Sentenza n. 5449/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della nota dirigenziale prot. n. CA/2025/132924 del 24 luglio 2025 di Roma Capitale recante ad oggetto «comunicazione di inefficacia della SCIA Prot. n. CA/2025/120344 del 04/07/2025 presentata da BMP S.r.l.s.” (doc. n. 2)»; - della nota dirigenziale prot. n. CA/2025/153065 del 31 luglio 2025 di Roma Capitale recante ad oggetto «comunicazione di inefficacia della SCIA Prot. n. CA/150749 del 28/07/2025» (doc. n. 5)»; - della determinazione direttoriale rep. n. CA/1791/2025e prot. n. CA/152967/2025 del 31 luglio 2025 di Roma Capitale, Municipio I recante ad oggetto «cessazione immediata dell’attività di vendita del settore alimentare nei confronti della BMP S.r.l. e p.e. il legale rappresentante pro tempore, nel locale sito in Via Monte della Farina 35» (doc. n. 6) e il presupposto verbale informativo redatto dalla Polizia Locale Roma Capitale e trasmesso con nota VA/113837 del 26 luglio 2025 (CA/150097 del 27 luglio 2025) dal contenuto ignoto alla ricorrente ma menzionato nella ridetta determinazione dirigenziale; - del verbale di apposizione dei sigilli del giorno 31 luglio 2025 redatto dalla Polizia Roma Capitale (doc. n. 7); e di tutti gli ulteriori atti presupposti e successivi, comunque connessi, se lesivi, anche da contenuto ignoto alla ricorrente, nonché, ove occorrer possa, le richiamate note dirigenziali prot. n. CA/105133 del 16 giugno 2025 (recante comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. CA/86176 del 16 maggio 2025) e prot. n. CA/116096 del 2 luglio 2025 di Roma Capitale (recante comunicazione di inefficacia della SCIA prot. ca/108255 del 19 giugno 2025), nonché sempre OVE OCCORRER POSSA, PER ANNULLAMENTO IN PARTE QUA PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 56 C.P.A. dell’art. 14, comma 2 lett. a) e dell’art. 16, comma 1 lett. c) e comma 2 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109del 30 maggio 2023 (doc. n. 9).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni di inefficacia di due SCIA per il trasferimento dell’attività alimentare nel centro storico di Roma, determinazione di cessazione immediata dell’attività e verbale di apposizione dei sigilli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le comunicazioni con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficaci due SCIA presentate per trasferire l’attività alimentare in un locale sito all’interno del Sito UNESCO, nonché la determinazione che ha disposto la cessazione immediata dell’attività e il verbale di apposizione dei sigilli. In primo luogo, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di chiusura, sostenendo che esso facesse riferimento a plurime comunicazioni di inefficacia, mentre le sarebbe stata notificata una sola comunicazione, con conseguente violazione dei principi del giusto procedimento desumibili dall’art. 10 l. 241/1990. Ha inoltre sostenuto che gli artt. 14 e 16 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109/2023, imponendo una superficie minima di 100 mq per gli esercizi di vicinato alimentare, dovessero applicarsi soltanto alla creazione di nuovi punti vendita e non al trasferimento di attività già esistenti e già titolate. In subordine, ha contestato la legittimità delle disposizioni regolamentari per irragionevolezza, illogicità, sproporzione, difetto di istruttoria e contrasto con la direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 41 e 42 Cost. Roma Capitale ha eccepito la tardività dell’impugnazione della DAC n. 109/2023, sostenendo che la lesività della disciplina si sarebbe manifestata già con la prima SCIA di trasferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di tardività dell’impugnazione della DAC n. 109/2023, ritenendo che la portata lesiva della disciplina si fosse manifestata per la ricorrente con il provvedimento del 24 luglio 2025 che aveva dichiarato inefficace la SCIA relativa al trasferimento nel locale di via del Monte della Farina, e non con i precedenti provvedimenti riguardanti un diverso trasferimento. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura relativa al riferimento alle plurime comunicazioni di inefficacia: dagli atti risultava che la società aveva presentato quattro SCIA dirette a trasferire l’attività nel medesimo locale, due delle quali non contestate, tutte dichiarate inefficaci. Era quindi legittima l’inibizione dell’attività. Il TAR ha inoltre escluso che la disciplina sopravvenuta fosse inapplicabile a una SCIA di mero trasferimento o variazione. