Regolamento (UE) 2018/969
Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole UE sul materiale specifico a rischio da rimuovere nei piccoli ruminanti, alla luce dell’evoluzione scientifica ed epidemiologica sulla BSE e delle valutazioni EFSA. Riduce l’elenco dei tessuti considerati MSR per ovini e caprini, mantenendo tra gli elementi da rimuovere il cranio, compresi cervello e occhi, e il midollo spinale degli animali oltre i 12 mesi o con incisivo permanente. Introduce inoltre la possibilità di determinare l’età tramite un metodo di calcolo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione.
Modifica delle prescrizioni UE sulla rimozione del materiale specifico a rischio (MSR) nei piccoli ruminanti, limitandolo a cranio, cervello, occhi e midollo spinale oltre una certa età.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nella macellazione, rimozione e eliminazione del materiale specifico a rischio di ovini e caprini nell’Unione europea, nell’ambito delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), in particolare della BSE. Interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, allegato V, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Rileva per gli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali sia spuntato un incisivo permanente, anche quando tale requisito di età sia valutato tramite un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione.
Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione – prescrizioni per la rimozione del materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), per aggiornare l’elenco del materiale specifico a rischio (MSR) negli ovini e nei caprini. La modifica si fonda sul miglioramento della situazione epidemiologica della BSE nell’Unione e sui pareri scientifici EFSA, che hanno evidenziato la limitata rilevanza dei rischi nei piccoli ruminanti e l’assenza di evidenze di zoonosi per la scrapie.
Contesto normativo e motivazione della revisione
Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che il MSR sia rimosso ed eliminato secondo l’allegato V e secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale. Nei considerando, la Commissione richiama il piano strategico sulle TSE 2010-2015 e i dati epidemiologici aggiornati: nel 2016 nell’Unione sono stati registrati cinque casi di BSE nei bovini rispetto ai 2 166 del 2001, e numerosi Stati membri risultano riconosciuti a rischio di BSE trascurabile secondo la decisione 2007/453/CE.
La Commissione richiama inoltre il parere EFSA del 2010, secondo cui il numero di piccoli ruminanti affetti da BSE che possono entrare nella catena alimentare è molto limitato, e il parere EFSA del 2015, che esclude prove di causalità tra scrapie e TSE umane e conferma come unico agente di TSE dimostrato zoonotico quello della BSE classica.
Ambito della modifica per ovini e caprini
La riforma riguarda esclusivamente il punto 1, lettera b), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, cioè il MSR da rimuovere per gli ovini e i caprini. La Commissione riduce il perimetro dei tessuti considerati MSR, ritenendo che solo quelli che concentrano i più alti livelli di infettività da BSE debbano essere mantenuti nella categoria.
Il testo conferma che, per i piccoli ruminanti, il MSR comprende:
- il cranio, compresi il cervello e gli occhi;
- il midollo spinale;
- solo per gli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente;
- in alternativa, per la verifica dell’età, anche gli animali di età superiore ai 12 mesi determinata in base a un metodo di calcolo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione.
Criterio di età e margini di valutazione nazionale
I considerando spiegano che, per ovini e caprini, la data di nascita è spesso difficilmente determinabile e non è di regola registrata nel sistema di identificazione e registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004. Per questo motivo, la disciplina previgente ricorreva alla soglia dei 12 mesi o all’eruzione di un incisivo permanente.
La Commissione osserva però che la stima dell’età sulla base della dentizione è solo approssimativa e che altri metodi possono fornire un livello equivalente di garanzia. Per tale ragione, la nuova formulazione consente che l’età superiore ai 12 mesi sia accertata anche tramite un metodo di calcolo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione. La scelta del metodo affidabile viene dunque rimessa alla valutazione nazionale dell’autorità competente.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001
L’articolo 1 sostituisce la lettera b) del punto 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Per ovini e caprini, il materiale specifico a rischio è limitato al cranio, compresi cervello e occhi, e al midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, oppure di età superiore ai 12 mesi in base a un metodo di calcolo approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione.
Base scientifica e ratio della modifica
I considerando richiamano il miglioramento della situazione epidemiologica della BSE nell’Unione, i pareri EFSA del 2010 e del 2015 e il fatto che non vi siano evidenze di zoonosi per la scrapie. La revisione mira a rimuovere solo i tessuti che concentrano i più alti livelli di infettività da BSE nei piccoli ruminanti infetti.
Criterio di età e metodo alternativo di valutazione
È confermato il criterio degli animali di età superiore ai 12 mesi o con incisivo permanente, ma viene ammesso anche un metodo di calcolo dell’età approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione. La modifica tiene conto della difficoltà pratica di determinare con precisione l’età di ovini e caprini e dell’inaffidabilità della sola dentizione come criterio assoluto.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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