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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva ritenuto applicabile il termine di durata della misura cautelare di un anno (art. 303 c.p.p.) ritenendo che l'ultimo comma dell'art. 589 bis c.p. costituisse una circostanza aggravante ad effetto speciale e che, per effetto del concorso di più aggravanti ad effetto speciale, dovesse essere operato l'aumento di un terzo ex art. 63 c.p., portando la pena massima astratta oltre i 20 anni. La difesa invece ha sostenuto che l'ultimo comma di art. 589 bis è un concorso formale "quoad poenam" (analogo all'art. 589 u.c.) e non una circostanza aggravante ad effetto speciale; pertanto la pena massima rilevante per il calcolo del termine di fase doveva essere di 16 anni (12 anni per l'aggravante più grave + 1/3), con conseguente termine di custodia di 6 mesi già scaduto il 9/4/2023

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'ultimo comma di art. 589 bis c.p. non sia una circostanza aggravante ad effetto speciale ma una fattispecie di concorso formale "quoad poenam"; pertanto per il calcolo del termine della fase delle indagini si deve prendere la pena massima applicabile alla circostanza aggravante ad efficacia speciale più grave (art. 589 bis, comma 2 = 12 anni) e, se presenti ulteriori aggravanti omologhe ad effetto speciale, aggiungere un terzo secondo l'art. 63, comma 4. Nel caso concreto la pena massima così determinata è di 16 anni e, ai sensi dell'art. 303 co.1 lett. a) n.2 c.p.p., il termine di durata della misura nella fase iniziale è di 6 mesi; tale termine, decorrente dal fermo del 10/10/2022, era scaduto il 9/4/2023. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia della misura cautelare applicata; è stata disposta l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen. (co.1 lett. a))

    Stabilisce i termini massimi di durata delle fasi processuali in funzione della pena massima edittale: il termine da applicare si determina con riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato per cui si procede (3 mesi, 6 mesi, 1 anno a seconda dei casi).

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Il termine di durata della misura decorre dal giorno della cattura, dell'arresto o del fermo (o dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura).

  • art. 278 cod. proc. pen.

    La determinazione della pena in base alla quale calcolare i termini va fatta senza considerare continuazione, recidiva e circostanze salvo le eccezioni previste; consente di individuare la pena massima edittale di riferimento.

  • art. 589 bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'ultimo comma come disposizione che realizza un concorso formale di reati unificati "quoad poenam" (analogo all'art. 589 u.c.) e non come autonoma circostanza aggravante ad effetto speciale; pertanto non va automaticamente qualificato come aggravante ai fini del calcolo del termine della custodia.

  • art. 589 ter cod. pen.

    Norma che configura la fattispecie dell'allontanamento del conducente; può costituire aggravante ad effetto speciale se concretamente contestata e provata, ed entra nella determinazione della pena massima rilevante se rilevante nel singolo caso.

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Nei casi di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale omologhe, si tiene conto della pena stabilita per la circostanza più grave e si aggiunge complessivamente un ulteriore aumento di un terzo per le ulteriori aggravanti meno gravi ai fini della determinazione della pena massima rilevante.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio procedurale per la pronuncia adottata dal Tribunale del Riesame (richiama la competenza/forma dell'ordinanza impugnata).

Massime di principio

  • L'ultimo comma dell'art. 589 bis c.p. (più eventi lesivi causati dalla stessa condotta) va qualificato, secondo la giurisprudenza consolidata, come concorso formale "quoad poenam" e non come una circostanza aggravante ad effetto speciale: per il calcolo del termine di durata della misura si ragguaglia la pena per ciascuna vittima e per le aggravanti effettivamente applicabili a quella fattispecie
  • Quando ricorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica la regola dell'art. 63 co.4: si prende la pena della circostanza più grave e si aggiunge un terzo per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi ai fini della determinazione della pena massima utile al calcolo dei termini cautelari
  • Per il computo del termine di durata della custodia cautelare la decorrenza si calcola dal giorno del fermo/arresto/esecuzione dell'ordinanza e si conta il giorno iniziale; se il termine così individuato è già decorso deve essere dichiarata l'inefficacia della misura e disposta la liberazione, salvo altra causa di detenzione
  • In sede difensiva è fondamentale contestare la qualificazione giuridica delle circostanze (se autonome aggravanti o ricadenti nella disciplina del concorso formale) perché ciò incide direttamente sulla pena massima astratta e dunque sui termini massimi delle fasi cautelari
  • Se sussiste dubbio interpretativo su qualificazione normativa (aggravante vs concorso formale) il precedente giurisprudenziale (Sez. U. Ventrici; Indelicato; sentenze Monnet, Sinuelli) è decisivo e deve essere richiamato per ottenere il corretto calcolo dei termini

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