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 112/2026, che aveva confermato e riformato la precedente sentenza del TAR n. 1893/2025, ha affermato che, ai fini della tutela dell’area UNESCO, è legittima l’equiparazione tra nuova apertura e trasferimento di un’attività già titolata: rileva il momento in cui il locale viene occupato per lo svolgimento dell’attività nel vigore della nuova disciplina. Ha poi ritenuto legittimo il limite minimo di 100 mq. Il parametro è stato considerato ragionevole e proporzionato perché intermedio rispetto alla superficie massima di 250 mq prevista per gli esercizi di vicinato e correlato alle esigenze di fruibilità degli spazi, contenimento degli avventori e prevenzione degli assembramenti in un’area caratterizzata da elevati flussi turistici. Il limite unico per gli esercizi di vicinato alimentare è stato ritenuto non discriminatorio, poiché la normativa distingue tra settore alimentare e non alimentare e non impone la differenziazione per singole categorie merceologiche. Il giudice ha escluso anche il difetto di istruttoria e di motivazione, valorizzando la relazione dell’amministrazione e le ragioni di tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità del centro storico. Ha infine ritenuto la disciplina compatibile con la direttiva 2006/123/CE, poiché la limitazione dell’iniziativa economica è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
artt. 14 e 16 DAC n. 109/2023
superficie minima di 100 mq per l’esercizio del "vicinato alimentare"
Le disposizioni sono state interpretate nel senso che il limite dimensionale si applica anche al trasferimento di un’attività alimentare già esistente e titolata, quando essa si insedia in un locale del Sito UNESCO nel vigore della nuova disciplina.
art. 10 l. 241/1990
La censura relativa alla violazione dei principi del giusto procedimento è stata respinta, poiché l’inibizione dell’attività risultava fondata sulla reiterata inefficacia di quattro SCIA presentate per il trasferimento nel medesimo locale.
direttiva 2006/123/CE
l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, essendo ciò consentito ... qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale
La disciplina limitativa è compatibile con la direttiva perché finalizzata alla tutela del decoro, dell’ambiente urbano, della vivibilità dei residenti e alla prevenzione degli assembramenti in un’area sensibile.
d.lgs. n. 59/2010
È indicato quale atto di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2006/123/CE.
art. 3 Cost.
Il parametro unico di 100 mq è stato ritenuto funzionale a evitare disparità di trattamento tra diverse attività commerciali del settore alimentare.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non impedisce limitazioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
art. 42 Cost.
La tutela della proprietà privata non esclude la disciplina conformativa dell’uso dei locali per finalità di interesse generale.
l.r. Lazio n. 22/2019
È richiamata quale fonte del limite massimo di 250 mq per gli esercizi di vicinato.
art. 17, comma 8, DAC n. 44/2021
È richiamato insieme alla disciplina regolamentare quale parametro del quadro normativo relativo agli esercizi di vicinato.
art. 5 DAC n. 109/2023
È richiamato nel ragionamento sulla proporzionalità del limite di 100 mq rispetto alla superficie massima degli esercizi di vicinato.
art. 56 c.p.a.
È indicato nell’epigrafe come base della richiesta cautelare di sospensione, già accolta limitatamente agli atti inibitori.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare limita l’insediamento di attività commerciali in un’area urbana tutelata, il limite può legittimamente applicarsi anche al trasferimento di un’attività già autorizzata, se l’occupazione del nuovo locale avviene nel vigore della disciplina limitativa; diversamente, la tutela dell’area sarebbe irragionevolmente trasformata in una tutela degli operatori già insediati.
- È ragionevole e proporzionato fissare un unico limite dimensionale per gli esercizi di vicinato alimentare, senza distinguere tra singole categorie merceologiche, quando tale criterio evita disparità di trattamento e si fonda sulla distinzione normativa tra settore alimentare e non alimentare.
- Un limite dimensionale intermedio rispetto alla superficie massima consentita per gli esercizi di vicinato può ritenersi proporzionato quando è funzionale a garantire la fruibilità degli spazi, contenere il numero di avventori e prevenire assembramenti in aree urbane caratterizzate da elevata pressione antropica.
- Le limitazioni all’iniziativa economica derivanti dalla disciplina commerciale sono compatibili con la direttiva 2006/123/CE quando perseguono motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità dei residenti, e risultano adeguate e proporzionate.
- L’amministrazione può inibire l’attività quando risultino reiteratamente inefficaci più SCIA presentate per l’insediamento della medesima attività nel medesimo locale, anche se non tutte le dichiarazioni di inefficacia sono contestate nel giudizio.
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