale.
Uova da cova e ovoprodotti
Le uova da cova sono soggette a periodi di permanenza, separazione da animali di stato sanitario inferiore, marcatura, disinfezione, trasporto in contenitori idonei e controlli post-ingresso. Per le uova di pollame valgono requisiti su origine da gruppi e incubatoi riconosciuti, sorveglianza per influenza aviaria e Newcastle, nonché condizioni specifiche per Stati membri indenni da Newcastle senza vaccinazione. Sono previste deroghe per partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti e per uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF), che devono rispettare le condizioni della Farmacopea europea. Gli ovoprodotti e i prodotti composti contenenti ovoprodotti sono ammessi solo se sottoposti ai trattamenti di riduzione dei rischi previsti negli allegati.
Prodotti di origine animale: carni fresche, prodotti a base di carne, latte, latticini e prodotti composti
La parte IV stabilisce che prodotti di origine animale diversi da quelli freschi o crudi devono essere trattati secondo gli allegati tecnici (trattamenti di riduzione dei rischi) e che il trattamento deve avvenire nel paese/territorio/zona elencati. Per le carni fresche sono previste condizioni differenziate per ungulati detenuti e selvatici, pollame e selvaggina da penna, incluse regole su macellazione, ispezioni ante e post mortem, movimentazione, separazione e status sanitario del paese di origine. Per prodotti a base di carne, latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro valgono condizioni di origine, trattamento e, in alcuni casi, divieti o deroghe tecniche; le miscele di specie richiedono il trattamento più rigoroso applicabile. I prodotti composti devono contenere ingredienti trasformati conformi alle regole del prodotto di origine animale pertinente.
Animali acquatici e loro prodotti
La parte V disciplina l’ingresso di pesci, molluschi, crostacei e altri animali acquatici delle specie elencate e dei loro prodotti, con ispezione clinica entro 72 ore dal carico, divieto di contatti e cambi d’acqua in paesi non elencati, etichettatura, dichiarazioni del comandante della nave e trasporto diretto. È richiesto che il paese/territorio/zona o compartimento sia indenne dalle malattie pertinenti di categoria A, B e, nei casi previsti, C; gli stabilimenti di acquacoltura devono essere registrati o riconosciuti con requisiti equivalenti a quelli UE. Sono previsti regimi speciali per animali destinati a stabilimenti di alimenti di origine acquatica, ricerca, quarantena, molluschi/crostacei per consumo umano e specie considerate vettori solo in certe condizioni. Le autorità nazionali possono applicare misure aggiuntive contro malattie non elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
Transito e ritorno nell’Unione
La parte VI equipara, di regola, il transito nell’Unione ai requisiti di ingresso nell’Unione e consente deroghe o condizioni specifiche in base alla valutazione del rischio. Sono previste regole particolari per i cavalli registrati che rientrano dopo esportazione temporanea per corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri, con limiti temporali e condizioni di isolamento/trasporto. Sono inoltre disciplinati i casi di rientro di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale originari dell’Unione respinti da paesi terzi, con documenti di accompagnamento, integrità dei sigilli o degli imballaggi e controllo del trasporto fino alla destinazione finale, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
Abrogazioni, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 183 abroga dal 21 aprile 2021 i regolamenti (UE) n. 206/2010, 139/2013, 605/2010, 798/2008, 119/2009, 28/2012, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e la decisione 2007/777/CE. L’articolo 184 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 21 aprile 2021. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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