Cassazione Penale, Sentenza n. 8136/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per vari profili. Cerra denunciava travisamento della prova e carenze motivazionali, nonché la mancata esclusione dell'aggravante per agevolazione mafiosa per assenza di consapevolezza e di collegamento con la cosca. Paone censurava l'affidamento sulle dichiarazioni del collaboratore Muraca (presunta incoerenza e mancanza di riscontri), la non attendibilità di un presunto riscontro fornito da un terzo (Catroppa) e la sussistenza dell'aggravante mafiosa; chiedeva quindi revisione della valutazione probatoria. Donato deduceva errore nel calcolo del cumulo/continuazione (art. 81 cod. pen.), con illegittimo aumento di pena rispetto a quanto già irrevocabilmente deciso nel precedente procedimento "Perseo" e violazione del divieto di reformatio in pejus. Fozza contestava l'utilizzo di atti acquisiti dopo l'ammissione al rito abbreviato (annotazione di polizia giudiziaria e verbali di sommarie informazioni), violazioni degli artt. 438 e 441 cod. proc. pen., travisamento probatorio (data inizio rapporto di lavoro) e, con motivi nuovi, la tempestività della notifica dell'avviso di udienza d'appello nella sospensione Covid (art. 601 cod. proc. pen. e d.l. n. 11/2020).
La decisione
La Cassazione ha pronunciato che: i ricorsi di Nino Cerra e di Emiliano Fozza sono integralmente inammissibili; il ricorso di Paolo Paone è inammissibile nel resto ma fondato esclusivamente in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, con annullamento limitato a quel punto e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro; il ricorso di Antonio Donato è fondato unicamente in relazione al trattamento sanzionatorio (errori nel calcolo degli aumenti e nel rispetto del divieto di peggioramento per reati già giudicati), con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. La responsabilità penale resta irrevocabile per Donato e, per la parte non annullata, per Paone; Cerra e Fozza sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato come riferimento sulla partecipazione in concorso; la Corte valuta la rilevanza del concorso tra più autori nella ricostruzione dei fatti
art. 628, comma 3 cod. pen. (rapina aggravata) e richiamo alla legge 7 I. 203/1991
Norma della rapina aggravata, le circostanze aggravanti rilevate inibiscono assorbimento automatico e consentono aumento fino a un terzo; la Corte richiama che le circostanze possono essere trattate autonomamente
art. 416 bis.1 cod. pen. (agevolazione mafiosa)
L'aggravante richiede valutazione sia della dimensione oggettiva (metodo mafioso) sia di quella soggettiva (consapevolezza e finalità di agevolazione); la Corte annulla parzialmente per mancanza di motivazione adeguata sul rapporto di consapevolezza e sulla destinazione dei proventi
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ribadisce che, nel cumulo/continuazione con reati già giudicati irrevocabilmente, il giudice non può aumentare la pena dei reati "satellite" oltre la misura già fissata nella sentenza definitiva, per evitare reformatio in pejus
art. 63, comma 4 cod. pen.
Riguarda l'aumento per circostanze aggravanti: la Corte precisa i limiti dell'aumento percentuale rispetto alla pena base
art. 438, comma 4 e art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Disciplina del giudizio abbreviato e del potere officioso del giudice di disporre integrazioni probatorie; la Corte conferma la legittimità dell'acquisizione di atti successivi all'ammissione al rito purché compatibili e nel contraddittorio
art. 500, comma 2 e art. 503, comma 4 cod. proc. pen.
Regole sull'utilizzo delle contestazioni e delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ricorda i limiti e i casi di conferma del testimone
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Regola il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei riscontri, la Corte ne valuta l'utilizzo secondo i criteri di coerenza, riscontro e parzialità
art. 601 cod. proc. pen. e normazione emergenziale D.L. n. 11/2020 art. 2, comma 2, lett. g) e D.L. n. 18/2020 art. 83
Riguarda termini e modalità di notifica per udienze d'appello; la Corte osserva limiti di ammissibilità dei motivi nuovi connessi alla tempistica di notifica e che la deduzione deve essere collegata ai motivi principali
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in pejus nel procedimento di revisione/continuazione e nel calcolo degli aumenti: vincolo applicativo per il giudice che ridetermina la pena
art. 616 cod. proc. pen.
Sanzioni per ricorsi infondati; la Corte ha condannato Cerra e Fozza al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In giudizio abbreviato il giudice conserva il potere officioso di integrazione probatoria (art. 441, comma 5): l'ammissione al rito non vieta al giudice di acquisire atti sopravvenuti se necessari per la decisione, purché si rispetti il contraddittorio e non si esplorino piste estranee allo stato degli atti
- Le censure sulla valutazione della credibilità di collaboratori di giustizia devono individuare vizi decisivi e specifici della motivazione: la Cassazione non riconsidera il compendio indiziario ma verifica l'esistenza di illogicità manifesta o omissioni decisive
- Per l'aggravante di agevolazione mafiosa è necessario motivare sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo; quando si contesta la sussistenza dell'aggravante occorre spiegare perché i fatti non dimostrano la consapevolezza del soggetto circa la destinazione dei proventi o l'uso del metodo mafioso
- In ipotesi di continuazione con reati già giudicati irrevocabilmente il giudice che ridetermina la pena non può aumentare la sanzione relativa ai reati già definiti oltre quanto stabilito nella sentenza definitiva, per evitare la reformatio in pejus
- I motivi nuovi (aggiunti) in Cassazione sono ammissibili solo se sono sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari e non introducono censure nuove o nuovi capi di doglianza; motivi scollegati sono inammissibili
- Per contestare l'utilizzabilità di prove acquisite ex art. 441, comma 5 o di atti predibattimentali il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, mostrare la cosiddetta prova di resistenza, cioè l'incidenza che l'eliminazione di tali elementi avrebbe sul complessivo compendio probatorio
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