Regolamento (UE) 2018/1784
Regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2017/2393 in materia di pratiche di inverdimento. Interviene soprattutto su prati permanenti, proporzione di riferimento, terreni lasciati a riposo e nuove aree di interesse ecologico, chiarendo i requisiti gestionali e introducendo limiti all’uso di prodotti fitosanitari e concimi minerali. La disciplina mira a rafforzare la coerenza delle regole e la tutela della biodiversità, lasciando agli Stati membri alcuni margini di specificazione tecnica.
Modifica le regole di applicazione delle pratiche di inverdimento e delle aree di interesse ecologico previste dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014, in coordinamento con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 al regolamento (UE) n. 1307/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli agricoltori che presentano domande di aiuto nell’ambito dei pagamenti diretti della PAC, con particolare riguardo agli obblighi di inverdimento e alle aree di interesse ecologico. Incide sulle discipline nazionali e sugli adempimenti degli Stati membri quando questi esercitano le opzioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché sulla gestione di prati permanenti, terreni lasciati a riposo, terreni a riposo con specie mellifere, superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum. Si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma le modifiche specifiche sulle aree di interesse ecologico si applicano solo alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Modifica delle regole di inverdimento e delle aree di interesse ecologico
Il regolamento delegato (UE) 2018/1784 modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per allinearlo alle novità introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 in materia di inverdimento nell’ambito dei pagamenti diretti della PAC. L’intervento mira a chiarire la disciplina dei prati permanenti e a definire in modo più puntuale le nuove tipologie di aree di interesse ecologico, con l’obiettivo di garantire coerenza normativa e tutela della biodiversità.
Proporzione di riferimento e decisioni degli Stati membri
L’articolo 43, paragrafo 3, viene riscritto per imporre agli Stati membri l’adeguamento della proporzione di riferimento quando vi sia un impatto significativo sul suo andamento, in particolare per effetto di variazioni della superficie in biologico, della partecipazione al regime dei piccoli agricoltori o dell’adozione di decisioni nazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 1307/2013. In tali casi gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione l’adeguamento effettuato e le ragioni che lo hanno giustificato.
Prati permanenti: non conversione e non aratura
L’articolo 44, paragrafo 1, consente agli Stati membri di imporre agli agricoltori un obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare di non arare i prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale quando sia applicata l’opzione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013. L’obbligo deve essere comunicato agli agricoltori senza indugio e comunque entro il 15 novembre dell’anno di imposizione. La misura riguarda solo gli agricoltori soggetti agli obblighi del titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e non soggetti alle disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 1.
L’autorizzazione può essere subordinata a criteri oggettivi e non discriminatori, anche di natura ambientale. Se l’autorizzazione comporta la destinazione a prato permanente di un’altra superficie, oppure se lo Stato membro considera come prato permanente un’altra superficie o la stessa superficie, tale superficie è considerata prato permanente dal primo giorno della conversione, inclusa l’aratura. Essa deve essere coltivata a erba o altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla conversione; se lo Stato membro lo prevede, per le superfici già coltivate a erba o altre piante erbacee da foraggio il vincolo di cinque anni si applica solo per il periodo residuo necessario a completarli.
Terreni lasciati a riposo e terreni a riposo con specie mellifere
L’articolo 45, paragrafo 2, stabilisce che sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere deve essere assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri devono fissare per ciascun anno civile un periodo minimo di riposo non inferiore a sei mesi. Per i terreni a riposo con specie mellifere, gli Stati membri devono predisporre un elenco di specie ricche di polline e nettare; nell’elenco non possono figurare specie esotiche invasive ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Tali superfici non possono includere colture normalmente seminate per la raccolta, ma possono contenere specie erbacee a condizione che le specie mellifere restino predominanti. Gli Stati membri possono introdurre requisiti ulteriori. È inoltre consentita la collocazione di arnie. Il regolamento precisa infine che i terreni lasciati a riposo e i terreni a riposo con specie mellifere utilizzati per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico restano terreni a seminativo.
Superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum
Il nuovo paragrafo 8 bis impone agli Stati membri di vietare l’uso di prodotti fitosanitari sulle superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum, salvo il primo anno in cui tali specie sono piantate dall’agricoltore. In relazione ai concimi minerali, gli Stati membri devono vietarne l’uso oppure stabilire requisiti specifici, tenendo conto della finalità ambientale delle aree di interesse ecologico, ossia la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 1, punto 3, trovano applicazione solo per le domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2019, per consentire ad autorità nazionali e agricoltori di adeguarsi ai nuovi requisiti sulle aree di interesse ecologico.
Disposizioni principali
Adeguamento della proporzione di riferimento
Gli Stati membri devono adeguare la proporzione di riferimento quando rilevano un impatto significativo sul suo andamento, in particolare per variazioni della superficie adibita alla produzione biologica o della popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori, oppure quando adottano decisioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Devono informare senza indugio la Commissione dell’adeguamento e delle relative motivazioni.
Obbligo di non conversione e non aratura dei prati permanenti
Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori un obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare, se applicano l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), di non arare superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori devono esserne informati senza indugio e comunque entro il 15 novembre dell’anno in cui l’obbligo è stabilito. L’obbligo riguarda solo gli agricoltori soggetti al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per superfici non soggette all’articolo 45, paragrafo 1. L’autorizzazione può essere subordinata a criteri oggettivi e non discriminatori, anche ambientali, e può comportare la destinazione a prato permanente di un’altra superficie per cinque anni consecutivi.
Regime dei terreni lasciati a riposo e dei terreni a riposo con specie mellifere
Sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere deve essere assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo di riposo per ciascun anno civile, non inferiore a sei mesi. Per i terreni a riposo con specie mellifere, gli Stati membri devono stabilire un elenco di specie ricche di polline e nettare, esclusi gli organismi vegetali esotici invasivi ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014; tali superfici non possono comprendere colture normalmente seminate per la raccolta, ma possono includere specie erbacee se le specie mellifere restano predominanti. Possono inoltre essere previste ulteriori prescrizioni e la collocazione di arnie è espressamente consentita.
Classificazione dei terreni a riposo oltre cinque anni
In deroga alla regola generale sulla definizione di prato permanente, i terreni lasciati a riposo e i terreni a riposo con specie mellifere utilizzati per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico restano qualificati come terreni a seminativo.
Aree con Miscanthus e Silphium perfoliatum
Per le superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum gli Stati membri devono vietare l’uso di prodotti fitosanitari, salvo il primo anno di impianto da parte dell’agricoltore. Devono inoltre vietare l’uso di concimi minerali oppure fissare requisiti specifici, tenendo conto dell’obiettivo di salvaguardare e migliorare la biodiversità.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2018, mentre l’articolo 1, punto 3, si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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