Cassazione Penale, Sentenza n. 26402/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova lamentando: (1) inosservanza o errata applicazione delle norme in materia di bancarotta fraudolenta (artt. 223, 224, 216 e 217 l. fall.) e vizi di motivazione quanto alla mancata assoluzione e alla mancata riqualificazione dei fatti (sostanzialmente contestavano la qualificazione di distrazione e sostenevano la natura di bancarotta preferenziale); (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione per Sara e, in generale, difetto di valutazione delle circostanze attenuanti e della determinazione della pena (richiesta di pena prossima al minimo edittale); (3) violazione dell'art. 12 d.m. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese legali a favore della parte civile, con contestazione della congruità rispetto alle tabelle ministeriali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la correttezza della ricostruzione di merito: la cessione del ramo d'azienda della Sinergia alla Fenice era avvenuta senza reale corrispettivo (accollo non liberatorio), la Fenice era stata costituita poco prima con capitale minimo, e l'operazione aveva spogliato la cedente delle garanzie per i creditori integrando la bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte ha ritenuto provata la volontà consapevole di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori sia per Davide sia per Sara (anche in ragione della costituzione ad hoc della Fenice, dell'identità dell'oggetto sociale e del rapporto di parentela). Ha altresì respinto le doglianze sui criteri di determinazione della pena e ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese alla parte civile, confermando la somma liquidata dal giudice di merito e motivazione fornita dalla Corte territoriale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione di 3.500 euro a favore della parte civile per spese di rappresentanza e difesa.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 223
Norma richiamata per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale e il dolo richiesto quando il bene è stato sottratto al patrimonio senza reale corrispettivo
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 224
Richiamato in relazione alle aggravanti per piu' fatti di bancarotta e al concorso nelle condotte distrattive
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 216
Richiama le pene accessorie e costituisce nucleo descrittivo della fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle pene accessorie commisurate alla pena principale
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 217
Richiamato per le ipotesi di bancarotta per dolo e per le irregolarità contabili; la Corte ha confermato l'interpretazione di merito che ha escluso alcuni capi per mancanza di prova
Codice penale, art. 110
Principio del concorso di persone nel reato; applicato per ricostruire il contributo di ciascun imputato all'operazione distrattiva
Codice penale, art. 114
Richiamato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione generica sul presidio dell'attenuante della minima partecipazione in assenza di specifici rilievi
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale li ha applicati richiamando entità del danno, dolo intenso e pluralità di illeciti
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e modifiche), art. 12
Stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la parte civile; la Cassazione ha confermato che il giudice può attenersi ai valori medi e che la motivazione fornita nel caso era adeguata
Codice di procedura penale, art. 606
Norma sulle censure in Cassazione; citata in relazione ai motivi di ricorso (lett. b ed e) e alla loro genericità o insufficienza
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede gli effetti dell'inammissibilità; applicato per l'imposizione delle spese e della somma alla cassa delle ammende
Codice civile, art. 2560 comma 2
Richiamato in motivazione in relazione alle obbligazioni trasferite con la cessione e alle manleve previste dalla cessionaria; utile a spiegare la struttura contrattuale dell'operazione
Legge fallimentare, art. 1
Richiamata per i requisiti di fallibilità della cedente alla data della cessione; elemento rilevante per valutare la prevedibilità del danno ai creditori
Massime di principio
- La cessione di un ramo d'azienda realizzata senza un reale corrispettivo e con accollo non liberatorio può integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione se priva i creditori delle garanzie patrimoniali.
- La costituzione di una società ad hoc, con capitale esiguo e immediata acquisizione dell'azienda, unitamente all'identità dell'oggetto sociale e a rapporti di parentela con l'alienante, costituiscono indizi rilevanti della consapevolezza del depauperamento patrimoniale.
- Il recupero del bene distratto tramite azione revocatoria civile non esclude in via automatica la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, perché il momento consumativo del reato è il distacco dal patrimonio.
- Per contestare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è necessario indicare vizi logici e giuridici specifici della motivazione; mere richieste di rivalutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
- L'attenuante della minima partecipazione richiede una concreta dimostrazione del ruolo marginale e della scarsa incidenza causale dell'azione dell'imputato; non è sufficiente l'affermazione generica di partecipazione marginale.
- Nella liquidazione degli onorari della parte civile il giudice può applicare i valori medi delle tabelle ministeriali; ove si discosti, deve motivare, ma la semplice applicazione dei valori medi non richiede motivazione ulteriore.
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