Regolamento (UE) 2020/133
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga al regime ordinario di modifica dei programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo, al fine di consentire agli Stati membri di reagire con maggiore rapidità agli effetti dei dazi statunitensi sul mercato del vino. La misura riguarda esclusivamente la promozione del vino nei paesi terzi e mira a rafforzare la capacità degli operatori di trovare nuovi sbocchi commerciali e preservare la competitività dei vini dell'Unione. Viene così superato il limite, previsto dalla disciplina generale, che consentiva modifiche dei programmi solo due volte per esercizio finanziario. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Deroga temporanea alla disciplina sulle modifiche dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per consentire maggiore flessibilità nella misura di promozione del vino nei paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell'attuazione dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, limitatamente alla misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda i vini di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del medesimo regolamento. La deroga opera nel contesto dei dazi all'importazione imposti dagli Stati Uniti e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Deroga alla disciplina delle modifiche dei programmi nazionali di sostegno per il vino
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione introduce una deroga puntuale alla disciplina attuativa dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. La misura è adottata in un contesto di tensione commerciale eccezionale, determinato dai dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di vini dell'Unione in seguito alla controversia OMC relativa alle sovvenzioni Airbus.
Contesto e ratio dell'intervento
La Commissione evidenzia che i dazi statunitensi hanno colpito direttamente le esportazioni di vino dell'Unione verso il principale mercato di destinazione extra UE, con effetti negativi non solo sui vini originari degli Stati membri direttamente interessati, ma sull'intero comparto, per effetto di ripercussioni sui prezzi, sulla reputazione e sulla riallocazione dell'offerta verso altri mercati. Il provvedimento risponde anche a un contesto di mercato già debole, caratterizzato da scorte elevate, vendemmia abbondante e calo dei consumi interni nell'Unione.
Ambito materiale
La deroga riguarda esclusivamente la misura di promozione del vino prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La promozione nei paesi terzi è considerata dalla Commissione lo strumento più efficace per sostenere la competitività dei vini dell'Unione, migliorandone reputazione e conoscenza presso i consumatori esteri. Il regolamento si applica ai prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Deroga alla regola sulle modifiche dei programmi
Il cuore della disciplina è contenuto nell'articolo 2 del regolamento: in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono apportare modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno, per quanto riguarda la misura di promozione, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario. Viene quindi eliminato, per questa specifica misura, il limite ordinario che consentiva non più di due modifiche per esercizio finanziario.
Effetti pratici della maggiore flessibilità
La Commissione motiva la deroga con la necessità di consentire una reazione rapida alle condizioni di mercato. La nuova flessibilità permette agli Stati membri di:
- adattare rapidamente i programmi di sostegno alle condizioni eccezionali;
- aumentare il numero di inviti a presentare proposte;
- introdurre o rafforzare la promozione anche negli Stati membri che non l'avevano inizialmente prevista nel programma nazionale;
- offrire maggiori opportunità di accesso al sostegno anche a operatori nuovi sul mercato.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto e finalità della deroga
Il regolamento nasce in risposta alle contromisure commerciali adottate dagli Stati Uniti in seguito alla decisione arbitrale OMC del 2 ottobre 2019 nel caso WT/DS316/ARB. Secondo la Commissione, i dazi del 25 % sulle importazioni di vini fermi e la minaccia di dazi del 100 % sui vini spumanti francesi hanno inciso gravemente sul commercio dei vini dell'Unione, rendendo necessario un intervento immediato per sostenere l'export e attenuare gli effetti di mercato.
Ambito materiale della deroga
La deroga concerne la misura di promozione del vino prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire la promozione nei paesi terzi. Non riguarda altre misure di sostegno del settore vitivinicolo previste dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Modifiche ai programmi nazionali di sostegno
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono presentare modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, senza il limite ordinario di due modifiche per esercizio. La flessibilità è finalizzata ad adattare rapidamente i programmi alle mutate condizioni di mercato e ad ampliare o riattivare la misura di promozione.
Effetti operativi per gli Stati membri e gli operatori
La maggiore frequenza delle modifiche consente agli Stati membri di ottimizzare le misure già in corso, aumentare il numero di inviti a presentare proposte e introdurre o rafforzare immediatamente la promozione nei casi in cui essa non fosse già inclusa nel programma nazionale. Gli operatori, compresi quelli che entrano per la prima volta nel mercato, possono così accedere più facilmente al sostegno per la promozione verso mercati diversi da quello statunitense.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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