Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2558/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 546/24 Tribunale di Pavia-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 1015/23 R.G. in data 07.10.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 546/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/22, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente e a corrispondere i relativi importi. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo risultante dal titolo giudiziale e ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, documentalmente attestato, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento allegato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’eventuale perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il possibile ausilio delle strutture amministrative competenti. Il TAR ha precisato che l’incarico rientra nei compiti istituzionali del commissario e non dà diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla carta docente per l’anno scolastico 2021/22.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso in ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo azionato, il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge e l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo conformativo o satisfattivo stabilito dalla pronuncia.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione, dell’inadempimento allegato dal creditore, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’obbligo rimasto ineseguito, consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione integrale del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore soltanto dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Quando l’attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.