Cassazione Penale, Sentenza n. 6594/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Il Patti era indagato per una associazione per delinquere tra professionisti e imprenditori finalizzata a reati tributari, reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, con ricorso a fatture per operazioni inesistenti e frodi transnazionali. I motivi dedotti: (i) violazione di norme processuali e nullità ai sensi dell'art. 280 c.p.p.; contestazione che la misura non poteva essere applicata in relazione al reato di cui all'art. 326 c.p.; (ii) vizio della motivazione e violazione di norme in relazione agli artt. 310, 648 e 649 c.p.p., con censura per il richiamo ad altra ordinanza e per l'omessa disamina concreta delle fonti di prova; (iii) violazione dell'art. 274 c.p.p. per motivazione insufficiente e per l'asserita esclusiva base documentale e assertiva (presunte intercettazioni e dichiarazioni non provate); (iv) specifica censura sull'applicazione della misura ai sensi dell'art. 274 lett. a) c.p.p., ritenendo inesistente il pericolo di alterazione delle prove, anche alla luce della richiesta di giudizio immediato presentata dal PM il 21/07/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'operatività del principio per cui il Tribunale del riesame, in sede di appello, non riesamina integralmente la sussistenza delle condizioni della misura cautelare ma verifica l'assenza di vizi di legge e l'adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi allegati. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha esaminato compiutamente le allegazioni difensive, ha motivato in modo logico e congruo la permanenza della misura alla luce del quadro indiziario esistente, della gravità e della pervicacia delle condotte e del concreto pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre precisato che la mera richiesta di giudizio immediato non vale automaticamente a escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali oltre al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per valutare le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia dato adeguata motivazione sulla sussistenza di tale esigenza, anche in relazione alla gravità e alla pervicacia delle condotte.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura difensiva relativa a presunte nullità; la Corte non ha rilevato violazioni tali da rendere invalida l'ordinanza impugnata.
art. 310 cod. proc. pen.
Citato nella critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia compiutamente valutato le prove e gli argomenti, quindi non sussiste vizio di motivazione rilevante.
art. 648 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure e adeguata la valutazione probatoria compiuta dal Tribunale del riesame.
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come richiamo a precedenti decisioni; la Corte ha però confermato che l'analisi compiuta dal Tribunale del riesame era congrua.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del richiamo ad altra ordinanza: la Corte ha valutato che il Tribunale del riesame poteva fare riferimento a motivazioni già espresse purché desse conto delle ragioni del mancato riconoscimento di novità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha motivato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.
art. 326 cod. pen.
Il ricorrente sosteneva l'inapplicabilità della misura rispetto a questo reato; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che la misura rimaneva giustificata da altri validi titoli cautelari.
Massime di principio
- In sede di appello al Tribunale del riesame la cognizione è limitata: per ottenere revoca o modifica della misura cautelare è necessario allegare fatti nuovi e decisivi; la mera riproposizione delle argomentazioni già valutate è insufficiente.
- Il Tribunale del riesame non è obbligato a rinnovare integralmente la motivazione già adottata in precedenti provvedimenti; se non riconosce la novità degli elementi prodotti, deve tuttavia motivare le ragioni del mancato riconoscimento.
- La permanenza della custodia cautelare può essere giustificata anche sulla base di elementi documentali e comportamenti concreti che, pur non essendo precedenti penali, evidenziano pervicacia e rischio di reiterazione.
- La semplice richiesta di giudizio immediato non annulla automaticamente le esigenze cautelari; occorre dimostrare che tale richiesta rende impossibile o superflua la conservazione delle prove o esclude il pericolo di reiterazione.
- Censure generiche, aspecifiche o basate su affermazioni non corroborate da elementi nuovi e concreti difficilmente sono efficaci in sede di riesame o in cassazione.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è strategico produrre prove nuove, precise e direttamente idonee a incidere sulle esigenze cautelari (es. elementi che escludono il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o la gravità del quadro indiziario).
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